Trib. Rimini, sentenza 06/02/2024, n. 39
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 621/2022 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Valerio Femia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Roma in Via Carlo Mirabello n. 19
RICORRENTE contro
(C.F. ) , Controparte_1 P.IVA_1
e Controparte_2
Controparte_3 in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore ;
,
[...] rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dalla funzionaria Antonia Cassalia ed elettivamente domiciliata presso la sede dell' di in Controparte_3 CP_3 C.so d'Augusto n. 231
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente :
1) In via principale, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al pieno riconoscimento economico dell'intero periodo di lavoro svolto, come meglio indicato nella premessa del ricorso, dalla data di immissione in ruolo ad oggi, con inquadramento ai fini retributivi e della progressione economica nell'area C
profilo - professionale di Coordinatore Amministrativo, corrispondente alle mansioni effettivamente svolte dai predetti;
2) e per l'effetto condannare le amministrazioni resistenti ad attribuire alla ricorrente la qualifica funzionale di Coordinatore Amministrativo – area C del
CCNL scuola, corrispondente alle mansioni effettivamente svolte ai fini economici per la determinazione della progressione economica e della fascia stipendiale, nonché condannare le resistenti al pagamento delle differenze retributive in base alle tabelle stipendiali del Ccnl scuola, oltre interessi e rivalutazione e alla rettifica del decreto di ricostruzione della carriera e stato matricolare ai fini, economici, oltre al riconoscimento dell'intero servizio di cui sopra ai fini dell'adeguamento dell'attuale trattamento stipendiale.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario
Per la parte resistente :
Rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizi
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 11\08\2022 – dipendente del Parte_1
in forza di contratto di lavoro a tempo Controparte_1 indeterminato con mansione di Assistente Amministrativo ed inquadramento nel profilo professionale ATA-Area B con decorrenza giuridica e economica dal 01\01\2000 e sede di servizio presso il di Organizzazione_1 attualmente collocata nella fascia stipendiale classe 210 secondo le CP_3 clausole del 2016-2018 – deduceva di avere sempre svolto mansioni Org_2 riconducibili alla superiore mansione di Coordinatore Amministrativo appartenente alla Area C consistenti in attività lavorativa complessa con autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nella esecuzione degli atti a carattere amministrativo contabile di ragioneria e di economato ed agiva pertanto in giudizio per il riconoscimento delle correlative differenze retributive.
A tale riguardo la ricorrente evidenziava di essere stata la responsabile di procedimento per tutto ciò che concerneva il calcolo e la liquidazione degli stipendi del personale docente e non docente nonché dei compensi accessori e delle indennità varie e di essersi inoltre occupata con autonomia operativa del calcolo e del versamento delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, nonché della redazione delle dichiarazioni fiscali e contributive mensili e annuali
mediante l'utilizzo del sistema PASSWEB per il trattamento pensionistico del personale della scuola .
Deduceva la di avere quindi svolto mansioni sicuramente superiori a Pt_1 quelle di appartenenza e rivendicava dunque ex art. 52 T.U. Pubblico Impiego
D.Lvo 30 marzo 2001 n. 165 il riconoscimento delle differenze stipendiali fra quanto percepito e quelle spettanti al personale appartenente alla superiore
AREA C.
Si costituiva in giudizio il convenuto contestando in modo generico le CP_1 rivendicazioni della ricorrente ed eccependo la prescrizione quinquennale delle differenze retributive maturate oltre cinque anni prima della notificazione del ricorso.
Va premesso che secondo la TABELLA A – PROFILI DI AREA PERSONALE
ATA del CCNL SCUOLA 2006-2009 il livello al quale è sempre stata inquadrata la ricorrente è quello di Assistente Amministrativo di AREA B caratterizzata dallo svolgimento delle seguenti attività specifiche con autonomia operativa e responsabilità diretta : “ nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate di magazzino può essere addetto, con responsabilità diretta, alla custodia, alla verifica, alla registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e delle derrate in giacenza. Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico, pure per finalità di catalogazione. Ha competenza diretta della tenuta dell'archivio e del protocollo
”.
La categoria professionale al cui trattamento retributivo la ricorrente ambisce è invece quella di Coordinatore Amministrativo di che nei diversi profili CP_4 svolge le seguenti attività specifiche : “ Attività lavorativa complessa con autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nella esecuzione degli atti a carattere amministrativo contabile di ragioneria e di economato, pure mediante l'utilizzazione di procedure informatiche. Sostituisce il DSGA. Può svolgere attività di formazione e aggiornamento ed attività tutorie nei confronti di personale neo assunto. Partecipa allo svolgimento di tutti i compiti del profilo dell'area B. Coordina più addetti dell'area B ”.
Così sintetizzata la presente vicenda processuale , all'esito della espletata istruttoria la domanda presentata dalla ricorrente è risultata meritevole di accoglimento per quanto di ragione avendo assolto all'onere Parte_1 che di lei incombeva ex art. 2697 cc di provare lo svolgimento prevalente delle mansioni superiori di "Coordinatore Amministrativo" riconducibili alla superiore
AREA C con diritto al riconoscimento delle relative differenze retributive.
In punto di diritto va qui richiamata la giurisprudenza di legittimità che in materia di pubblico impiego contrattualizzato è ferma nel ritenere come l'impiegato cui siano state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori abbia diritto, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale (tra le altre, sentenze n. 908 del 1988;
n. 57 del 1989;
n. 236 del 1992;
n. 296 del 1990) ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost. sempre che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione alla attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni ( cfr. Cass. Sez. Unite n. 25837 dell'11\12\2007 Rv. 600829 e la conforme Cass. sez. L. n. 23741 del 17/09/2008 Rv. 604806 - 01) .
Disponendo a tale riguardo il terzo comma dell'art. 52 del D.Lgs. 30\03\2001 n. 165 come “ si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni ”.
Con la precisazione che il diritto alla retribuzione propria della qualifica superiore non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né alla operativa
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