Trib. Bari, sentenza 07/03/2025, n. 915
Sentenza
7 marzo 2025
Sentenza
7 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 07/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 8912/2023 R.G. promossa da:
, rapp.to e difeso dall'avv. NOTARNICOLA DOMENICO;
Parte_1
RICORRENTE contro rapp.ta e dif. dall'AVVOCATURA REGIONALE DELLA REGIONE CP_1
PUGLIA;
CONTUMACE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26/07/2023, la ricorrente di cui in epigrafe - premesso di aver lavorato alle dipendenze della quale CP_1 impiegata, dal 18.07.1979 al 31.07.2022, prestando la propria opera in assegnazione temporanea ex art. 23 bis, comma 7, D.Lgs. n. 165/2001, presso il Comune di Noci dal settembre 2011 fino alla cessazione del rapporto, in virtù di determina dirigenziale della 162-RG. n.187 del CP_1
09.09.2011, fondata sull'Accordo quadro del 16.11.2009 Controparte_2
e sul protocollo d'intesa per l'attuazione dei progetti specifici in materia socio-culturale oggetto della deliberazione Giunta Regionale Puglia
n. 46 del 26.01.2010; di aver rassegnato le dimissioni come da nota del
14.09.2021, aventi decorrenza dal 01.08.2022, utilizzando un testo standard della Regione, recante la seguente dichiarazione “Di essere a conoscenza dell'obbligo di osservare il periodo di preavviso lavorato (divieto di assenza) previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro e, in particolare, per il comparto Regioni – Autonomie Locali, dall'art. 12 del
CCNL del 09.05.2006”; che la fonte di tale obbligo (divieto di assenza) vigente nella Regione è la Circolare prot. AOO.162- CP_1
22.03.2022/0002441 della Sezione Personale della CP_1 prescrivente, per l'osservanza del preavviso lavorato in caso di dimissioni, un obbligo di “prestazione lavorativa continuativa” derivante dalla decorrenza del preavviso dal primo o dal sedicesimo giorno del mese;
che con atto dirigenziale 106- RG n.1208 del 10.11.2021, la CP_1 prendeva atto delle dimissioni, rappresentando che sarebbe poi spettato all'Ente assegnatario “l'effettiva osservanza del preavviso previsto dall'art. 12, commi 1 e 2, del CCNL del 09.05.2006”; di aver prestato la propria attività lavorativa durante il periodo di preavviso - compreso tra il 1° ottobre 2021, data di decorrenza in quanto primo giorno del mese successivo alle dimissioni del 14.09.2021 ed acquisite agli atti in data
23.09.2021, ai sensi dell'art. 12 CCNL citato - continuativamente ed ininterrottamente durante il bimestre ottobre-novembre 2021, nonché di essersi assentata per 52 giorni per ferie verificatesi precisamente nel periodo successivo 01.12.2021-31.07.2022; che il bimestre di attività continuativa ed ininterrotta (ottobre-novembre 2021) era stato individuato di concerto col Comune assegnatario, titolare dei poteri gestionali, ivi compresi quelli gerarchici e disciplinari, ferma restando in capo alla
Regione assegnante titolarità del rapporto d'ufficio e retribuzione, come da protocollo d'intesa di cui alla deliberazione G.R. n. 46/2010; che il
Comune assegnatario con nota con nota prot. n.8011 del 20.06.2022 produceva un attestato di preavviso lavorato relativo al bimestre ottobre-novembre
2021, aggiungendo una rinuncia di esso Comune al “preavviso lavorato negli ultimi due mesi antecedenti la risoluzione del rapporto”, ritenendolo utile alla lavoratrice;
che con atto dirigenziale 106-rg. n.406 del 13.04.2023, la Regione addebitava alla ricorrente l'indennità di mancato preavviso nella misura di due mensilità retributive in ragione dell'obbligo di preavviso di due mesi previsto dall'art. 12 CCNL, trattenendo la corrispondente somma di € 5.675,77 dalla quota di Indennità Premio Servizio dovuta dalla Regione stessa, come da cedolino paga di maggio 2023; di aver contestato con nota pec di giugno 2023, a mezzo procuratore,
l'illegittimità della trattenuta operata dalla alla luce del CP_1 preavviso osservato;
che tale nota, tuttavia, veniva riscontrata negativamente dalla con la nota