Trib. Busto arsizio, sentenza 15/07/2024, n. 485
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Testo completo
N. R.G. 2756/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione collegiale nelle persone dei signori Magistrati:
Dr.ssa M E P Presidente
Dr.ssa M P Giudice
Dr.ssa A A Gdice Est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. R.G. 2756 /2024 promosso con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 da:
(C.F. ) con l'Avv. RAMAIOLI PAOLO Parte_1 C.F._1
G presso il cui studio ha eletto domicilio
e
(C.F. ) con l'Avv. VALENTE OLIMPIA presso il cui Parte_2 C.F._2 studio ha eletto domicilio
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: ricorso congiunto ex artt. 316-316-bis e 337-bis e ter C.C.
CONCLUSIONI
Le parti chiedevano congiuntamente la regolamentazione dei rapporti come da accordi allegati al ricorso introduttivo e sotto integralmente riportati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale: letto il ricorso depositato in data 29/05/2024 dai Sigg.ri e Parte_1 Parte_2
diretto a conseguire la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio , Per_1
nato il 04/08/2011 dal loro rapporto sentimentale;
rilevato che le parti sono addivenute ad un accordo che regolamenta i rapporti inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale alle seguenti condizioni:
“1) Il figlio minore nato a Rho il 04.08.2011, viene affidato congiuntamente ad Persona_2 entrambi i genitori, con collocazione presso l'abitazione della madre in 20015 Parabiago, Via
Montenero nr. 22. I genitori eserciteranno anche separatamente la responsabilità solo in riferimento alle scelte di ordinaria amministrazione inerenti le necessità quotidiane. Le decisioni di maggior importanza ed interesse per il figlio relative all' istruzione, educazione e salute, dovranno invece sempre essere adottate di comune accordo dalle parti, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni, salvi i soli casi di estrema necessità e urgenza.
2) il padre potrà trascorrere con un giorno nel corso di ciascuna settimana, indicativamente Per_1
il martedì o il giovedì, salvo impedimenti del Signor che saranno dal medesimo Pt_1
tempestivamente comunicati alla madre del minore. Il padre preleverà il figlio nel