Trib. Firenze, sentenza 02/01/2025, n. 4

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Firenze, sentenza 02/01/2025, n. 4
Giurisdizione : Trib. Firenze
Numero : 4
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 1062/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice monocratico dott.ssa Maria Filomena De Cecco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al N.R.G. di cui in epigrafe, trattenuta in decisione all'udienza del
27 giugno 2024, alla scadenza del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per le memorie di replica, promossa da:
D'LE RI (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. MICHELE
SEGHI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;

ATTORE
contro
TE TT (C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'Avv. ANDREA
BRUNI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;

CONVENUTA
Oggetto: regolamento di confini con apposizione di termini e servitù prediali.
CONCLUSIONI per l'attore: precisa le conclusioni come da foglio depositato ieri in PCT (voglia l'Ill.mo Tribunale adito per i titoli di cui in narrativa e di legge, allegati al presente atto ed acquisiti in corso di causa, con particolare riferimento alle risultanze della CTU espletata, accertare e dichiarare, per i titoli di cui in narrativa e di legge, stante le spiegate azioni reali e personali citate, che: 1. il confine fra i terreni meglio individuati dalle particelle catastali foglio di mappa 79 particelle 74, 45, 76 e 41 di proprietà del sig. D'LE MA ed i terreni meglio individuati alle particelle catastali 61, 75, 77 e 78 di proprietà della sig.ra TE TT, tutti di cui al foglio di mappa 79 catasto terreni di CE, corrisponde al confine catastale come indicato dal CTU in corso di causa nel proprio elaborato, cui si rimanda, autorizzando all'uopo l'apposizione di termini, e, per l'effetto, dichiarare che rispetto al confine così tracciato gli olivi piantatati dall'attore nel marzo 2020 e rappresentati nell'elaborato pagina 1 di 14 grafico di cui all'allegato “N” della CTU dai punti 157, 158, 159, 160, 161 e 162 si trovano nella proprietà dell'attore, non recano pregiudizio al passaggio con mezzi agricoli e rispettano la distanza legale dal confine con la convenuta;

2. accertare l'esistenza di un diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile su terreni agricoli di cui in narrativa meglio individuati alle particelle catastali 61, 75, 77 e 78 F 79 catasto terreni di
CE, di proprietà della sig.ra TE TT a favore delle particelle catastali "74, 97, 76, 62 e
107" di proprietà del sig. D'LE MA, servitù di passaggio pedonale e carrabile costituita contrattualmente e comunque per destinazione del padre di famiglia e/o comunque per intervenuta usucapione stante il pacifico possesso dal 1970 al novembre 2020, non contestato, e quindi che i fondi di proprietà della sig.ra TE TT meglio individuati al catasto terreni del Comune di CE, foglio di mappa n. 79, particelle nn 61, 75, 77 e 78 comunque come meglio individuati anche catastalmente a mezzo della CTU, sono gravati da servitù di passaggio pedonale e carrabile in favore dei terreni di proprietà del sig. D'LE MA indicati in narrativa e meglio individuabili catastalmente al Catasto Terreni del Comune di CE al foglio di mappa n. 79, particelle "74, 97,
76, 62 e 107 come meglio sono stati individuati anche a mezzo della CTU;
dichiarare, come evidenziato dal CTU, che la fossetta rappresentata dai punti 615, 616, 617, 618, 619, 620 e 621 non pregiudica l'accesso al fondo della convenuta. Dichiarare, come accertato dal CTU, che la strada poderale riconducibile al 1968 e rappresentata con linea tratteggiata all'interno della particella 75

(parte convenuta) evidenziata con campitura di colore arancio nell'elaborato grafico allegato “ P “ della CTU è il tratto di strada della poderale che deve essere ripristinato a fronte della strada/passaggio presente sulla particella 62 tratto E-F e che rispetto al confine catastale tracciato la posizione dell'originaria strada poderale da ripristinare è individuata dalle misure riportate nell'allegato “ P “ particolare 1, 2 e 3;
accertare che essendo presente una rete metallica con pali di cemento in fregio al confine tracciato tra i punti E ed F, come segnalato dal CTU ( vedi foto 7 allegato

“ M “) le opere necessarie sono la rimozione di quanto basta del tratto di recinzione per permettere
l'accesso con i mezzi agricoli e la sistemazione della fossetta di scolo in modo che la stessa possa essere attraversata per il passaggio tra la particella 62 ( parte attrice ) e la particella 75 (parte convenuta) con i passaggi di attraversamento da individuare in prossimità del punto di confine E ed il punto di confine F;

3. accertare l'esistenza di servitù di scolo e scarico di acque meteoriche mediante fossi di campagna che fanno confluire le acque meteoriche delle proprietà delle parti in causa nel torrente/borro dell'Avane, servitù costituitasi contrattualmente, per destinazione del padre di famiglia e comunque per usucapione, secondo il percorso dei fossi posti lungo il confine fra le proprietà delle parti meglio
pagina 2 di 14 indicati in atti ed individuabili negli allegati 4 ed 8 alla citazione, servitù di scarico a favore dei terreni di proprietà D'LE meglio individuabili alle particelle del CT del Comune di CE 74,
97, 76, 62 e 107. F 79 e gravanti sui terreni di proprietà TE ove corrono tali fossi di campagna individuabili alle particelle del CT del Comune di CE foglio di mappa n. 79, particelle nn 61, 75,
77 e 78 e comunque meglio individuate catastalmente in corso di nella CTU;
trattasi dei fossi di colore azzurro e viola nelle planimetrie allegate alla citazione;

4. per l'effetto di quanto accertato e dichiarato ai punti precedenti rispetto all'esistenza delle servitù e dell'estensione delle rispettive proprietà condannare la convenuta sig.ra TE al ripristino della situazione precedente all'intervento illecito del 20.11.2020 con il quale è stato divelto il fosso 'viola' e la poderale 'rossa', realizzando un nuovo fosso di scolo delle acque a cavallo del confine fra le due proprietà (foto allegato 9 alla citazione) e quindi provvedere alla liberazione del terreno occupato in proprietà D'LE;
condannare parte convenuta al riempimento del nuovo fosso di colore verde realizzato sulla strada poderale 'rossa', a cavallo del confine fra le due proprietà e meglio individuabile nella planimetria allegato 10 alla citazione e nella CTU, all. L e foto allegato 9 alla citazione, ed al suo spostamento in proprietà TE per ripristinare la strada poderale, all. P alla

CTU, con spostamento nella posizione originaria o comunque alla sua realizzazione nel rispetto della strada poderale al fine di consentire l'esercizio della servitù di passaggio carrabile e pedonale sulla poderale citata e comunque, in denegata ipotesi e salvo gravame, disporre a carico della sig.ra TE che la realizzazione di tale nuovo fosso di campagna avvenga nel rispetto dell'art. 891 c.c. con profondità di almeno 50 centimetri e posizionamento ad almeno 50 centimetri dalla poderale 'rossa'
e/o in ipotesi e salvo gravame dal confine con la proprietà D'LE, cessando altresì l'occupazione attuale del terreno di proprietà D'LE con condanna della convenuta al rilascio di tale terreno in proprietà D'LE attualmente occupato dal fosso campestre di scarico di colore verde realizzato indebitamente a cavallo del confine dalla sig.ra TE;

5. dichiarare tenute le parti del presente giudizio alla manutenzione della strada poderale e delle fosse di cui in narrativa al 50% ciascuna in caso di accordo o sulla base di tabella millesimale da redigere in caso di disaccordo consentendo in ogni caso la possibilità di realizzare delle zanelle sulla detta poderale, per il deflusso delle acque meteoriche nei fossi azzurro e viola, che ne permettano la conservazione ai fini della servitù di passaggio sulla poderale rossa con deflusso delle relative acque nei fossi di scolo di cui in narrativa azzurro e viola;

6. respingere tutte le domande riconvenzionali di parte attrice con particolare riferimento alla presunta usucapione del terreno di proprietà D'LE e quindi la costituzione per usucapione di una presunta servitù di passaggio carrabile e pedonale sui terreni di proprietà D'LE, nella zona ove
pagina 3 di 14 esso ha piantato gli olivi nel marzo 2020 e rappresentati nell'elaborato grafico di cui all'allegato “ N
“ della CTU dai punti 157,158,159,160,161 e 162, olivi che come segnalato dal CTU si trovano nella proprietà dell'attore, non recano pregiudizio al passaggio con mezzi agricoli e rispettano la distanza legale dal confine. Il tutto per non essere stato dimostrato dalla convenuta un possesso almeno ventennale, con animus e corpus, utile all'usucapione;

7. condannare infine parte convenuta al risarcimento del danno cagionato all'attore con gli atti illeciti tutti di cui in narrativa (realizzazione di fosso in proprietà D'LE e impedimento all'esercizio della servitù sulla poderale che ci occupa), danno rimesso all'equa valutazione del Giudicante ex art. 2056
c.c. con particolare riferimento al mancato godimento della proprietà del sig. D'LE;
il tutto con valutazione da effettuarsi anche in via equitativa sulla base del valore commerciale del bene a partire dallo spossessamento della strada poderale mediante la realizzazione di un fosso sul confine come meglio indicato in atti avvenuto in data 20.11.2020 e fino all'effettiva liberazione del terreno indicato.

Con vittoria di spese e competenze legali);
per la convenuta: precisa le conclusioni come in comparsa di costituzione e risposta (“Piaccia all'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale di Firenze, contrariis reiectis, per i motivi di cui in narrativa, accertare i confini tra le proprietà TE TT e D'ER MA in base ai rispettivi atti di acquisto e respingere le domande attoree di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) perché assolutamente infondate in fatto ed in diritto, dichiarando che nessuna servitù di passaggio pedonale o carrabile o di scolo e/o scarico di acque meteoriche, mediante fossi, sussiste in
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