Trib. Latina, sentenza 06/09/2024, n. 1698
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Testo completo
N. R.G. 2508/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa T M, ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2508 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_1 C.F._1
Immacolata Nola, giusta procura in atti;
ricorrente
E
(C.F. Controparte_1 C.F._2
resistente contumace
OGGETTO: scioglimento della comunione legale tra i coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto della presente causa è la divisione delle somme depositate sul conto cointestato di deposito a risparmio presso la Banca Popolare di Fondi e sul conto cointestato di deposito a risparmio presso la
Banca Monte dei Paschi di Siena, con conseguente attribuzione a della quota del Parte_1
50% allo stesso spettante, in quanto coniuge cointestatario, in regime di comunione legale dei beni.
Infatti, con ricorso ex art.281 decies c.p.c., ha chiesto lo scioglimento della Parte_1 comunione legale tra i coniugi ed, in accoglimento della domanda di divisione dei beni in comune,
l'attribuzione della quota del 50% allo stesso spettante, pari alla somma di € 46.133,24 giacente sul conto di deposito a risparmio presso la Banca Popolare di Fondi e della somma di € 431,36 giacente sul conto di deposito a risparmio presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, con vittoria di spese.
Non si è costituita in giudizio e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia. Controparte_1
Tanto premesso in fatto, la domanda va accolta, per quanto di seguito esposto. pagina 1 di 3
Come noto, l'art. 191, comma 2, c.c. dispone che “Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato”.
Tale disposizione, aggiunta dalla Legge n. 55/2015 (che ha introdotto “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”), è infatti immediatamente applicabile, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge medesima, ai procedimenti di separazione pendenti alla data di entrata in vigore della stessa.
L'art. 191 c.c. prevede, dunque, le cause di scioglimento della comunione e, tra esse, la separazione personale (giudiziale o consensuale).
Nella specie, i coniugi hanno contratto matrimonio civile, scegliendo il regime della comunione legale dei beni;in data 6.6.2022, il Presidente f.f. ha autorizzato i coniugi a vivere separati.
Pertanto, la comunione legale dei beni si è sciolta, in data 6.6.2022.
Risulta documentalmente che, al momento dello scioglimento della comunione, sul conto cointestato di deposito a risparmio presso la Banca Popolare di Fondi era giacente la somma di € 92.266,47 e sul conto di deposito a risparmio presso la Banca Monte dei Paschi di Siena era giacente la somma di €
862,73.
Ebbene, come noto, il denaro depositato su un conto corrente cointestato si presume di proprietà dei due coniugi in parti uguali e così una volta sciolta la comunione legale le somme presenti sul conto corrente, devono essere divise tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, a meno che uno dei due coniugi riesca a provare che il denaro versato o parte dello stesso sia di proprietà esclusiva (cfr. Cass.
23 settembre 2015, n. 18777 ).
La cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce, infatti, agli stessi, ai sensi dell'art. 1854
c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi, sia nei rapporti interni e fa presumere la contitolarità del conto al 50%, salvo prova contraria.
La presunzione di contitolarità del conto cointestato, dunque, dà luogo semplicemente ad una inversione dell'onere probatorio, essendo suscettibile di essere superata attraverso la prova contraria, che può essere resa dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa anche tramite presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
A ciò va aggiunto che sul conto corrente oggetto del presente giudizio sono confluite le somme ottenute dalla liquidazione del dossier titoli, acquistato in costanza di matrimonio.
Ebbene le quote dei fondi comuni di investimento, anche se acquistati esclusivamente con i proventi della propria attività o con altri redditi personali, rientrano nell'ambito della comunione legale cd.
pagina 2 di 3
immediata, di cui all'.art. 177, comma 1, lett. a), c.c.
Da ciò deriva il diritto della parte ricorrente all'attribuzione del 50% delle somme giacenti sui conti cointestati con . Controparte_1
Conclusivamente, la domanda va accolta, con conseguente attribuzione alla parte ricorrente della quota pari al 50% delle somme giacenti sui conti cointestati.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, atteso l'esito del giudizio e la mancata costituzione in giudizio della resistente.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa T M, ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2508 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_1 C.F._1
Immacolata Nola, giusta procura in atti;
ricorrente
E
(C.F. Controparte_1 C.F._2
resistente contumace
OGGETTO: scioglimento della comunione legale tra i coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto della presente causa è la divisione delle somme depositate sul conto cointestato di deposito a risparmio presso la Banca Popolare di Fondi e sul conto cointestato di deposito a risparmio presso la
Banca Monte dei Paschi di Siena, con conseguente attribuzione a della quota del Parte_1
50% allo stesso spettante, in quanto coniuge cointestatario, in regime di comunione legale dei beni.
Infatti, con ricorso ex art.281 decies c.p.c., ha chiesto lo scioglimento della Parte_1 comunione legale tra i coniugi ed, in accoglimento della domanda di divisione dei beni in comune,
l'attribuzione della quota del 50% allo stesso spettante, pari alla somma di € 46.133,24 giacente sul conto di deposito a risparmio presso la Banca Popolare di Fondi e della somma di € 431,36 giacente sul conto di deposito a risparmio presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, con vittoria di spese.
Non si è costituita in giudizio e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia. Controparte_1
Tanto premesso in fatto, la domanda va accolta, per quanto di seguito esposto. pagina 1 di 3
Come noto, l'art. 191, comma 2, c.c. dispone che “Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato”.
Tale disposizione, aggiunta dalla Legge n. 55/2015 (che ha introdotto “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”), è infatti immediatamente applicabile, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge medesima, ai procedimenti di separazione pendenti alla data di entrata in vigore della stessa.
L'art. 191 c.c. prevede, dunque, le cause di scioglimento della comunione e, tra esse, la separazione personale (giudiziale o consensuale).
Nella specie, i coniugi hanno contratto matrimonio civile, scegliendo il regime della comunione legale dei beni;in data 6.6.2022, il Presidente f.f. ha autorizzato i coniugi a vivere separati.
Pertanto, la comunione legale dei beni si è sciolta, in data 6.6.2022.
Risulta documentalmente che, al momento dello scioglimento della comunione, sul conto cointestato di deposito a risparmio presso la Banca Popolare di Fondi era giacente la somma di € 92.266,47 e sul conto di deposito a risparmio presso la Banca Monte dei Paschi di Siena era giacente la somma di €
862,73.
Ebbene, come noto, il denaro depositato su un conto corrente cointestato si presume di proprietà dei due coniugi in parti uguali e così una volta sciolta la comunione legale le somme presenti sul conto corrente, devono essere divise tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, a meno che uno dei due coniugi riesca a provare che il denaro versato o parte dello stesso sia di proprietà esclusiva (cfr. Cass.
23 settembre 2015, n. 18777 ).
La cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce, infatti, agli stessi, ai sensi dell'art. 1854
c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi, sia nei rapporti interni e fa presumere la contitolarità del conto al 50%, salvo prova contraria.
La presunzione di contitolarità del conto cointestato, dunque, dà luogo semplicemente ad una inversione dell'onere probatorio, essendo suscettibile di essere superata attraverso la prova contraria, che può essere resa dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa anche tramite presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
A ciò va aggiunto che sul conto corrente oggetto del presente giudizio sono confluite le somme ottenute dalla liquidazione del dossier titoli, acquistato in costanza di matrimonio.
Ebbene le quote dei fondi comuni di investimento, anche se acquistati esclusivamente con i proventi della propria attività o con altri redditi personali, rientrano nell'ambito della comunione legale cd.
pagina 2 di 3
immediata, di cui all'.art. 177, comma 1, lett. a), c.c.
Da ciò deriva il diritto della parte ricorrente all'attribuzione del 50% delle somme giacenti sui conti cointestati con . Controparte_1
Conclusivamente, la domanda va accolta, con conseguente attribuzione alla parte ricorrente della quota pari al 50% delle somme giacenti sui conti cointestati.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, atteso l'esito del giudizio e la mancata costituzione in giudizio della resistente.
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