Trib. Torino, sentenza 21/10/2024, n. 5254
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Testo completo
N. R.G. 7258/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Chantal Dameglio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7258/2024
avente oggetto: Interdizione
promossa da
NO UR (C.F. [...]) e NA DE (C.F.
[...]) elettivamente domiciliati in Torino, Via Beaumont n.2, presso lo studio dell'Avv. CHRISTIAN ANTISSO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti in qualità di genitori di NO DR.
RICORRENTI contro
NO AL (C.F.[...]) elettivamente domiciliato in Torino, Via
Susa n.42, presso lo studio dell'Avv. SARA SILENGO che lo rappresenta e difende in virtù di giusta procura in atti
CONVENUTO
Collegio delli 11 ottobre 2024
CONCLUSIONI
Per parti ricorrenti: Come da ricorso.
Per parte convenuta: Come da comparsa pagina 1 di 4 Per il Pubblico Ministero: Nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.4.2024, i Sig.ri RT MA e ZZ DE hanno chiesto a questo Tribunale la pronuncia dell'interdizione per infermità di mente o di qualsiasi altra misura di protezione che verrà ritenuta idonea nei confronti del convenuto, il quale per le particolari e gravi problematiche sanitarie e per i disturbi di personalità cui è affetto, non è più in grado di provvedere ai propri interessi. Difatti secondo i ricorrenti, nonché genitori, il Sig. RT si trova in uno stato di intossicazione acuta da alcol e da sostanze stupefacenti, come documentato in atti (doc.
6-28 ricorrenti).
Con comparsa di costituzione del 15.7.2024 il convenuto si è costituito domandando il rigetto della domanda di interdizione nei suoi confronti, non sussistendone i presupposti di legge e affermando, che se fosse ritenuto necessario, sarebbe disposto a sottoporsi a C.T.U.
All'udienza del 26.7.2024 dinanzi al G.O.P è stato svolto l'esame del convenuto, all'esito del quale sono state rimesse le parti e la causa avanti al Giudice Relatore per gli incombenti processuali relativi alla prosecuzione del processo e in ordine alle istanze istruttore, nonché di disposizione di C.T.U avanzate dalle parti in
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Chantal Dameglio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7258/2024
avente oggetto: Interdizione
promossa da
NO UR (C.F. [...]) e NA DE (C.F.
[...]) elettivamente domiciliati in Torino, Via Beaumont n.2, presso lo studio dell'Avv. CHRISTIAN ANTISSO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti in qualità di genitori di NO DR.
RICORRENTI contro
NO AL (C.F.[...]) elettivamente domiciliato in Torino, Via
Susa n.42, presso lo studio dell'Avv. SARA SILENGO che lo rappresenta e difende in virtù di giusta procura in atti
CONVENUTO
Collegio delli 11 ottobre 2024
CONCLUSIONI
Per parti ricorrenti: Come da ricorso.
Per parte convenuta: Come da comparsa pagina 1 di 4 Per il Pubblico Ministero: Nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.4.2024, i Sig.ri RT MA e ZZ DE hanno chiesto a questo Tribunale la pronuncia dell'interdizione per infermità di mente o di qualsiasi altra misura di protezione che verrà ritenuta idonea nei confronti del convenuto, il quale per le particolari e gravi problematiche sanitarie e per i disturbi di personalità cui è affetto, non è più in grado di provvedere ai propri interessi. Difatti secondo i ricorrenti, nonché genitori, il Sig. RT si trova in uno stato di intossicazione acuta da alcol e da sostanze stupefacenti, come documentato in atti (doc.
6-28 ricorrenti).
Con comparsa di costituzione del 15.7.2024 il convenuto si è costituito domandando il rigetto della domanda di interdizione nei suoi confronti, non sussistendone i presupposti di legge e affermando, che se fosse ritenuto necessario, sarebbe disposto a sottoporsi a C.T.U.
All'udienza del 26.7.2024 dinanzi al G.O.P è stato svolto l'esame del convenuto, all'esito del quale sono state rimesse le parti e la causa avanti al Giudice Relatore per gli incombenti processuali relativi alla prosecuzione del processo e in ordine alle istanze istruttore, nonché di disposizione di C.T.U avanzate dalle parti in
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