Trib. Ravenna, sentenza 06/12/2024, n. 305

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ravenna, sentenza 06/12/2024, n. 305
Giurisdizione : Trib. Ravenna
Numero : 305
Data del deposito : 6 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 3661/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott. Pierpaolo Galante Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 3661/2024 V.G. posta in decisione il 07.11.2024
e promossa dai coniugi
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...] (avv. Stefania Gaudenzi)
e
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
Cotignola (RA), Via della Repubblica n. 8 (avv. Silvia Leopardi)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
28.08.2024;

rilevato che i coniugi contraevano matrimonio concordatario in GE MA (RN) il
02.06.2013, in regime di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 8, parte II, serie A, anno 2013;

preso atto che l'udienza presidenziale del 07.11.2024 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di


non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;

letto il parere favorevole del P.M.;

P.Q.M

.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;

- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di GE MA (RN) per le annotazioni di legge;

- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I figli minori ed vengono affidati ad entrambi i genitori che continueranno Per_1 Per_2
ad esercitare ciascuno la responsabilità genitoriale. Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte da ciascun genitore allorquando questi terrà i figli presso di sé mentre quelle di maggiore interesse relative alla istruzione, alla educazione ed alla salute dei medesimi verranno adottate di comune accordo, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni di ciascuno di essi, fermo restando l'impegno di ciascun genitore, in caso di malattia dei minori, di informare tempestivamente l'altro, nonché di informarsi reciprocamente sull'andamento e sul rendimento delle attività scolastiche ed extra scolastiche, oltre che di tenersi reciprocamente informati sulle scelte intraprese nell'interesse dei figli e consentendosi reciprocamente contatti telefonici nel caso in cui i minori esprimano il desiderio di voler sentire
l'altro genitore. ed manterranno la residenza con la madre, presso la quale Per_1 Per_2
restano collocati prevalentemente, mentre il padre potrà vederli e tenerli con sé nei modi e tempi quì di seguito indicati:

2.a) Settimanale 1^ settimana: 2 pomeriggi (a titolo esemplificativo martedì e giovedì) dall'uscita da scuola al dopo cena;
2^ settimana: 2 pomeriggi (a titolo esemplificativo martedì
e giovedì) dall'uscita da scuola al dopo cena nonché dalle ore 16 del sabato alle ore 10 della domenica. E così via via alternando di settimana in settimana. Periodi di permanenza più ampi dei figli presso il padre verranno eventualmente concordati dai genitori a partire dallo stesso mese, dell'anno successivo, dell'udienza di comparizione avanti il Presidente del Tribunale, compatibilmente con le esigenze di adattamento dei bambini.

2.b) Periodo estivo (da intendersi quello coincidente con la chiusura delle scuole) i figli
frequenteranno il CRE dalle 8 alle 16 per cui restano invariati i tempi e modi di frequentazione già indicati al punto 2.a) cui andranno ad aggiungersi 15 giorni anche non consecutivi, da comunicare entro il 30 maggio di ciascun anno, nei quali i figli potranno andare in vacanza con ciascun genitore. Per l'estate 2024 restano fermi i 15 giorni anche non consecutivi ma con valutazione delle notti consecutive di pernottamento dei figli presso il padre in base alle reazioni dei minori, ossia rispettando i di loro tempi di adattamento alla nuova realtà, e comunque non superiori a 3 notti consecutive.

2.c) Vacanze natalizie e pasquali a decorre dal 01/01/2025 in pari tempo con ciascun genitore (7 giorni a Natale e 3 giorni a Pasqua alternando di anno in anno il giorno di Pasqua, la Vigilia di Natale con la madre ed il pranzo di Natale con il padre, secondo le rispettive tradizioni familiari) con la precisazione che per le vacanze natalizie 2024, i figli potranno pernottare dal padre per non più di tre notti consecutive.

2.d) Compleanno di ciascun genitore i figli trascorreranno con il genitore il giorno del suo compleanno.
3) La casa coniugale posta in Cotignola (RA) Via della Repubblica n. 8 in proprietà dei coniugi in ragione della quota indivisa di 1/2
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