Trib. Roma, sentenza 20/03/2024, n. 3423

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 20/03/2024, n. 3423
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 3423
Data del deposito : 20 marzo 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III - LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 14783 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa all'udienza del giorno 20.3.2024 e vertente
TRA

OL MA elettivamente domiciliato in Roma, via Duilio n. 7 presso lo studio dell'avv. Maurizio Sansoni che lo rappresenta e difende per procura in atti RICORRENTE
E

P HOTEL S.R.L., in persona del legale rapp. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma via VI Pellico n. 10, presso lo studio dell'avv. Anna Lucia Del Signore, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RESISTENTE

FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 3.5.2023 LE MA, premettendo di aver prestato attività lavorativa in favore della convenuta dal 1°.12.21 al 14.7.22, con mansioni in front office di segretario addetto al ricevimento, alla cassa, alle operazioni di assegnazione camere agli ospiti e con mansioni di backoffice quali fatturazione, predisposizione di conti, rapporti con gruppi, nonché con mansioni di addetto all'allestimento del buffet per le prime colazioni sia presso l'hotel Cervara Park (sito in Roma, via di Tor Cervara) sia presso l'hotel Scheppers (sito in Roma via Bogliasco), gestiti dalla convenuta, con il vincolo della subordinazione, osservando l'orario di lavoro - dal 1°.12.21 al
5.4.22 - dalle 7.00 alle 15.00 o dalle 15.00 alle 23.00 per 3 giorni a settimana presso l'hotel Cervara e dalle 7.00 alle 23.00 per un giorno a settimana presso l'hotel Scheppers e dal 6.4.22 fino alla fine del rapporto, dalle 7.00 alle 15.00 o dalle 15.00 alle 23.00 per 5 gg. a settimana nei due hotel a seconda del comando nel periodo successivo, lamentava di avere appreso solo al momento di cessazione del rapporto di essere stato fittiziamente formalizzato il 6.4.22 con contratto di apprendistato, che non era mai stato predisposto e consegnato alcun piano formativo, che non era mai stato affiancato da alcun tutor, né partecipato a corsi o lezioni;
che aveva lavorato nei giorni delle festività, che non aveva mai fruito di permessi, né di ferie;
che era stato remunerato in modo inferiore al dovuto.
Chiedeva, previo accertamento della nullità del contratto di apprendistato, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal 1.12.21 al 14.7.22 con diritto all'inquadramento nel livello 3° del CCNL Pubblici esercizi aziende alberghiere e la condanna al pagamento della somma di euro 8.258,92 per differenze retributive, 13^, 14^ mensilità, permessi, ferie non godute e t.f.r., come da conteggio in atti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
Si costituiva in giudizio la società resistente contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. Fallito il tentativo di conciliazione, espletata la prova orale, la causa era decisa all'udienza del 20.3.2024 con la pubblica lettura della sentenza.
1.La sussistenza dello speciale rapporto di lavoro costituito dall'apprendistato deve essere provata dalla parte che l'allega, mediante la dimostrazione dei relativi requisiti essenziali e, soprattutto, dell'insegnamento professionale impartito al lavoratore tirocinante allo scopo di farlo diventare lavoratore qualificato (Cass. 3696/2001;
Cass. 1052/1995
).

1.a.
Nel caso di specie manca innanzitutto il contratto di apprendistato, che ai sensi dell'art. 42, comma 1, d.lgs. 81/2015, richiede la forma scritta ai fini della prova.
La società resistente, onerata della relativa prova, non ha depositato il documento insieme alla memoria di costituzione in giudizio, ma solo alla prima udienza - e dunque tardivamente, senza chiedere una rimessione in termini documentando l'impossibilità della produzione per causa a sé non imputabile– ha domandato di essere autorizzata a produrre la “lettera di assunzione” del ricorrente, istanza che è stata respinta atteso che avrebbe comportato una elusione del termine decadenziale di cui all'art. 416 c.c.. Né la prova del contratto di apprendistato è stata fornita con altri mezzi, stanti i limiti alla prova testimoniale di cui all'art. 2725 c.c. nonché a quella per presunzioni, di cui all'art. 2729 secondo comma c.c.: invero la prova per testi di un contratto che deve essere provato per iscritto è ammessa solo nel caso indicato dall'art. 2724 n. 3 c.c. della perdita incolpevole del documento, qui non sussistente, con conseguente inammissibilità della prova testimoniale articolata nella memoria sul capitolo 6.

1.b.
Ferma l'assenza di prova dell'esistenza del contratto di apprendistato, nessuna preclusione sussiste in merito alla prova dell'effettivo atteggiarsi del rapporto come di apprendistato professionalizzante. Tuttavia all'esito dell'istruttoria deve ritenersi che neppure tale prova sia stata fornita dalla parte resistente. Innanzitutto difettano completamente documenti che attestino l'esistenza di un piano formativo per il ricorrente, di una programmazione della sua attività, di corsi specifici presso strutture accreditate che l'apprendista avrebbe dovuto svolgere. In secondo luogo la prova testimoniale sui capitoli 7 e 8 della memoria verteva su circostanze vaghe e generiche (vero che il tutor “ha seguito e coordinato la formazione teorico-pratica del Napoleoni”, che ha “affiancato il ricorrente, facendogli conoscere le primarie caratteristiche del settore alberghiero…”) e gli esiti della prova orale sulle stesse non sono stati persuasivi. In particolare non è emerso in modo chiaro che il ricorrente sia stato assistito da un tutor attraverso un sistematico affiancamento e svolgimento di attività formativa: le deposizioni rese sul punto dai due testi di parte resistente, AI OU e Di TT MA, sono insufficienti perché i testi non hanno reso dichiarazioni su qualcosa che hanno visto, quanto piuttosto su qualcosa che presumono possa essere accaduto.
Infatti i due testi, per loro stessa ammissione, non hanno mai visto il ricorrente operare durante il turno di lavoro, ma saltuariamente gli hanno dato il cambio alla fine del turno e quindi, da quel breve intersecarsi delle loro presenze sul posto di lavoro, non possono trarre conclusioni certe in merito all'esistenza di un effettivo affiancamento del LE nell'intero arco della sua giornata lavorativa (così il teste AI OUADR quante volte le è capitato di condividere il turno con il ricorrente? noi non condividevamo mai il turno. Nel senso che quando staccava il ricorrente attaccavo io. Il
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