Trib. Cagliari, sentenza 09/01/2025, n. 51
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
(segue verbale dell'udienza del 9 gennaio 2025)
R.G. 4507/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, in persona del Giudice Unico Dott. Luisa Rosetti,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4507 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2018, promossa da:
MINISTERO DELL'INTERNO, C.F. 80014130928, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Cagliari presso i cui uffici è pure ex lege
domiciliato;
-attore, opponente-
CONTRO
SOCCORSO STRADALE CANU DI CANU ROSA & C. S.A.S., P.I.
02169950926, C.F. 02325720908, con sede in Sanluri, in persona del suo
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura resa a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avvocato Giuseppe
Altieri e dall'Avvocato Michele Pannia del Foro di Vibo Valentia ed
elettivamente domiciliata in Lunamatrona presso lo studio legale dell'Avvocato Andrea Spiga;
-convenuta, opposta-
1 Causa avente in oggetto: opposizione decreto ingiuntivo – pagamento
spettanze custodia su cose sottoposte a provvedimenti di fermo, sequestro e
rimozione a seguito di contestazione di illecito amministrativo.
tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Il Procuratore del Ministero dell'Interno chiede e conclude:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della proposta
opposizione, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, siccome
erroneo, inammissibile, ingiusto ed infondato, dichiarare inammissibile e
nulla ogni domanda proposta dal ricorrente ed in stretto subordine
comunque respingerla in quanto infondata in fatto ed in diritto, oltre che
prescritta;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio. Ai
fini del contributo unificato, il valore della controversia è pari ad €.
437.845,53 (contributo unificato €. 1.214,00 da prenotarsi a debito)”.
I Procuratori della Società opposta chiedono e concludono:
“I sottoscritti procuratori, insistono per l'accoglimento delle conclusioni
come rassegnate in comparsa di costituzione e risposta e per l'effetto
chiedono che l'Ill.mo giudice adito, contrariis reiectis, voglia rigettare la
domanda attrice perché tardiva ed inammissibile, nel merito infondata in
fatto e diritto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto
condannare l'opponente al pagamento delle somme liquidate con il decreto
ingiuntivo ovvero alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre
interessi moratori maturati e maturandi nonché spese e competenze del
giudizio di opposizione”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 28.09.2017, n. R.G. 8951/2017, la Società Soccorso
Stradale CA di CA SA & C S.a.S. ha chiesto che fosse ingiunto al
Ministero dell'Interno il pagamento della somma di €437.845,53 oltre accessori.
2
Il titolo che fondava la pretesa era il contratto intercorrente tra
l'Amministrazione e la società ricorrente per la custodia di veicoli sottoposti a provvedimenti di fermo, sequestro e rimozione a seguito di contestazione di illecito amministrativo.
L'importo azionato era stato calcolato (al netto della differenza tra quanto dovuto e quanto già ricevuto dall'Amministrazione in esecuzione del contratto) sulla scorta della pronuncia della Corte Costituzionale n. 92 del
22 maggio 2013 che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.
38 comma 6 del D.L. del 30 settembre 2003 n. 269, norma che stabiliva la base del calcolo forfettario dei compensi poi definiti con il provvedimento della Prefettura di Sassari, decreto Prefettizio del 14 aprile 2011, Prot. N.
6368/Serv. ContGest. Fin (provvedimento adottato dall'Amministrazione a definizione del procedimento di alienazione straordinaria dei veicoli al custode, avviato in adempimento di quanto previsto da apposito decreto dirigenziale del Ministero dell'Interno emanato in attuazione dell'art. 38 cit).
Nella prospettazione del ricorrente, la declaratoria di illegittimità dell'articolo citato avrebbe determinato, in capo al custode, il diritto all'integrazione dei compensi già definiti, poiché la retroattività della sentenza comporta la reviviscenza delle tariffe previste dall'art. 12 del
d.P.R. n. 571 del 1982 (con rinvio anche agli usi locali) in ragione del carattere espressamente derogatorio dell'art. 38 citato rispetto ai criteri di calcolo precedentemente vigenti.
Il Tribunale di Cagliari, valutata la fondatezza della pretesa, ha emesso il decreto ingiuntivo n.630/2018 per l'importo come da domanda oltre interessi e spese della procedura.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, il Ministero dell'Interno ha proposto opposizione alla pretesa azionata in sede monitoria, allegando che:
- il credito vantato dall'opposta sarebbe prescritto, essendo decorso sia il termine di prescrizione quinquennale sia, in subordine, il termine decennale;
3
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 92/2013 non è applicabile alla vicenda sub iudice in quanto rapporto già esaurito prima della pronuncia della Consulta;
- il Ministero dell'Interno non sarebbe (almeno parzialmente) legittimato passivo per il pagamento delle spettanze in quanto i veicoli erano custoditi anche per conto dell'Agenzia del Demanio, dell'Amministrazione Comunale e del Corpo Forestale Regionale di
Sassari;
- nel merito, null'altro è dovuto all'opposta in forza dell'esaurimento del rapporto negoziale, poiché la somma già corrisposta era stata proposta e accettata “a saldo e stralcio” senza alcuna contestazione né riserva e senza che la Società avesse provveduto ad impugnare i provvedimenti a suo tempo adottati dall'Amministrazione per la liquidazione dei compensi;
- la ricorrente non ha specificato come sia pervenuta al computo della
somma pretesa, importo comunque eccessivo e sproporzionato rispetto alla determinazione secondo i previgenti criteri rispetto all'art. 38 D.L. 269/2003;
Ha concluso come in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita oltre i termini di legge la Società Soccorso Stradale CA di CA SA & C. S.a.s. replicando nel merito che:
- la sentenza della Corte Costituzionale 92/2013 è applicabile al rapporto in esame, poiché ha censurato proprio il criterio di calcolo dei compensi utilizzato nel decreto prefettizio;
- la prescrizione del diritto azionato segue un termine decennale che decorre dalla data di alienazione straordinaria, termine non ancora decorso all'atto dell'opposizione;
- è corretto il calcolo della somma effettuato secondo le tariffe
R.G. 4507/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, in persona del Giudice Unico Dott. Luisa Rosetti,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4507 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2018, promossa da:
MINISTERO DELL'INTERNO, C.F. 80014130928, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Cagliari presso i cui uffici è pure ex lege
domiciliato;
-attore, opponente-
CONTRO
SOCCORSO STRADALE CANU DI CANU ROSA & C. S.A.S., P.I.
02169950926, C.F. 02325720908, con sede in Sanluri, in persona del suo
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura resa a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avvocato Giuseppe
Altieri e dall'Avvocato Michele Pannia del Foro di Vibo Valentia ed
elettivamente domiciliata in Lunamatrona presso lo studio legale dell'Avvocato Andrea Spiga;
-convenuta, opposta-
1 Causa avente in oggetto: opposizione decreto ingiuntivo – pagamento
spettanze custodia su cose sottoposte a provvedimenti di fermo, sequestro e
rimozione a seguito di contestazione di illecito amministrativo.
tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Il Procuratore del Ministero dell'Interno chiede e conclude:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della proposta
opposizione, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, siccome
erroneo, inammissibile, ingiusto ed infondato, dichiarare inammissibile e
nulla ogni domanda proposta dal ricorrente ed in stretto subordine
comunque respingerla in quanto infondata in fatto ed in diritto, oltre che
prescritta;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio. Ai
fini del contributo unificato, il valore della controversia è pari ad €.
437.845,53 (contributo unificato €. 1.214,00 da prenotarsi a debito)”.
I Procuratori della Società opposta chiedono e concludono:
“I sottoscritti procuratori, insistono per l'accoglimento delle conclusioni
come rassegnate in comparsa di costituzione e risposta e per l'effetto
chiedono che l'Ill.mo giudice adito, contrariis reiectis, voglia rigettare la
domanda attrice perché tardiva ed inammissibile, nel merito infondata in
fatto e diritto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto
condannare l'opponente al pagamento delle somme liquidate con il decreto
ingiuntivo ovvero alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre
interessi moratori maturati e maturandi nonché spese e competenze del
giudizio di opposizione”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 28.09.2017, n. R.G. 8951/2017, la Società Soccorso
Stradale CA di CA SA & C S.a.S. ha chiesto che fosse ingiunto al
Ministero dell'Interno il pagamento della somma di €437.845,53 oltre accessori.
2
Il titolo che fondava la pretesa era il contratto intercorrente tra
l'Amministrazione e la società ricorrente per la custodia di veicoli sottoposti a provvedimenti di fermo, sequestro e rimozione a seguito di contestazione di illecito amministrativo.
L'importo azionato era stato calcolato (al netto della differenza tra quanto dovuto e quanto già ricevuto dall'Amministrazione in esecuzione del contratto) sulla scorta della pronuncia della Corte Costituzionale n. 92 del
22 maggio 2013 che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.
38 comma 6 del D.L. del 30 settembre 2003 n. 269, norma che stabiliva la base del calcolo forfettario dei compensi poi definiti con il provvedimento della Prefettura di Sassari, decreto Prefettizio del 14 aprile 2011, Prot. N.
6368/Serv. ContGest. Fin (provvedimento adottato dall'Amministrazione a definizione del procedimento di alienazione straordinaria dei veicoli al custode, avviato in adempimento di quanto previsto da apposito decreto dirigenziale del Ministero dell'Interno emanato in attuazione dell'art. 38 cit).
Nella prospettazione del ricorrente, la declaratoria di illegittimità dell'articolo citato avrebbe determinato, in capo al custode, il diritto all'integrazione dei compensi già definiti, poiché la retroattività della sentenza comporta la reviviscenza delle tariffe previste dall'art. 12 del
d.P.R. n. 571 del 1982 (con rinvio anche agli usi locali) in ragione del carattere espressamente derogatorio dell'art. 38 citato rispetto ai criteri di calcolo precedentemente vigenti.
Il Tribunale di Cagliari, valutata la fondatezza della pretesa, ha emesso il decreto ingiuntivo n.630/2018 per l'importo come da domanda oltre interessi e spese della procedura.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, il Ministero dell'Interno ha proposto opposizione alla pretesa azionata in sede monitoria, allegando che:
- il credito vantato dall'opposta sarebbe prescritto, essendo decorso sia il termine di prescrizione quinquennale sia, in subordine, il termine decennale;
3
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 92/2013 non è applicabile alla vicenda sub iudice in quanto rapporto già esaurito prima della pronuncia della Consulta;
- il Ministero dell'Interno non sarebbe (almeno parzialmente) legittimato passivo per il pagamento delle spettanze in quanto i veicoli erano custoditi anche per conto dell'Agenzia del Demanio, dell'Amministrazione Comunale e del Corpo Forestale Regionale di
Sassari;
- nel merito, null'altro è dovuto all'opposta in forza dell'esaurimento del rapporto negoziale, poiché la somma già corrisposta era stata proposta e accettata “a saldo e stralcio” senza alcuna contestazione né riserva e senza che la Società avesse provveduto ad impugnare i provvedimenti a suo tempo adottati dall'Amministrazione per la liquidazione dei compensi;
- la ricorrente non ha specificato come sia pervenuta al computo della
somma pretesa, importo comunque eccessivo e sproporzionato rispetto alla determinazione secondo i previgenti criteri rispetto all'art. 38 D.L. 269/2003;
Ha concluso come in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita oltre i termini di legge la Società Soccorso Stradale CA di CA SA & C. S.a.s. replicando nel merito che:
- la sentenza della Corte Costituzionale 92/2013 è applicabile al rapporto in esame, poiché ha censurato proprio il criterio di calcolo dei compensi utilizzato nel decreto prefettizio;
- la prescrizione del diritto azionato segue un termine decennale che decorre dalla data di alienazione straordinaria, termine non ancora decorso all'atto dell'opposizione;
- è corretto il calcolo della somma effettuato secondo le tariffe
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi