Trib. Catania, sentenza 18/03/2024, n. 1508
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Testo completo
N.R.G. 11069/2022
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa C R, all'esito dell'udienza del 15 marzo 2024 sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 11069/2022 R.G. e vertente
TRA
, nato a Catania il 10/03/1964, c.f. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dagli avv.ti Di P M, M W e G F, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del , rappresentato Controparte_1 Controparte_2
e difeso ai sensi dell'art. 417/bis, comma 1, c.p.c. dal dott. Controparte_3
RESISTENTE
OGGETTO: valutazione del servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione della carriera e differenze retributive (personale ata)
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14 novembre 2022, il ricorrente ha esposto di essere un assistente amministrativo, attualmente in servizio presso l' di Organizzazione_1
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Catania, e, di essere stato assunto a tempo indeterminato alle dipendenze del CP_1
convenuto in data 1 settembre 2009.
Ha riferito di aver prestato servizio, prima dell'immissione in ruolo, alle dipendenze del , in virtù di reiterati contratti a tempo determinato della durata Controparte_1
indicata nel prospetto riassuntivo di cui al ricorso.
Ha rilevato che il , in sede di ricostruzione, dopo l'assunzione Controparte_1
a tempo indeterminato, ai fini della sua collocazione nelle corrispondenti fasce stipendiali, giusta decreto del 28.02.2011, prot. n. 1678, del Dirigente dell' Organizzazione_1
di Catania, registrato presso la in data 26.04.2011, Organizzazione_2
applicando le disposizioni contenute negli articoli 569 e 570 del Decreto Legislativo 16 aprile
1994, n. 297 e nell'art. 4, comma 13, D.P.R. n. 399/1988, gli aveva riconosciuto un'anzianità di servizio preruolo, ai soli fini economici, di anni 1, mesi 8 e giorni 29.
Ha evidenziato di aver inoltrato al convenuto il 6 ottobre 2022 lettera di CP_1
diffida senza ricevere riscontro.
Ciò posto, precisando di agire in giudizio per ottenere l'integrale e immediata valutazione del servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione della carriera e, dunque, per ottenere la collocazione nei corrispondenti scaglioni stipendiali, con conseguente condanna del resistente al pagamento delle relative differenze retributive a decorrere dal 6 CP_1 ottobre 2017, ha dedotto che l'oggettiva disparità di trattamento, sotto il profilo retributivo, tra dipendenti a tempo determinato e dipendenti a tempo indeterminato è in contrasto con la normativa comunitaria e precisamente con la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in numerose sentenze.
Ha rimarcato che l'ordinamento comunitario prescrive come regola la parità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, nel settore privato come in quello pubblico.
Ha rilevato che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 31150/2019 ha confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale favorevole all'immediato ed integrale riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato dal personale ATA con i contratti a tempo determinato ai fini della ricostruzione della carriera dopo l'immissione in ruolo.
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Ha concluso chiedendo: “- previa declaratoria della nullità delle norme del contratto collettivo e dei contratti individuali di lavoro del ricorrente in contrasto con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea;- previo annullamento e/o declaratoria della nullità /inefficacia delle eventuali rinunce contenute nei contratti di lavoro stipulati dal ricorrente che vengono impugnate anche ai sensi dell'art.
2113 del cc;- previo annullamento del decreto di ricostruzione della carriera (doc. 2) dettagliatamente descritto in parte motiva, nella parte in cui tale provvedimento non riconosce integralmente e immediatamente l'anzianità di servizio maturata con i contratti a termine a tutti gli effetti giuridici ed economici. … Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'immediato riconoscimento dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati a decorrere dall'a.s. 1996/97, con la medesima progressione professionale riconosciuta dai via via vigenti al personale ATA di pari qualifica Organizzazione_3 assunto a tempo indeterminato e, per l'effetto, condannare il a Controparte_1 collocare il ricorrente al livello stipendiale corrispondente a tutta l'anzianità di servizio maturata e al pagamento delle differenze retributive maturate dal 06.10.2017 derivanti dall'applicazione dei conseguenti incrementi stipendiali, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di scadenza dei singoli ratei sino al soddisfo”, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Con memoria dell'1 marzo 2024 si è tardivamente costituito il Controparte_1
contestando quanto ex adverso dedotto, rilevato ed eccepito in quanto infondato
[...]
in fatto ed in diritto, oltreché carente di prova e chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso.
In particolare, il convenuto ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto CP_1
a percepire le differenze retributive oltre il quinquennio precedente alla diffida o comunque al deposito del ricorso, ai sensi dell'art. 2948, n. 4 c.c., o in subordine, la prescrizione ordinaria per mancato esercizio del diritto nel termine di cui all'art. 2936 c.c.
In esito all'udienza del 15 marzo 2024, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note della parte ricorrente, la causa - istruita documentalmente - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
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Oggetto della controversia è l'accertamento del diritto del ricorrente all'integrale riconoscimento ai fini giuridici ed economici del servizio prestato prima dell'immissione in ruolo in forza di contratti a tempo determinato.
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
Al riguardo, la suprema Corte ha affermato “In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs.
n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola
4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato” (Cass. n. 31150/2019).
Può pertanto richiamarsi ex art. 118 disp. att. c.p.c. la motivazione di tale pronuncia.
“3. Il Collegio è chiamato a pronunciare sulla conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine. La questione si pone in quanto la disciplina dettata per gli assunti a tempo indeterminato, dapprima dal legislatore e poi dalla contrattazione collettiva, fa discendere effetti giuridici ed economici dall'anzianità di servizio, che condiziona sia la progressione stipendiale sia, in genere, lo svolgimento del rapporto. Nel settore scolastico, infatti, l'anzianità svolge un ruolo di particolare rilievo non solo a fini economici ma anche ogniqualvolta vengano in gioco valutazioni comparative. Ciò spiega perché il legislatore sin da tempo risalente ha ritenuto necessario dettare, sia per i docenti che per il personale ATA, una disciplina specifica dell'istituto del riconoscimento del servizio ai fini della carriera, che costituisce un unicum rispetto ad altri settore dell'impiego pubblico e che si giustifica in ragione della peculiarità del sistema scolastico, nel quale, pur nella diversità delle forme di reclutamento succedutesi nel tempo, l'immissione definitiva nei ruoli dell'amministrazione è
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sempre stata preceduta, per ragioni diverse, da periodi più o meno lunghi di rapporti a tempo determinato.
4. Tralasciando, perché non rilevante ai fini di causa, la disciplina antecedente agli anni 70, va detto che già con il d.l. n. 370/1970, convertito con modificazioni dalla I.
576/1970, il legislatore aveva previsto, all'art. 9, che «Fermi restando i riconoscimenti di servizio previsti dalle norme vigenti, al personale statale non insegnante di ruolo negli istituti
e scuole di istruzione secondaria ed artistica, compreso il personale dei Convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, il servizio non di ruolo prestato negli istituti e scuole medesime, è riconosciuto, ai soli fini economici, in ragione di un terzo.» La disposizione era stata modificata dapprima dall'art. 23 del d.p.r. 420/1974 e poi dalla legge n. 463/1978, secondo cui «Al personale non docente di cui al presente decreto, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole o istituzioni educative statali è riconosciuto, a modifica dell'art. 9 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio
1970, n. 576, sino ad un massimo di due anni agli effetti giuridici ed economici, e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici ». Con il d.lgs. n. 297/1994 di
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» le richiamate disposizioni sono confluite, con modificazioni e integrazioni, nell'art. 589 che testualmente dispone «1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.