Trib. Udine, sentenza 27/11/2024, n. 1080
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Testo completo
N. R.G. 1385/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati:
▪ dott. F L - Presidente;
▪ dott.ssa M D - Giudice;
▪ dott.ssa E S - Giudice;
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di n. 1385/2024 R.G., promossa con ricorso ex art. 473- bis.12 cod. proc. civ., notificato ai sensi dell'art. 139 cod. proc. civ.
DA
(Cod. Fisc. ), ammesso al Parte_1 C.F._1 patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera del C.d.O. del 21.3.2024, con
l'avv. dom. M V, come da procura unita in via telematica al ricorso;
- ricorrente -
CONTRO
(Cod. Fisc. );
CP_1 C.F._2
- resistente contumace -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di UDINE;
- intervenuto necessario -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in SAN GIORGIO DI NOGARO in data 8/10/1994 tra i signori e con ogni conseguente Parte_1 CP_1
pagina 1 di 4
statuizione di legge, dando contestualmente atto che i coniugi sono economicamente indipendenti, e che mancano i presupposti in fatto e in diritto per porre a carico del ricorrente qualsiasi obbligo di assegno divorzile
o di diversa contribuzione economica collegata al matrimonio. Con vittoria di spese e compensi di causa, tenuto conto dell'ammissione del ricorrente al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.5.2024 e notificato a controparte ex art. 139 cod. proc. civ., , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati:
▪ dott. F L - Presidente;
▪ dott.ssa M D - Giudice;
▪ dott.ssa E S - Giudice;
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di n. 1385/2024 R.G., promossa con ricorso ex art. 473- bis.12 cod. proc. civ., notificato ai sensi dell'art. 139 cod. proc. civ.
DA
(Cod. Fisc. ), ammesso al Parte_1 C.F._1 patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera del C.d.O. del 21.3.2024, con
l'avv. dom. M V, come da procura unita in via telematica al ricorso;
- ricorrente -
CONTRO
(Cod. Fisc. );
CP_1 C.F._2
- resistente contumace -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di UDINE;
- intervenuto necessario -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in SAN GIORGIO DI NOGARO in data 8/10/1994 tra i signori e con ogni conseguente Parte_1 CP_1
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statuizione di legge, dando contestualmente atto che i coniugi sono economicamente indipendenti, e che mancano i presupposti in fatto e in diritto per porre a carico del ricorrente qualsiasi obbligo di assegno divorzile
o di diversa contribuzione economica collegata al matrimonio. Con vittoria di spese e compensi di causa, tenuto conto dell'ammissione del ricorrente al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.5.2024 e notificato a controparte ex art. 139 cod. proc. civ., , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio
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