Trib. Terni, sentenza 22/10/2024, n. 818

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Terni, sentenza 22/10/2024, n. 818
Giurisdizione : Trib. Terni
Numero : 818
Data del deposito : 22 ottobre 2024

Testo completo

N. R.G. 1478/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Monica Velletti Presidente rel.
dott.ssa Marzia Di Bari Giudice
dott.ssa Elisa Iacone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1478/2023 promossa da:
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Parte_1
DOMENICA GUALFETTI, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;

RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], con il patrocinio degli Avv.ti Controparte_1
EMIDIO MATTIA GUBBIOTTI e LAURA CORVI, con elezione di domicilio presso i difensori come da procura in atti;

RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: DOMANDA PER LA MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO PROLE

CONCLUSIONI: conclusioni congiunte come da verbale udienza

Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 04.07.2023 ha chiesto venissero Parte_1 modificate le modalità di affidamento e mantenimento dei figli nati dalla relazione con
. La ricorrente ha esposto: Controparte_1
- che, in costanza di una relazione sentimentale con , sono nati i figli: Controparte_1
nato a [...] il [...] e nato a [...] Persona_1 Persona_2
(TR) il 23.08.2010;

- che il Tribunale di Terni, con Decreto del 02.08.2019, ha stabilito le condizioni di affidamento e mantenimento dei figli della coppia, disponendo l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre e prevedendo, a titolo di contributo al mantenimento degli stessi da parte di , l'importo mensile pari ad Controparte_1 euro 200,00 ciascuno, da rivalutare secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie;

- che, nel corso degli anni, la situazione di sarebbe mutata in meglio, Controparte_1 in quanto avendo contratto nuovo matrimonio, si sarebbe trasferito nell'immobile di proprietà della attuale coniuge e non dovrebbe, quindi, sopportare il pagamento del canone di locazione, come in precedenza;

- che avrebbe visto migliorare la sua situazione lavorativa e i propri Controparte_1 profitti aumentare;

- che la ricorrente ad oggi, come all'epoca, sarebbe priva di reddito, sebbene, nel tentativo di costituirsi una fonte di reddito, sia divenuta socia di una cooperativa di servizi che, allo stato, non produrrebbe utili;

- che i figli, di cui uno ancora minore e l'altro divenuto da poco maggiorenne, non avrebbero alcuna indipendenza economica;
tanto premesso, la ricorrente ha chiesto venisse disposta l'assegnazione della ex casa familiare a sé, per abitarvi con i figli;
l'affidamento congiunto del
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