Trib. Genova, sentenza 13/03/2025, n. 719
TRIB Genova
Sentenza
13 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Tribunale di Genova Sezione XI Civile - Stranieri
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE
VERBALE DI UDIENZA CON SENTENZA CONTESTUALE
EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il Giudice della sezione XI Dott. Enzo Bucarelli
Visto il ricorso iscritto al N. 5644/2023 R. G.
proposto da:
RÓ ZE OS, (C.F. [...]) con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. CERULLI GRACIELA, che lo rappresenta e difende in forza di procura/mandato in atti
Ed Altri
parte ricorrente
nei confronti di
MINISTERO DELL'INTERNO difeso dall'Avvocatura dello Stato parte resistente
visto il provvedimento che ha disposto che l'udienza del 12.3.2025 fosse sostituita dal deposito di note e documenti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. come modificato dal D. L.vo 149/22;
atteso che le parti nulla hanno osservato in merito alla trattazione scritta della suddetta udienza condividendo che il Giudice potesse anche pronunciare sentenza, al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
considerato che le parti hanno discusso depositando le note di cui all'art. 127 ter c.p.c. con cui hanno insistito nelle proprie deduzioni, contrastato quelle avverse e richiamato le rispettive conclusioni;
Ritenuto che, la causa, all'esito della trattazione scritta della stessa, possa essere definita, all'esito della camera di consiglio, pronunciando ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza che, in luogo della lettura, viene depositata telematicamente.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione XI Civile Pagina 1 Tribunale di Genova Sezione XI Civile - Stranieri
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Genova in composizione monocratica nella persona del dott. Enzo Bucarelli, nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al N. 5644/2023 R. G.
promosso da:
EZ RO LL (C.F. [...]) nato in [...] il [...], residente in [...]. Callao 1604 PB, Caba, Buenos Aires, Argentina, IM BA LL (C.F.
[...]) nato in [...] il [...], residente in [...]. Callao 1604 PB, Caba,
Buenos Aires, Argentina, FE RI LL (C.F. [...]) nato in [...] il
4/10/2008, residente in [...]. Callao 1604 PB, Caba, Buenos Aires, Argentina, legalmente rappresentato dai genitori IM BA LL e EA TH IA, tutti elettivamente domiciliati presso l'indirizzo telematico degli Avv.ti Graciela Cerulli e Giovanni Caridi, che li rappresentano e difendono per procure rilasciate su foglio separato di cui vi è copia nel fascicolo informatico, parte ricorrente
nei confronti di
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Genova, Via Brigate Partigiane n. 2, parte resistente costituita
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – intervenuto avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
PREMESSA DI FATTO
Con ricorso introduttivo promosso ex artt 281 decies, e 281 undecies c.p.c., gli odierni ricorrenti chiedevano il riconoscimento del loro status di cittadini italiani iure sanguinis e, per l'effetto,
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione XI Civile Pagina 2 Tribunale di Genova Sezione XI Civile - Stranieri
che venisse ordinato al Ministero dell'interno e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
annotazioni di legge.
Deducevano di essere, ognuno per il proprio rapporto familiare, tutti discendenti di IA UR, nata a [...] il [...], cittadina italiana, emigrata in Argentina, dove era deceduta senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadina argentina, la quale aveva trasmesso la cittadinanza italiana alla propria discendenza.
Nel dettaglio ricostruivano la linea genealogica, allegando specifica documentazione e in particolare certificati (o loro estratti) - muniti di apostille e traduzioni asseverate in lingua italiana - rilasciati da Autorità civili o religiose.
In forza di suddetta documentazione delineavano la linea genealogica della famiglia,e nello specifico deducevano che:
IA UR contraeva matrimonio con RO OL: dalla loro unione nasceva in Argentina il 30 aprile 1897 IA RI LI OL;
IA RI LI OL aveva una relazione con IM NG LL dalla quale nasceva in
Argentina in data 23 ottobre 1929 EZ RO LL;
EZ RO LL il 28 settembre 1955 contraeva matrimonio in Argentina con IC
EJ IR OS RI Atanasia del Perpetuo Socorro Nougués: dalla loro unione nasceva in
Argentina in data 1° luglio 1965 IM BA LL;
IM BA LL l'8 maggio 2001 contraeva matrimonio in Argentina con EA TH
IA: dalla loro unione nasceva in Argentina in data 4 ottobre 2008 FE RI LL.
***
Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio, chiedendo di valutare la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda, insistendo, in caso di accoglimento del ricorso, per la compensazione integrale delle spese di giudizio.
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, è intervenuto chiedendo l'accoglimento del ricorso.
All'esito dell'udienza di discussione ex art. 127 ter c.p.c., tenuto conto anche delle note di trattazione depositate dalle parti costituite, la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
CONSIDERAZIONI DI DIRITTO
La competenza territoriale
Corretta è l'individuazione del Giudice territorialmente competente.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione XI Civile Pagina 3 Tribunale di Genova Sezione XI Civile - Stranieri
La competenza territoriale “diffusa” (rispetto alla precedente “concentrata” presso il Tribunale di Roma (in applicazione della regola del foro del convenuto Ministero dell'Interno) è stata disposta dall'art. 1, comma 36 della Legge 26 novembre 2021, n. 206 (Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata) che ha modificato i criteri di ripartizione della competenza per territorio.
Il comma 36 prevede, infatti, che “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n.
13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre
o dell'avo cittadini italiani»”.
In relazione alla vigenza temporale il comma 37 prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata, dal Tribunale di Roma, al Tribunale del Distretto di RT d'Appello ove ha sede il comune di nascita dell'avo capostipite.
Nell'ambito del Tribunale distrettuale, risultano competenti le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea con la legge 13 aprile 2017, n. 46 presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'Appello.
Dette Sezioni specializzate sono ora, infatti, competenti per territorio, in base all'art 4 comma 5 del Decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 secondo cui “Le controversie di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnate secondo il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui
l'attore ha la dimora. Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre
o dell'avo cittadini italiani.”
Nel caso di specie l'avo era nato, come visto in premessa, nel Comune di Genova compreso nel distretto di RT d'Appello di Genova, da ciò discende la competenza di questo Tribunale, in composizione monocratica, sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale.
***
L'interesse ad agire
Ciò precisato deve procedersi a verificare la sussistenza dell'interesse ad agire, in base al principio processuale sancito, anche, dall'articolo 100 c.p.c. che statuisce che “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”
Deve, innanzitutto, rammentarsi che la SU RT (trattando della competenza del Tribunale ordinario sulle domande aventi ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino in base alla
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riserva di legge contenuta nell'articolo 9 c.p.c.:) ha affermato che il diritto alla cittadinanza (che è un diritto soggettivo su cui si può pronunciare solo il Tribunale ordinario) è tutelabile immediatamente e incondizionatamente, indipendentemente da qualsiasi procedura amministrativa, tant'è che né la legge n. 91/1992, né i decreti applicativi della stessa, prevedono un obbligo da parte del soggetto interessato di presentare previamente una domanda amministrativa per il riconoscimento dell'acquisto della cittadinanza ex lege, né potrebbero farlo, in quanto ciò inciderebbe sulla possibilità da parte del soggetto interessato di chiedere immediatamente e in qualsivoglia momento – trattandosi di diritto imprescrittibile - il riconoscimento della suddetta situazione in sede giurisdizionale.
Alla luce di ciò è stato escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema a doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008 che ha affermato che “non può ritenersi che la presentazione della
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EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il Giudice della sezione XI Dott. Enzo Bucarelli
Visto il ricorso iscritto al N. 5644/2023 R. G.
proposto da:
RÓ ZE OS, (C.F. [...]) con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. CERULLI GRACIELA, che lo rappresenta e difende in forza di procura/mandato in atti
Ed Altri
parte ricorrente
nei confronti di
MINISTERO DELL'INTERNO difeso dall'Avvocatura dello Stato parte resistente
visto il provvedimento che ha disposto che l'udienza del 12.3.2025 fosse sostituita dal deposito di note e documenti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. come modificato dal D. L.vo 149/22;
atteso che le parti nulla hanno osservato in merito alla trattazione scritta della suddetta udienza condividendo che il Giudice potesse anche pronunciare sentenza, al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
considerato che le parti hanno discusso depositando le note di cui all'art. 127 ter c.p.c. con cui hanno insistito nelle proprie deduzioni, contrastato quelle avverse e richiamato le rispettive conclusioni;
Ritenuto che, la causa, all'esito della trattazione scritta della stessa, possa essere definita, all'esito della camera di consiglio, pronunciando ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza che, in luogo della lettura, viene depositata telematicamente.
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SEZIONE XI CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Genova in composizione monocratica nella persona del dott. Enzo Bucarelli, nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al N. 5644/2023 R. G.
promosso da:
EZ RO LL (C.F. [...]) nato in [...] il [...], residente in [...]. Callao 1604 PB, Caba, Buenos Aires, Argentina, IM BA LL (C.F.
[...]) nato in [...] il [...], residente in [...]. Callao 1604 PB, Caba,
Buenos Aires, Argentina, FE RI LL (C.F. [...]) nato in [...] il
4/10/2008, residente in [...]. Callao 1604 PB, Caba, Buenos Aires, Argentina, legalmente rappresentato dai genitori IM BA LL e EA TH IA, tutti elettivamente domiciliati presso l'indirizzo telematico degli Avv.ti Graciela Cerulli e Giovanni Caridi, che li rappresentano e difendono per procure rilasciate su foglio separato di cui vi è copia nel fascicolo informatico, parte ricorrente
nei confronti di
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Genova, Via Brigate Partigiane n. 2, parte resistente costituita
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – intervenuto avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
PREMESSA DI FATTO
Con ricorso introduttivo promosso ex artt 281 decies, e 281 undecies c.p.c., gli odierni ricorrenti chiedevano il riconoscimento del loro status di cittadini italiani iure sanguinis e, per l'effetto,
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione XI Civile Pagina 2 Tribunale di Genova Sezione XI Civile - Stranieri
che venisse ordinato al Ministero dell'interno e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
annotazioni di legge.
Deducevano di essere, ognuno per il proprio rapporto familiare, tutti discendenti di IA UR, nata a [...] il [...], cittadina italiana, emigrata in Argentina, dove era deceduta senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadina argentina, la quale aveva trasmesso la cittadinanza italiana alla propria discendenza.
Nel dettaglio ricostruivano la linea genealogica, allegando specifica documentazione e in particolare certificati (o loro estratti) - muniti di apostille e traduzioni asseverate in lingua italiana - rilasciati da Autorità civili o religiose.
In forza di suddetta documentazione delineavano la linea genealogica della famiglia,e nello specifico deducevano che:
IA UR contraeva matrimonio con RO OL: dalla loro unione nasceva in Argentina il 30 aprile 1897 IA RI LI OL;
IA RI LI OL aveva una relazione con IM NG LL dalla quale nasceva in
Argentina in data 23 ottobre 1929 EZ RO LL;
EZ RO LL il 28 settembre 1955 contraeva matrimonio in Argentina con IC
EJ IR OS RI Atanasia del Perpetuo Socorro Nougués: dalla loro unione nasceva in
Argentina in data 1° luglio 1965 IM BA LL;
IM BA LL l'8 maggio 2001 contraeva matrimonio in Argentina con EA TH
IA: dalla loro unione nasceva in Argentina in data 4 ottobre 2008 FE RI LL.
***
Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio, chiedendo di valutare la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda, insistendo, in caso di accoglimento del ricorso, per la compensazione integrale delle spese di giudizio.
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, è intervenuto chiedendo l'accoglimento del ricorso.
All'esito dell'udienza di discussione ex art. 127 ter c.p.c., tenuto conto anche delle note di trattazione depositate dalle parti costituite, la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
CONSIDERAZIONI DI DIRITTO
La competenza territoriale
Corretta è l'individuazione del Giudice territorialmente competente.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione XI Civile Pagina 3 Tribunale di Genova Sezione XI Civile - Stranieri
La competenza territoriale “diffusa” (rispetto alla precedente “concentrata” presso il Tribunale di Roma (in applicazione della regola del foro del convenuto Ministero dell'Interno) è stata disposta dall'art. 1, comma 36 della Legge 26 novembre 2021, n. 206 (Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata) che ha modificato i criteri di ripartizione della competenza per territorio.
Il comma 36 prevede, infatti, che “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n.
13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre
o dell'avo cittadini italiani»”.
In relazione alla vigenza temporale il comma 37 prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata, dal Tribunale di Roma, al Tribunale del Distretto di RT d'Appello ove ha sede il comune di nascita dell'avo capostipite.
Nell'ambito del Tribunale distrettuale, risultano competenti le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea con la legge 13 aprile 2017, n. 46 presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'Appello.
Dette Sezioni specializzate sono ora, infatti, competenti per territorio, in base all'art 4 comma 5 del Decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 secondo cui “Le controversie di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnate secondo il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui
l'attore ha la dimora. Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre
o dell'avo cittadini italiani.”
Nel caso di specie l'avo era nato, come visto in premessa, nel Comune di Genova compreso nel distretto di RT d'Appello di Genova, da ciò discende la competenza di questo Tribunale, in composizione monocratica, sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale.
***
L'interesse ad agire
Ciò precisato deve procedersi a verificare la sussistenza dell'interesse ad agire, in base al principio processuale sancito, anche, dall'articolo 100 c.p.c. che statuisce che “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”
Deve, innanzitutto, rammentarsi che la SU RT (trattando della competenza del Tribunale ordinario sulle domande aventi ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino in base alla
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione XI Civile Pagina 4 Tribunale di Genova Sezione XI Civile - Stranieri
riserva di legge contenuta nell'articolo 9 c.p.c.:) ha affermato che il diritto alla cittadinanza (che è un diritto soggettivo su cui si può pronunciare solo il Tribunale ordinario) è tutelabile immediatamente e incondizionatamente, indipendentemente da qualsiasi procedura amministrativa, tant'è che né la legge n. 91/1992, né i decreti applicativi della stessa, prevedono un obbligo da parte del soggetto interessato di presentare previamente una domanda amministrativa per il riconoscimento dell'acquisto della cittadinanza ex lege, né potrebbero farlo, in quanto ciò inciderebbe sulla possibilità da parte del soggetto interessato di chiedere immediatamente e in qualsivoglia momento – trattandosi di diritto imprescrittibile - il riconoscimento della suddetta situazione in sede giurisdizionale.
Alla luce di ciò è stato escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema a doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008 che ha affermato che “non può ritenersi che la presentazione della
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