Trib. Nola, sentenza 11/10/2024, n. 1913

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Nola, sentenza 11/10/2024, n. 1913
Giurisdizione : Trib. Nola
Numero : 1913
Data del deposito : 11 ottobre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. F F, ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. 3082/2022 RG avente ad
OGGETTO: retribuzione vertente TRA
, rapp. e dif. dall'Avv. LAURI FRANCESCO, elett.te Parte_1 dom.to c/o il difensore, in VIA MERGELLINA n. 50, NAPOLI
RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp. Controparte_1
e dif. dall' Avv. MOSCA VINCENZO, elett.te dom.to c/o il difensore in VIA MONACIELLO n. 26, SOMMA VESUVIANA RESISTENTE

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso del 10/06/2022, il ricorrente, premesso di avere lavorato dal 24.1.2022 al 28.2.22 per la convenuta con qualifica di operaio di I livello del CCNL metalmeccanici piccola industria, secondo l'articolazione di giorni ed orari specificata in ricorso, in assenza della sottoscrizione di un contratto, deduceva che il rapporto era cessato in data 28.2.22 per licenziamento orale da parte del sig. e che solo in seguito CP_1 attraverso la consultazione del proprio certificato storico lavorativo apprendeva di essere stato inquadrato secondo lo schema di un rapporto lavorativo a tempo determinato e part time per 20 ore settimanali. Tanto premesso, eccepiva la nullità del contratto a tempo determinato part time per difetto di forma scritta e pertanto chiedeva la conversione dello stesso in un rapporto a tempo pieno ed indeterminato, nonché l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento avvenuto in forma orale;
inoltre lamentava la mancata corresponsione della retribuzione


spettantegli per il mese lavorato e della 13^ mensilità, oltre che dell'indennità di mancato preavviso di licenziamento. Concludeva pertanto nei seguenti termini:
“a) accertare e dichiarare che nel caso in specie è intercorso tra le parti dal 24/1/2022 al 28/2/2022 un contratto di lavoro a tempo indeterminato con orario di lavoro full-time;
b) accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia dell'irrogato licenziamento orale in applicazione dell'art. 2 co. I D.Lgs. 23/2015;
e per l'effetto: c) in applicazione di quanto disposto dall'art. 2 comma I del D.Lgs. 23/2015, ordinare alla società (P.Iva ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del suo l.r.p.t., sede legale sita in Sant'Anastasia (NA) alla via Madre Teresa di Calcutta n. 2, di disporre la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro occupato prima dell'illegittimo e/o nullo licenziamento;
d) in applicazione di quanto disposto dall'art. 2 comma II del D.Lgs. 23/2015, condannare la società resistente in favore del ricorrente, al pagamento del risarcimento del danno subito dal ricorrente, parametrato all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad € 1.358,21 dal dì del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra e comunque non inferiore alle 5 mensilità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 429 c.p.c.;
e) condannare altresì, sempre in applicazione dell'art. 2 co. II D.Lgs. 23/2015, la società resistente al versamento dei contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo;
f) ed ancora in virtù dell'esercizio, da parte del ricorrente, diritto di opzione di cui all'art. 2 co. III D.Lgs. 23/2015, in sostituzione della disposta reintegrazione, condannarsi la società resistente al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità spettante (15 mensilità), pari ad € 20.373,15, oltre interessi legali o la maggiore o minor somma ritenuta di giustizia. g) accertarsi e dichiararsi che il ricorrente in virtù delle mansioni espletate ha diritto per l'intero periodo di lavoro al seguente inquadramento contrattuale: livello 1 qualifica operaio del CCNL Metalm. (piccola e media ind.);
h) previo accertamento delle somme spettanti al ricorrente in ragione delle mansioni effettivamente svolte, della quantità della prestazione offerta e dell'inquadramento rivendicato e, comunque, per i titoli e le causali di cui alla narrativa del presente atto, integrate dallededuzioni di fatto desumibili dai prospetti allegati, condannare la società resistente, in persona del suo l.r.p.t., al pagamento dell'importo di € 3.404,97, di cui € 219,99 a titolo di TFR o altra somma maggiore o minore che vorrà esso sig. Giudice determinare anche in via equitativa o risarcitoria, oltre interessi come per legge e liquidazione del maggior danno ex art. 429 c.p.c ;
i) IN VIA ASSOLUTAMENTE GRADATA: in applicazione del combinato disposto dell' art. 3 comma I e l'art. 9, del D.Lgs. 23/2015, accertare e dichiarare che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo soggettivo, comunque mai comunicato al ricorrente, per l'effetto, dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento con consequenziale condanna della società resistente al pagamento di un'indennità di importo pari ad una mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR, pari ad € 1.358,21, nel limite delle 6 mensilità;
l) condannare la resistente alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario”. Si costitutiva la società che eccepiva la nullità del ricorso e contestava la dinamica fattuale nello stesso descritta, evidenziando di avere redatto il contratto di lavoro in forma scritta e di averlo consegnato per la firma al lavoratore, che tuttavia lo tratteneva per sottoporlo al proprio consulente del lavoro salvo poi non restituirlo firmato, precisando di avere in seguito appreso che lo stesso era percettore di reddito di cittadinanza. Inoltre l'orario osservato dal era di fatto articolato secondo un regime di part-time Pt_1 dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 12 o dalle ore 14 alle ore 18 in base alle esigenze. In ordine alla cessazione del rapporto di lavoro chiariva che era stato il ricorrente a non presentarsi più a lavoro. All'udienza dell'8-10-24, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, il Giudice decideva come dalla presente sentenza con motivazione contestuale. Va superata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, atteso che dalla lettura dello stesso emerge una compiuta allegazione degli elementi atti
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