Trib. Taranto, sentenza 30/01/2025, n. 264
TRIB Taranto
Sentenza
30 gennaio 2025
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30 gennaio 2025
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30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto –giudice del lavoro in composizione monocratica in persona della Dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art.429 cpc
Nella causa promossa da
AN AL e De PA IC con l'Avv. D'ONCHIA MICHELE
ricorrente contro
Ministero dell'istruzione e del merito, convenuto contumace
Oggetto: carta docenti
Fatto e diritto
Con ricorso del 26/10/2024 le parti ricorrenti, docenti a tempo determinato, hanno chiesto la condanna dell'Amministrazione resistente alla attribuzione del beneficio cd
Bonus carta docenti per gli anni indicati in ricorso.
Il MIUR restava contumace.
All'odierna udienza la causa è stata infine discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
******************
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
In base alla normativa, in particolare l'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 ai sensi del quale “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di …”
Al ricorrente, in quanto docente precario, non era riconosciuto il beneficio dei 500,00 euro annuali destinati alla “formazione” e accreditati sulla c.d. carta docente.
Tale scelta normativa risulta, tuttavia, in contrasto con il diritto dell'U.E. (CGUE, ord.18.5.2022: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro
CES,UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente
a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali
a distanza”). Peraltro, l'interpretazione che equipara anche con riferimento alla Carta
Docenti la posizione dei docenti non di ruolo a quella dei docenti di ruolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto –giudice del lavoro in composizione monocratica in persona della Dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art.429 cpc
Nella causa promossa da
AN AL e De PA IC con l'Avv. D'ONCHIA MICHELE
ricorrente contro
Ministero dell'istruzione e del merito, convenuto contumace
Oggetto: carta docenti
Fatto e diritto
Con ricorso del 26/10/2024 le parti ricorrenti, docenti a tempo determinato, hanno chiesto la condanna dell'Amministrazione resistente alla attribuzione del beneficio cd
Bonus carta docenti per gli anni indicati in ricorso.
Il MIUR restava contumace.
All'odierna udienza la causa è stata infine discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
******************
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
In base alla normativa, in particolare l'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 ai sensi del quale “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di …”
Al ricorrente, in quanto docente precario, non era riconosciuto il beneficio dei 500,00 euro annuali destinati alla “formazione” e accreditati sulla c.d. carta docente.
Tale scelta normativa risulta, tuttavia, in contrasto con il diritto dell'U.E. (CGUE, ord.18.5.2022: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro
CES,UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente
a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali
a distanza”). Peraltro, l'interpretazione che equipara anche con riferimento alla Carta
Docenti la posizione dei docenti non di ruolo a quella dei docenti di ruolo
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