Trib. Palermo, sentenza 16/02/2025, n. 728

TRIB Palermo
Sentenza
16 febbraio 2025
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Sentenza
16 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Palermo, sentenza 16/02/2025, n. 728
Giurisdizione : Trib. Palermo
Numero : 728
Data del deposito : 16 febbraio 2025

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il giudice unico del Tribunale di Palermo dott. Michele Alajmo ha pronunziato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 19223 /2019 r.g.n. promossa da
EL ZZ rappresentato e difeso dall'avv. RIZZO FRANCESCO ATTORE
CONTRO
SA SANPAOLO SPA rappresentato e difeso dall'avv. SOLLITTO GIUSEPPE
CONVENUTO Udienza di precisazione delle conclusioni: 30/09/2024
L'avv. Occhipinti Bernardo precisa le conclusioni riportandosi alle domande tutte formulate con l'atto di citazione e richiama le deduzioni formulate alla c.t.u. Conclusioni dell'attrice:
“- ritenere e dichiarare nulle le clausole di cui ai contratti di finanziamento stipulati tra le parti nelle parti relative alla previsione di interessi e corrispettivi oltre soglia d'usura per violazione delle norme imperative di cui agli artt. 1815 cod. civ. e 644 c.p.c.;
- per l'effetto, dichiarare non dovuti gli interessi corrisposti dall'attore in favore della società convenuta;

- occorrendo previo ricalcolo contabile, condannare Banca Intesa Sanpaolo S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a restituire, in favore dell'attore, le somme indebitamente percepite in relazione ai due rapporti di finanziamento, complessivamente pari ad €15.223,66, di cui:
- €10.326,24, con riferimento al finanziamento n. 2383821, stipulato in data
23.12.2009;
- €4.897,42, con riferimento al finanziamento n. 3423723, stipulato in data
27.07.2012;
- condannare la Banca convenuta al pagamento degli interessi legali dalla data dei singoli pagamenti fino alla data della domanda giudiziale, nonché agli interessi di mora ex art. 1284, quarto comma cod. civ., dalla domanda fino al soddisfo sui predetti importi;
- condannare, previo accertamento della colpa grave, la Società convenuta al risarcimento, ai sensi dell'art. 96, terzo comma c.p.c., in favore dell'attore, per importi da determinarsi anche equitativamente in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi fino al soddisfo.
- Con vittoria delle spese di lite, incluse quelle di consulenza tecnica e quelle di CTU, ove disposta”.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Con atto di citazione ritualmente notificato CA IO conveniva in giudizio Intesa Sanpaolo S.p.A., innanzi all'intestato Tribunale, per ivi sentire accogliere le conclusioni sopra epigrafate. Ha premesso di avere stipulato due contratti di finanziamento con Neos Finance S.p.A., un primo contratto nel 2009 , il n. 2383821 per un importo di euro 15.000,00= con rimborso in 84 rate e un secondo contratto, n. 3423723, stipulato in data 27/7/2012 per un importo di euro 22.531,00= con rimborso in n. 36 rate mensili, a partire dal 5/10/2012. Ha quindi dedotto che il primo rapporto si concludeva con il rimborso regolare delle rate, mentre per il secondo rapporto Intesa San Paolo Personal Finance, nel frattempo subentrata nella posizione giuridica della Neos Finance a seguito di attuazione del progetto di creazione del polo della Finanza d'Impresa, che ha interessato l'impresa finanziatrice, ha comunicato la decadenza dal beneficio del termine del rimborso, invitando al pagamento del residuo credito, complessivamente indicato in € 11.079,74 per capitale ed accessori. Ha lamentato di avere versato complessivamente per i due finanziamenti somme per interessi e costi non dovuti, che ha quantificato per il prestito del 2009 in euro 15.223,06, eccependo l'applicazione di interessi effettivi superiori al tasso pattuito e al tasso soglia rilevato dalla Banca d'Italia, e ha richiamato la disciplina dell'art. 1815 comma 2 c.c. Per quanto riguarda invece il prestito del 2012 rimodulando tutti i costi connessi al momento della decadenza ha lamentato un costo complessivo pari
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