Trib. Napoli, sentenza 25/11/2024, n. 624
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Testo completo
n. 2459/2024 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2459 del Ruolo Generale volontaria giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi
TRA
, nato a [...] il [...] c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Paolo De Vincenzo, c.f. presso il cui studio in Napoli (NA), C.F._2
Via Bernini n.58, elettivamente domicilia, in virtù di procura in atti, e , nata ad Controparte_1
Aversa (CE) il 13.03.1984 c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Mario C.F._3
Amarando, c.f. , presso il cui studio in Napoli (NA), Via Leone Marsicano C.F._4
n.5, elettivamente domicilia, in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: Con note scritte nel termine perentorio del 20.11.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'omologa della separazione alle condizioni indicate.
Il PM apponeva il visto in data 19.06.2024. pagina 1 di 4
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c depositato in data 12.06.2024, i ricorrenti e Parte_1
, premesso di aver contratto matrimonio in Succivo (CE) il 25.09.2010, dalla cui Controparte_1
unione nascevano due figli: (a Castel Volturno il 05.11.2011) e (a Marcianise il Per_1 Per_2
22.01.2018), dedotta una crisi coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione del matrimonio, chiedevano all'intestato Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo.
Con note scritte, depositate il 16 e 20 novembre 2024 i ricorrenti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di