Trib. Napoli, sentenza 08/03/2024, n. 1281
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Testo completo
R.G. n. 7290/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa A T -Presidente-
Dott.ssa A S -Giudice -
Dott.ssa F S -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7290 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020 riservata in decisione all'udienza del 3.11.2023, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Trentola Parte_1 C.F._1
Ducenta alla via Nunziale Sant'A, 26 presso lo studio dell'avv.to MARIAROSARIA DI
DONA che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente domiciliato in Santa Controparte_1 C.F._2
Maria C Vetere al Corso Garibaldi, 56 presso lo studio dell'avvocato V L che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
RESISTENTE
NONCHÉ
AVV. ELVIRA TUCCI, con studio in Afragola, alla via San Luca, 36 in qualità di curatore speciale dei minori (nato a Napoli il 17.6.2012);
A (nato a Napoli il 26.8.2013) e F Per_1
(nata a Napoli il 7.3.2015) giusta provvedimento del Tribunale di Napoli Nord del 29-3-2023
CURATORE DEI MINORI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
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R.G. n. 7290/2020
CONCLUSIONI
All'udienza del 3 novembre 2023, tenutasi in modalità cartolare, i procuratori delle parti ed il curatore dei minori si sono riportati ai documenti, atti e conclusioni chiedendo la decisione della causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il Pubblico Ministero in data 10-11-2023 ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29-7-2020 e ritualmente notificato, la ricorrente (nata ad Aversa il 4-5-
1985), premesso di avere contratto matrimonio in Teverola il 16 settembre 2011 con il resistente
(nato a Napoli il 10-8-1985) e che dalla loro unione sono nati tre figli- (nato a Napoli il Per_1
17.6.2012);
A (nato a Napoli il 26.8.2013) e F (nata a Napoli il 7.3.2015)- deduceva che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile per le ragioni specificamente indicate nel ricorso.
A tal fine chiedeva la separazione ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c. con addebito al marito avendo intrattenuto relazioni extra coniugali ed avendo assunto atteggiamenti violenti e minacciosi;
l'affido esclusivo dei minori con visite del padre in modalità protetta e previa valutazione sulle capacità genitoriali;
l'assegnazione della casa familiare, sita in Teverola, alla via Napoli, II Traversa, P.co
Orchidea, 9- ponendo a carico del resistente il pagamento del canone di locazione;
una somma a titolo
Org_ di mantenimento per sé pari a 800,00 euro mensili, oltre una somma a titolo di mantenimento Org_ per i minori di 1.500,00 euro (ossia 500,00 euro ciascuno), oltre il 50% delle spese straordinarie;
la condanna alle spese di lite con attribuzione.
In data 23-12-2020 si costituiva per la ricorrente un nuovo difensore (avv. il quale, CP_2
a modifica delle conclusioni rassegnate nel libello introduttivo, chiedeva l'affido “super” esclusivo Org_ dei minori alla madre ed un mantenimento per la ricorrente di 1.500,00 euro oltre con vittoria di spese.
Nel costituirsi in giudizio il resistente, contestando tutto quanto dedotto nel libello introduttivo, chiedeva la separazione ai sensi dell'art. 151, comma 1 c.c.;
il rigetto della domanda di addebito;
l'affido condiviso dei minori con diritto di visita una volta al mese, vivendo e lavorando in Gorizia;
prevedere delle telefonate tra padre e figli;
stabilire un mantenimento per i minori di 600,00 euro
(ossia 200,00 euro ciascuno);
prevedere un mantenimento per la ricorrente di 100,00 euro limitato nel tempo;
la restituzione della somma di 50.000,00 euro ricevuta o in subordine la compensazione con il mantenimento.
All'udienza presidenziale del 5-2-2021 entrambi comparivano dinanzi al Presidente f.f. (dott. ssa
S) il quale, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione ed all'esito del deposito della documentazione reddituale, così provvedeva in via provvisoria: autorizzava i coniugi a vivere
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separatamente;
dichiarava inammissibile, ai sensi dell'art. 40 c.p.c., la domanda volta alla restituzione della somma di 50.000,00 (cinquantamila,00) euro, articolata dal resistente nell'atto introduttivo;
assegnava ex art. 337 sexies c.c. la casa familiare -sita a Teverola, alla via Napoli, II Traversa, P.co
Orchidea, 9- alla ricorrente che l'abiterà unitamente ai figli minori;
affidava i minori (nato Per_1
a Napoli il 17.6.2012);
A (nato a Napoli il 26.8.2013) e F (nata a Napoli il 7.3.2015), in via esclusiva alla madre tenuto conto dell'atteggiamento violento del nei confronti della CP_1
ricorrente, come dedotto in ricorso, anche alla presenza dei figli minori e sulla base della documentazione in atti (cfr. denuncia dell' 11.6.2020;
denuncia del 5.7.2020;
referto medico del 2-4-
2017 e del 7-7- 2020;
relazione del 27-7-2020 a firma della dott.ssa ordine protezione del Per_2
Org
2.1.2021 dott.ssa con il quale si disponeva il divieto di avvicinarsi ai luoghi CP_3
abitualmente frequentati dalla ricorrente, compreso il suo domicilio e quello degli stretti congiunti);
tenuto conto che il resistente lavora fuori e che sussiste il divieto di avvicinamento alla ricorrente ed ai luoghi abitualmente frequentati riteneva non sussistenti i presupposti per procedere ad una compiuta regolamentazione del diritto di visita paterno;
ritenendo necessario un accertamento sulle capacità genitoriali di entrambi, alla luce delle dichiarazioni rese, disponeva una CTU, nominando la dott.ssa ;
ritenuta l' opportunità disponeva un monitoraggio da parte dei Servizi Sociali Per_3
competenti per territorio (ossia il comune di TEVEROLA);
prevedeva in capo al resistente la corresponsione di un assegno, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese alla ricorrente, a titolo di Org_ mantenimento per i minori pari ad € 1.200,00 -ossia 400,00 euro ciascuno- oltre oltre le spese mediche non coperte dal SSN e straordinarie per i minori al 50%, come da Protocollo di Intesa;
Org_ stabiliva a titolo di mantenimento della ricorrente un assegno di 200,00 euro oltre infine nominava G.I. se stesso fissando l'udienza del 7-5-2021.
Con memoria integrativa la ricorrente chiedeva la conferma dei provvedimenti presidenziali, ad eccezione del mantenimento per i minori da quantificarsi in 1500,00 euro mensili.
Con comparsa di costituzione il resistente chiedeva la calendarizzazione degli incontri, essendo cessato l'ordine di protezione disposto dal GI dott.ssa CP_3
Concessi i termini ex art. 183, comma 6., c.p.c. veniva conferito l'incarico al nominato CTU dott.ssa
(cfr. verbale del 7-5-2021) e disposto un rinvio per l'ammissione dei mezzi istruttori. Per_3
Avverso l'ordinanza presidenziale veniva esperito reclamo che veniva rigettato, con conferma integrale dei provvedimenti provvisori (cfr. decreto della CDA Napoli dell'8/9/2021 in atti).
All'udienza del 20-10-2021 il G.I (dott. S in sostituzione del relatore, in congedo obbligatorio per maternità) rimetteva la causa al Collegio per la decisione sullo status, previa concessione dei termini di legge.
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R.G. n. 7290/2020
In data 28 maggio 2022 si costituiva per la ricorrente un nuovo difensore (avv. S S in luogo dell'avv. il quale si riportava alle eccezioni e conclusioni rassegnate in atti. CP_2
Disposta la comparizione personale delle parti (cfr. verbale di udienza del 2-12-2022) le parti raggiugevano per la durata di sei mesi, riservandosi di trovare un accordo definitivo, il seguente accordo il verserà alla ricorrente a titolo di mantenimento dei figli minori la somma mensile CP_1
Org_ di 1000,00 euro, oltre nonché spese al 50%;
il incontrerà i minori ogni domenica, con CP_1
prelievo da casa della madre e riaccompagnamento presso la stessa;
gli incontri avverranno presso la casa dei genitori del , salvo diversi accordi e tenuto conto delle esigenze dei minori;
CP_1
dispone il prosieguo del monitoraggio presso i SS di TEVEROLA essendo i minori ivi residenti con la madre, alla via Catanzaro, 9.
Considerato che
per quest'anno il Natale è di domenica, il padre trascorrerà con i minori la mattinata del 25/12 se si trova in Campania.
Espletata l'istruttoria, fallito il tentativo di bonario componimento, ritenuta l'opportunità si nominava un curatore dei minori e veniva disposto l'ascolto dei minori (nato a Napoli il 17-6-2012) Per_1
e A (nato a Napoli il 26-9-2013) per il 30 giugno 2023.
In corso di causa le parti rinunciavano al procedimento azionato ai sensi dell'art. 156, comma 6, c.c.
(fascicolo recante n. RG 7290-1/2020 che veniva, pertanto, estinto).
In data 9 giugno 2023 si costituiva per la ricorrente un nuovo difensore (avv. Oliva in luogo dell'avv.
Schiavo) il quale si riportava alle eccezioni e conclusioni rassegnate in atti.
All'esito dell'ascolto dei minori (cfr. verbale di udienza del 30 giugno 2023), i procuratori costituiti ed il curatore chiedevano rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Con istanza depositata il 14 luglio 2023 il difensore del resistente chiedeva l'adozione di un provvedimento di allontanamento dei minori dal contesto familiare della madre e collocazione degli stessi presso un ambiente neutrale, al fine di valutare lo stato psico-emotivo degli stessi e dare la possibilità di un recupero in termini educativi, relazionali e istruttivi, nonché un provvedimento di ammonimento nei riguardi della in quanto genitore arrecante pregiudizio ai minori, Pt_1 ostacolando il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e l'esercizio della responsabilità genitoriale (procedimento iscritto al n. 7290-2/2020 R.G.).
Fissata l'udienza in sezione feriale per il 2 agosto 2023, differita al 22 settembre 2023 per impedimento del resistente a comparire, sentite le parti, il Giudice invitava i genitori a far intraprendere ai minori un percorso