Trib. Crotone, sentenza 05/12/2024, n. 855
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Testo completo
N. R.G 1495/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Caterina Neri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I Grado iscritta al n. r.g. 1495/2023 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. Leonida Bianchimano ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Sibari di Cassano allo Ionio (CS), Piazza VI Agosto;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dei Controparte_1 P.IVA_1 funzionari , e , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 elettivamente domiciliato presso l' Controparte_5
in Via Nazioni Unite n. 85 – (posta certificata:
[...] CP_5
ex art. 417 bis c.p.c. Email_1
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 2/7/2023, , quale docente assunta con incarico a tempo Parte_1 determinato presso l'I.C. AP (sino al 30.6.2023), assumeva di aver prestato servizio alle dipendenze del , in forza di plurimi contratti a tempo determinato negli a/s dal 2017/2018 al Controparte_1
2022/2023 e lamentava di non aver potuto usufruire, in quanto docente a tempo determinato, dell'erogazione della Carta finalizzata a sostenere la formazione dei docenti di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015. Deduceva, quindi, l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio per violazione dell'obbligo di formazione prescritto a carico di tutti i docenti dagli artt. 63 e 64 CCNL 2006/2009, oltre che del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alle clausole 4 e 6 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70. Concludeva quindi chiedendo: “
1. previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE. e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019,
pagina 1 di 5 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 o per i diversi anni risultanti dovuti, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato;
2. E conseguentemente condannarsi il
alla corresponsione alla parte ricorrente dell'importo nominale di € 3000,00, Controparte_1 oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente;
3. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed
IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore del sottoscritto procuratore”. Si costituiva il aderendo alla richiesta di parte ricorrente e dando atto che la ricorrente risulta essere CP_6 interna al sistema delle docenze scolastiche essendo iscritta nelle graduatorie provinciali per le supplenze nonché titolare di contratto a tempo determinato fino al 30.06.2025. Presentava, quindi, le seguenti conclusioni: “Si aderisce alla richiesta di parte ricorrente a vedersi riconoscere, per gli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, il beneficio economico pari a € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di cui all'art.
1 - commi da 121 a 124 - della L. 107/2015;
-con espressa richiesta di compensazione delle spese di lite”. La causa, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, è così decisa.
Il ricorso è fondato e dev'essere accolto.
La L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, testualmente recita: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di Euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware
e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , Controparte_7
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Caterina Neri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I Grado iscritta al n. r.g. 1495/2023 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. Leonida Bianchimano ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Sibari di Cassano allo Ionio (CS), Piazza VI Agosto;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dei Controparte_1 P.IVA_1 funzionari , e , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 elettivamente domiciliato presso l' Controparte_5
in Via Nazioni Unite n. 85 – (posta certificata:
[...] CP_5
ex art. 417 bis c.p.c. Email_1
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 2/7/2023, , quale docente assunta con incarico a tempo Parte_1 determinato presso l'I.C. AP (sino al 30.6.2023), assumeva di aver prestato servizio alle dipendenze del , in forza di plurimi contratti a tempo determinato negli a/s dal 2017/2018 al Controparte_1
2022/2023 e lamentava di non aver potuto usufruire, in quanto docente a tempo determinato, dell'erogazione della Carta finalizzata a sostenere la formazione dei docenti di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015. Deduceva, quindi, l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio per violazione dell'obbligo di formazione prescritto a carico di tutti i docenti dagli artt. 63 e 64 CCNL 2006/2009, oltre che del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alle clausole 4 e 6 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70. Concludeva quindi chiedendo: “
1. previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE. e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019,
pagina 1 di 5 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 o per i diversi anni risultanti dovuti, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato;
2. E conseguentemente condannarsi il
alla corresponsione alla parte ricorrente dell'importo nominale di € 3000,00, Controparte_1 oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente;
3. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed
IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore del sottoscritto procuratore”. Si costituiva il aderendo alla richiesta di parte ricorrente e dando atto che la ricorrente risulta essere CP_6 interna al sistema delle docenze scolastiche essendo iscritta nelle graduatorie provinciali per le supplenze nonché titolare di contratto a tempo determinato fino al 30.06.2025. Presentava, quindi, le seguenti conclusioni: “Si aderisce alla richiesta di parte ricorrente a vedersi riconoscere, per gli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, il beneficio economico pari a € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di cui all'art.
1 - commi da 121 a 124 - della L. 107/2015;
-con espressa richiesta di compensazione delle spese di lite”. La causa, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, è così decisa.
Il ricorso è fondato e dev'essere accolto.
La L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, testualmente recita: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di Euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware
e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , Controparte_7
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo
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