Trib. Paola, sentenza 03/01/2025, n. 13
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 792/2019 trattenuta in decisione all'udienza del
10/12/2024, previa rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
PP CH (C.F. [...]), rappresentato/a e difeso/a dall'avv.
BRANCHICELLA LUCA
Attore
E
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE SPA (C.F. 13756881002), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. PIRILLO TERESA
E
BANCA DEL MEZZOGIORNO - MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A. partita IVA n
00915101000, rappresentata assistita e difesa dall'Avv. Paola Baiocco
Convenuti
E
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A ( 00884060526) rappresentata e difesa, con procura speciale stesa in calce al presente atto, dall'Avv. Francesco NAPOLI
Terza Chiamata
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza da intendersi richiamato e trascritto.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato HI PP proponeva opposizione, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, avverso la cartella di pagamento n. 034 2019 00022205
15/001, emessa da Agenzia Entrate riscossione per il pagamento di € 140.732,68 per il recupero di agevolazione, concessa ai sensi della l.662/96, a seguito di escussione di garanzia sull'operazione
n.51988 da parte del MedioCredito Centrale SpA.
A sostegno della domanda assumeva;
la nullità della cartella di pagamento per carenza assoluta di potere in capo all'agente della riscossione;
la nullità della cartella per mancata notificazione dell'atto presupposto;
la carenza assoluta del potere di surroga nei confronti del garante;
la nullità della fideiussione per violazione della normativa.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate che eccepiva il via preliminare il difetto di legittimazione passiva in quanto mero agente della riscossione ed essendo le censure attore non imputabili alla propria attività.
Si costituiva in giudizio Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale S.p.A. che preliminarmente chiedeva di essere autorizzata alla chiamata del terzo Banca Monte dei Paschi di
Siena di Siena e nel merito, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella impugnata, instava perché fosse accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto ed in diritto delle domande attoree relativamente ai vizi denunciati e in via subordinata perché fosse dichiarato il terzo Banca Monte Paschi di Siena Spa tenuto a garantirla con condanna della stessa alla restituzione immediata in favore di MCC dell'importo pari ad € 136.581,31 oltre interessi e spese gestione dalla data del dovuto sino al soddisfo, il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Si costituiva in giudizio la terza chiamata Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. che in via preliminare instava perché fosse dichiarata l'incompetenza funzionale del Tribunale adito a conoscere della domanda di declaratoria della nullità della fidejussione per violazione della normativa antitrust, nel merito instava perché fosse rigettata l'opposizione e/o, in subordine, le richieste avanzate dalla chiamante in garanzia nei confronti della comparente siccome infondate in fatto e diritto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Quindi la causa autorizzata la chiamata del terzo, rigettata con ordinanza del 19.2.2021 l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella impugnata, espletata la trattazione nel corso della quale veniva acquisita documentazione sulle conclusioni precisate all'udienza del 10.12.2024 previa rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. essendo state già deposita comparse conclusionali era riservata per la decisione.
Preliminarmente occorre qualificare la domanda come opposizione all'esecuzione ex art. 615
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 792/2019 trattenuta in decisione all'udienza del
10/12/2024, previa rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
PP CH (C.F. [...]), rappresentato/a e difeso/a dall'avv.
BRANCHICELLA LUCA
Attore
E
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE SPA (C.F. 13756881002), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. PIRILLO TERESA
E
BANCA DEL MEZZOGIORNO - MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A. partita IVA n
00915101000, rappresentata assistita e difesa dall'Avv. Paola Baiocco
Convenuti
E
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A ( 00884060526) rappresentata e difesa, con procura speciale stesa in calce al presente atto, dall'Avv. Francesco NAPOLI
Terza Chiamata
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza da intendersi richiamato e trascritto.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato HI PP proponeva opposizione, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, avverso la cartella di pagamento n. 034 2019 00022205
15/001, emessa da Agenzia Entrate riscossione per il pagamento di € 140.732,68 per il recupero di agevolazione, concessa ai sensi della l.662/96, a seguito di escussione di garanzia sull'operazione
n.51988 da parte del MedioCredito Centrale SpA.
A sostegno della domanda assumeva;
la nullità della cartella di pagamento per carenza assoluta di potere in capo all'agente della riscossione;
la nullità della cartella per mancata notificazione dell'atto presupposto;
la carenza assoluta del potere di surroga nei confronti del garante;
la nullità della fideiussione per violazione della normativa.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate che eccepiva il via preliminare il difetto di legittimazione passiva in quanto mero agente della riscossione ed essendo le censure attore non imputabili alla propria attività.
Si costituiva in giudizio Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale S.p.A. che preliminarmente chiedeva di essere autorizzata alla chiamata del terzo Banca Monte dei Paschi di
Siena di Siena e nel merito, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella impugnata, instava perché fosse accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto ed in diritto delle domande attoree relativamente ai vizi denunciati e in via subordinata perché fosse dichiarato il terzo Banca Monte Paschi di Siena Spa tenuto a garantirla con condanna della stessa alla restituzione immediata in favore di MCC dell'importo pari ad € 136.581,31 oltre interessi e spese gestione dalla data del dovuto sino al soddisfo, il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Si costituiva in giudizio la terza chiamata Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. che in via preliminare instava perché fosse dichiarata l'incompetenza funzionale del Tribunale adito a conoscere della domanda di declaratoria della nullità della fidejussione per violazione della normativa antitrust, nel merito instava perché fosse rigettata l'opposizione e/o, in subordine, le richieste avanzate dalla chiamante in garanzia nei confronti della comparente siccome infondate in fatto e diritto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Quindi la causa autorizzata la chiamata del terzo, rigettata con ordinanza del 19.2.2021 l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella impugnata, espletata la trattazione nel corso della quale veniva acquisita documentazione sulle conclusioni precisate all'udienza del 10.12.2024 previa rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. essendo state già deposita comparse conclusionali era riservata per la decisione.
Preliminarmente occorre qualificare la domanda come opposizione all'esecuzione ex art. 615
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