Trib. Messina, sentenza 12/03/2025, n. 715
TRIB Messina
Sentenza
12 marzo 2025
Sentenza
12 marzo 2025
0
0
05:06:40
TRIB Messina
Sentenza
12 marzo 2025
Sentenza
12 marzo 2025
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesi
Sul provvedimento
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo
In esito all'udienza dell'11 marzo 2025, ha pronunziato – mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2223/2024 R.G. vertente
TRA
COMUNE DI PATTI, c.f. 00124600834, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in
Patti, piazza Scaffidi n. 1, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Carianni, giusta procura allegata al ricorso. RICORRENTE
CONTRO
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, c.f.
80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il
Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Monoriti, giusta procura generale alle liti a firma del dott. Roberto Fantini, notaio in Fiumicino, del 22 marzo 2024, Rep. 37875 Racc.
7313. RESISTENTE
OGGETTO: note e comunicazioni di debito
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.4.2024, il Comune di Patti spiegava opposizione avverso le note di debito (relative alle posizioni contributive dei dipendenti dell'Ente) n. 580572
(DI DIO CALDERONE ET), n. 580625 (ERMITO MA), n. 581249
(STARVAGGI TINDARA), n. 580624 (RAMPULLA ANNA), n. 580582 (GAGLIO
ANTONIO), n. 580556 (ADDAMO OV), n. 581161 (ORLANDO DAMIANO), n.
580612 (TRISCARI TINDARO), n. 581214 (MOSCA DANIELA), n. 580590 (GREGORIO
MARCELLA),
1
n. 582822 (NIOSI ROSALIA), n. 582520 (MAZZONE MA), n. 580312 (STRINO
IRENE), n. 583372 (SPINELLA ROSA), n. 583554 (SIRACUSA ANTONINO), n. 583129
(SQUATRITO CONCETTA), n. 583239 (MAIRO GABRIELE), n. 584367 (MIRAGLIOTTA
NINO), n. 581115 (LEMBO DONATELLA), n. 582505 (RICCIARDI GIUSEPPE), n. 583882
(SALTAFOSSO FRANCA), n. 584682 (MIRAGLIOTTA MA), n. 582890 (PETTINA
FRANCO), n. 584945 (MAGISTRO ANGELA), n. 583954 (SCHEPISI ANTONINO), n.
584350 (SABBIA FILIPPO), n. 584501 (PANZALORTO GIUSEPPE), n. 584661
(PANISSIDI GIUSEPPE), n. 584649 (PANISSIDI LUCIANA), n. 585150 (LEMBO
CARMELO), n. 585115 (LISA AGATA), n. 585536 (ORLANDO FRANCO), n. 585468 (LO
PRESTI ANNA),
n. 585510 (PRESTI CARMELO), n. 585131 (ALICO' VINCENZO), n. 584288 (ERMITO
MA), n. 569518 (GIUTTARI FEBRONIA), n. 570060 (IE ET;
LA
MA CE;
ER IA, ZZ OV, NI
RN; AS CA SALVATORE, e D'ADDEA GIUSEPPE), n. 530081
(IANNELLI FILIPPO e MARINO NUNZIATA), n. 645800 (ER ROSA), n. 645802
(CADILI FRANCESCO), nonché avverso la comunicazione di debito del 18.12.2023, l'invito a regolarizzare del 21.12.2023, l'invito a regolarizzare del 16.01.2024, la comunicazione di debito del 7.02.2024, l'invito a regolarizzare del 1.03.2024, l'invito a regolarizzare del
3.04.2024.
Nei superiori atti l'I.N.P.S. richiedeva al Comune la regolarizzazione contributiva asseritamente dovuta a seguito di accertamento degli oneri contributivi relativi alle posizioni dei dipendenti.
Eccepiva la nullità degli atti impugnati per omessa o carente motivazione in quanto non era stata allegata alcuna documentazione probante relativa al preteso debito contributivo, non erano state rappresentate in modo adeguato le ragioni giuridiche e normative né le ragioni tecniche e causali giustificative della sua adozione;
non era stata esplicitata neanche genericamente la causale, né era stato specificato in cosa fosse consistito l'accertamento.
Esponeva di aver sempre corrisposto gli emolumenti retributivi e contributivi dovuti, relativi ai propri dipendenti, anche con riferimento alle precedenti gestioni previdenziali.
Allegava la documentazione afferente al pagamento dei contributi previdenziali.
Eccepiva altresì l'illegittimità delle sanzioni comminate, escludendo la ricorrenza dell'ipotesi di evasione contributiva e, in particolare, dell'elemento soggettivo richiesto ai fini della sua configurabilità. Eccepiva altresì l'illegittimità degli interessi poiché non erano state specificate le modalità di determinazione dei medesimi.
2
Chiedeva, in via preliminare, di sospendere tutte le note di debito, comunicazioni di debito e gli inviti a regolarizzare, ricorrendo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora; nel merito, di ritenere e dichiarare illegittimi ed infondati tutti gli atti impugnati e, pertanto, annullarli e/o revocarli, con ogni consequenziale statuizione;
conseguentemente, di ritenere e dichiarare non dovute le somme richieste, oltre a interessi e relative sanzioni per omesso versamento. Con vittoria di spese e compensi di lite.
2. L'I.N.P.S. si costituiva in giudizio con memoria del 27.9.2024.
Evidenziava che il Comune ricorrente nulla aveva contestato circa il proprio obbligo contributivo e che, nella presente fase di accertamento negativo, aveva assunto la
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi