Trib. Ragusa, sentenza 06/01/2025, n. 17
TRIB Ragusa
Sentenza
6 gennaio 2025
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6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 3679/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3679/2019, riunita alle cause iscritte ai nn. R.G. 3680 e 3681, aventi ad oggetto risarcimento danni da morte del congiunto, promosse da:
TA OR, nata a [...] il [...], C.F. [...], IN PROPRIO E N.Q. DI EREDE DI TA TO, nato a [...] il [...] e deceduto il 09/07/2008, con il patrocinio dell'avv. COFFA ROBERTA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
TA CO, nato a [...] il [...], C.F. [...], IN PROPRIO E
N.Q. DI EREDE DI TA TO, nato a [...] il [...] e deceduto il 09/07/2008, con il patrocinio dell'avv. LIBRO STEFANO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
OR SE, nata a [...] il [...], C.F. [...], IN PROPRIO E
N.Q. DI EREDE DI TA TO, nato a [...] il [...] e deceduto il
09/07/2008, con il patrocinio dell'avv. TROJA GIUSEPPE ALVISE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
ATTORI
CONTRO
D'UI TO, nato a [...] il [...], C.F. [...], con il patrocinio dell'avv. RAGUSA SELENIA e dell'avv. MINARDI TO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
SA IO, nato a [...] il [...], C.F.
[...], con il patrocinio dell'avv. FARAMO SEBASTIANO e dell'avv. STAMILLA
LUIGI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 10/09/2024, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
pagina 1 di 12
TA OR
Ritenere e dichiarare che la responsabilità del sinistro occorso al giovane RA SA e dei conseguenti danni cagionati all'odierna attrice, è da ascriversi ai signori D'UI SA e AM IO e, per l'effetto, condannarli al risarcimento dei danni da quantificarsi in €. 1.500.000,00 o in quell'altra somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta dovuta a seguito della compiuta istruzione o anche pro bono et aequo, in una agli interessi di legge e ad ogni altro pertinente accessorio, nonché al pagamento delle spese tutte sostenute da parte attrice, delle competenze e dei compensi di giudizio.
TA CO
Ritenere e dichiarare che la responsabilità del sinistro occorso al giovane RA SA e dei conseguenti danni cagionati all'odierno attore, è da ascriversi ai signori D'UI SA e AM IO e, per l'effetto, condannarli al risarcimento dei danni da quantificarsi in €. 1.930.200,00 o in quell'altra somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta dovuta a seguito della compiuta istruzione o anche pro bono et aequo, in una agli interessi di legge e ad ogni altro pertinente accessorio, nonché al pagamento delle spese tutte sostenute da parte attrice, delle competenze e dei compensi di giudizio.
OR SE
Ritenere e dichiarare che la responsabilità del sinistro occorso al giovane RA SA e dei conseguenti danni cagionati all'odierna attrice, è da ascriversi ai signori D'UI SA e AM IO e, per l'effetto, condannarli al risarcimento dei danni da quantificarsi in €. 1.930.200,00 o in quell'altra somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta dovuta a seguito della compiuta istruzione o anche pro bono et aequo, in una agli interessi di legge e ad ogni altro pertinente accessorio, nonché al pagamento delle spese tutte sostenute da parte attrice, delle competenze e dei compensi di giudizio.
D'UI TO
- Preliminarmente, per i su esposti motivi, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Sig. D'UI SA e ordinare la sua estromissione dal giudizio;
- ritenere e dichiarare che nessuna colpa o negligenza è ascrivibile al comportamento dell'Ente Organizzatore e in particolare del sig. D'UI SA e che, pertanto, nessun profilo di responsabilità è allo stesso imputabile, con il conseguente rigetto di qualsivoglia domanda risarcitoria nei suoi confronti;
- ritenere e dichiarare insussistente il nesso di causalità tra la condotta posta in essere dal sig. D'UI SA e il decesso del sig. RA SA e per l'effetto rigettare le domande formulate dall'attrice nei confronti dello stesso;
- in subordine, nella denegata ed insussistente ipotesi in cui si dovesse acclarare una qualsivoglia responsabilità del convenuto, ritenere e dichiarare del tutto marginale la condotta del D'UI SA nella causazione dell'occorso sinistro, con conseguente determinazione in termini percentuali della quota di danni risarcibili posti a suo carico in relazione al grado di responsabilità accertata in giudizio;
- ritenere e dichiarare, comunque, infondate, non provate nonché eccessive e non dovute, nell'ammontare quantificato da parte attrice, le somme richieste a titolo risarcitorio;
- ritenere e dichiarare responsabile della causazione dell'evento mortale, per il comportamento tenuto nel corso della manifestazione, il Sig. TO OM conducente e proprietario dell'autovettura Fiat Punto targata DB822LE. Con vittoria di spese e compensi.
pagina 2 di 12
SA IO
In via preliminare 1) Disporre la rimessione della causa in istruttoria per i motivi indicati in narrativa al punto sub G), con conseguente ammissione della prova per testi sui capitoli di prova formulati da questa difesa a prova diretta e contraria nelle Memorie Istruttorie nn.
2-3 ex art. 183 cpc depositate in atti, con escussione dei testi ivi indicati.
2) Nel caso di mancata rimessione della causa in istruttoria, ritenere e dichiarare, per i motivi indicati in narrativa al punto sub A), l'inefficacia nel presente giudizio delle sentenze penali pronunciate dal Tribunale di Ragusa e della TE d'Appello di Catania nei confronti del sig. IO AM, tutte annullate in Cassazione con sent. n. 22010/2018 passata in giudicato.
3) In ogni caso, per i motivi indicati in narrativa al punto sub B), ritenere e dichiarare che le sentenze penali di I° e II° grado pronunciate dal Tribunale di Ragusa e dalla TE d'Appello di Catania nei confronti del sig. IO AM non producono alcuna efficacia quanto alla richiesta risarcitoria formulata dalla sig.ra RA RA.
Nel merito, in via principale 4) Ritenere e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa ai punti subb C) – D) – E), l'assenza di responsabilità in capo al sig. IO AM relativamente alla causazione dell'incidente stradale che provocò la morte del giovane RA SA, con conseguente integrale rigetto di tutte le domande risarcitorie formulate dagli attori nei confronti del sig. IO AM;
5) In ogni caso ritenere e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa al punto sub F), generiche e prive di supporto probatorio le richieste risarcitorie formulate dagli attori nei confronti del sig. IO
AM, con conseguente integrale rigetto delle stesse. Nel merito, in via subordinata:
6) Nella denegata ipotesi di rigetto delle superiori conclusioni formulate in via principale e di accoglimento, anche parziale, delle domande risarcitorie formulate dagli attori, ritenere e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa ai punti subb C) – D) – E) – G), del tutto marginale la responsabilità addebitabile al sig. IO AM in ordine alla causazione dell'incidente stradale oggetto di causa, con conseguente determinazione in termini percentuali della quota di danni risarcibili posti a suo carico in relazione al grado di responsabilità accertata in giudizio.
Con vittoria di spese e onorari di lite ex DM n. 55/2014, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
pagina 3 di 12 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato RA RA conveniva in giudizio D'UI SA e AM IO innanzi al Tribunale civile di Ragusa, esponendo che:
- il 29 giugno 2008, in occasione della gara ciclistica denominata “43° Giro delle Tre Province”, organizzato in Monterosso Almo RA SA, fratello quindicenne dell'attrice, rimaneva vittima di un gravissimo incidente che ne determinava la morte in data 9 luglio 2008;
- la gara si svolgeva lungo un percorso chiuso ad anello formato da un tratto della S.S. n. 194 tra Monterosso Almo e Giarratana e dalla strada comunale denominata Corulla (ex S.P. n. 100), della lunghezza complessiva di km 6,800;
- alle ore 17.30 circa, all'imbocco di una curva cieca all'altezza del km 63,700 della S.S. n. 194, l'autovettura Fiat Punto targata DB822LE, condotta dal proprietario TO OM, che percorreva il tratto della statale in senso inverso a quello della corsa, sbucando improvvisamente dalla curva, investiva frontalmente RA SA che riportava lesioni gravissime che ne avrebbero determinato il decesso il 9/07/2008;
- veniva instaurato un procedimento penale per il reato di omicidio colposo ex artt. 113 e 589 c.p. nei confronti di D'UI SA, quale organizzatore della gara ciclistica, e AM IO, quale responsabile dell'associazione di volontari della protezione civile preposti ai varchi d'accesso, con l'accusa di avere cagionato la morte di RA SA per colpa consistita nella violazione delle norme del disciplinare in materia di competizioni ciclistiche del 27/11/2002 che regolano la predisposizione dei servizi di scorta e di segnalazione della gara con appositi cartelli di inizio e fine gara;
- in particolare, si contestava al D'UI di non avere predisposto l'impiego del veicolo indicante il “fine gara” né adottato ulteriori accorgimenti quali la presenza di staffette o sentinelle da inserire nel corpo della carovana, stante l'elevato numero di iscritti alla gara (71) e la lunghezza e complessità del percorso;
- si contestava al AM, consapevole dell'assenza del cartello di “fine gara”, di non avere fornito ai volontari da lui stesso coordinati sufficienti e idonee istruzioni che consentissero di accertare il passaggio e la conclusione dell'intera carovana;
- i giudizi penali di primo e secondo grado si concludevano con la sentenza di condanna degli imputati, mentre innanzi alla TE di Cassazione il reato veniva dichiarato estinto per prescrizione;
- i fatti commessi dagli odierni convenuti avevano cagionato un
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3679/2019, riunita alle cause iscritte ai nn. R.G. 3680 e 3681, aventi ad oggetto risarcimento danni da morte del congiunto, promosse da:
TA OR, nata a [...] il [...], C.F. [...], IN PROPRIO E N.Q. DI EREDE DI TA TO, nato a [...] il [...] e deceduto il 09/07/2008, con il patrocinio dell'avv. COFFA ROBERTA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
TA CO, nato a [...] il [...], C.F. [...], IN PROPRIO E
N.Q. DI EREDE DI TA TO, nato a [...] il [...] e deceduto il 09/07/2008, con il patrocinio dell'avv. LIBRO STEFANO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
OR SE, nata a [...] il [...], C.F. [...], IN PROPRIO E
N.Q. DI EREDE DI TA TO, nato a [...] il [...] e deceduto il
09/07/2008, con il patrocinio dell'avv. TROJA GIUSEPPE ALVISE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
ATTORI
CONTRO
D'UI TO, nato a [...] il [...], C.F. [...], con il patrocinio dell'avv. RAGUSA SELENIA e dell'avv. MINARDI TO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
SA IO, nato a [...] il [...], C.F.
[...], con il patrocinio dell'avv. FARAMO SEBASTIANO e dell'avv. STAMILLA
LUIGI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 10/09/2024, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
pagina 1 di 12
TA OR
Ritenere e dichiarare che la responsabilità del sinistro occorso al giovane RA SA e dei conseguenti danni cagionati all'odierna attrice, è da ascriversi ai signori D'UI SA e AM IO e, per l'effetto, condannarli al risarcimento dei danni da quantificarsi in €. 1.500.000,00 o in quell'altra somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta dovuta a seguito della compiuta istruzione o anche pro bono et aequo, in una agli interessi di legge e ad ogni altro pertinente accessorio, nonché al pagamento delle spese tutte sostenute da parte attrice, delle competenze e dei compensi di giudizio.
TA CO
Ritenere e dichiarare che la responsabilità del sinistro occorso al giovane RA SA e dei conseguenti danni cagionati all'odierno attore, è da ascriversi ai signori D'UI SA e AM IO e, per l'effetto, condannarli al risarcimento dei danni da quantificarsi in €. 1.930.200,00 o in quell'altra somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta dovuta a seguito della compiuta istruzione o anche pro bono et aequo, in una agli interessi di legge e ad ogni altro pertinente accessorio, nonché al pagamento delle spese tutte sostenute da parte attrice, delle competenze e dei compensi di giudizio.
OR SE
Ritenere e dichiarare che la responsabilità del sinistro occorso al giovane RA SA e dei conseguenti danni cagionati all'odierna attrice, è da ascriversi ai signori D'UI SA e AM IO e, per l'effetto, condannarli al risarcimento dei danni da quantificarsi in €. 1.930.200,00 o in quell'altra somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta dovuta a seguito della compiuta istruzione o anche pro bono et aequo, in una agli interessi di legge e ad ogni altro pertinente accessorio, nonché al pagamento delle spese tutte sostenute da parte attrice, delle competenze e dei compensi di giudizio.
D'UI TO
- Preliminarmente, per i su esposti motivi, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Sig. D'UI SA e ordinare la sua estromissione dal giudizio;
- ritenere e dichiarare che nessuna colpa o negligenza è ascrivibile al comportamento dell'Ente Organizzatore e in particolare del sig. D'UI SA e che, pertanto, nessun profilo di responsabilità è allo stesso imputabile, con il conseguente rigetto di qualsivoglia domanda risarcitoria nei suoi confronti;
- ritenere e dichiarare insussistente il nesso di causalità tra la condotta posta in essere dal sig. D'UI SA e il decesso del sig. RA SA e per l'effetto rigettare le domande formulate dall'attrice nei confronti dello stesso;
- in subordine, nella denegata ed insussistente ipotesi in cui si dovesse acclarare una qualsivoglia responsabilità del convenuto, ritenere e dichiarare del tutto marginale la condotta del D'UI SA nella causazione dell'occorso sinistro, con conseguente determinazione in termini percentuali della quota di danni risarcibili posti a suo carico in relazione al grado di responsabilità accertata in giudizio;
- ritenere e dichiarare, comunque, infondate, non provate nonché eccessive e non dovute, nell'ammontare quantificato da parte attrice, le somme richieste a titolo risarcitorio;
- ritenere e dichiarare responsabile della causazione dell'evento mortale, per il comportamento tenuto nel corso della manifestazione, il Sig. TO OM conducente e proprietario dell'autovettura Fiat Punto targata DB822LE. Con vittoria di spese e compensi.
pagina 2 di 12
SA IO
In via preliminare 1) Disporre la rimessione della causa in istruttoria per i motivi indicati in narrativa al punto sub G), con conseguente ammissione della prova per testi sui capitoli di prova formulati da questa difesa a prova diretta e contraria nelle Memorie Istruttorie nn.
2-3 ex art. 183 cpc depositate in atti, con escussione dei testi ivi indicati.
2) Nel caso di mancata rimessione della causa in istruttoria, ritenere e dichiarare, per i motivi indicati in narrativa al punto sub A), l'inefficacia nel presente giudizio delle sentenze penali pronunciate dal Tribunale di Ragusa e della TE d'Appello di Catania nei confronti del sig. IO AM, tutte annullate in Cassazione con sent. n. 22010/2018 passata in giudicato.
3) In ogni caso, per i motivi indicati in narrativa al punto sub B), ritenere e dichiarare che le sentenze penali di I° e II° grado pronunciate dal Tribunale di Ragusa e dalla TE d'Appello di Catania nei confronti del sig. IO AM non producono alcuna efficacia quanto alla richiesta risarcitoria formulata dalla sig.ra RA RA.
Nel merito, in via principale 4) Ritenere e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa ai punti subb C) – D) – E), l'assenza di responsabilità in capo al sig. IO AM relativamente alla causazione dell'incidente stradale che provocò la morte del giovane RA SA, con conseguente integrale rigetto di tutte le domande risarcitorie formulate dagli attori nei confronti del sig. IO AM;
5) In ogni caso ritenere e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa al punto sub F), generiche e prive di supporto probatorio le richieste risarcitorie formulate dagli attori nei confronti del sig. IO
AM, con conseguente integrale rigetto delle stesse. Nel merito, in via subordinata:
6) Nella denegata ipotesi di rigetto delle superiori conclusioni formulate in via principale e di accoglimento, anche parziale, delle domande risarcitorie formulate dagli attori, ritenere e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa ai punti subb C) – D) – E) – G), del tutto marginale la responsabilità addebitabile al sig. IO AM in ordine alla causazione dell'incidente stradale oggetto di causa, con conseguente determinazione in termini percentuali della quota di danni risarcibili posti a suo carico in relazione al grado di responsabilità accertata in giudizio.
Con vittoria di spese e onorari di lite ex DM n. 55/2014, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
pagina 3 di 12 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato RA RA conveniva in giudizio D'UI SA e AM IO innanzi al Tribunale civile di Ragusa, esponendo che:
- il 29 giugno 2008, in occasione della gara ciclistica denominata “43° Giro delle Tre Province”, organizzato in Monterosso Almo RA SA, fratello quindicenne dell'attrice, rimaneva vittima di un gravissimo incidente che ne determinava la morte in data 9 luglio 2008;
- la gara si svolgeva lungo un percorso chiuso ad anello formato da un tratto della S.S. n. 194 tra Monterosso Almo e Giarratana e dalla strada comunale denominata Corulla (ex S.P. n. 100), della lunghezza complessiva di km 6,800;
- alle ore 17.30 circa, all'imbocco di una curva cieca all'altezza del km 63,700 della S.S. n. 194, l'autovettura Fiat Punto targata DB822LE, condotta dal proprietario TO OM, che percorreva il tratto della statale in senso inverso a quello della corsa, sbucando improvvisamente dalla curva, investiva frontalmente RA SA che riportava lesioni gravissime che ne avrebbero determinato il decesso il 9/07/2008;
- veniva instaurato un procedimento penale per il reato di omicidio colposo ex artt. 113 e 589 c.p. nei confronti di D'UI SA, quale organizzatore della gara ciclistica, e AM IO, quale responsabile dell'associazione di volontari della protezione civile preposti ai varchi d'accesso, con l'accusa di avere cagionato la morte di RA SA per colpa consistita nella violazione delle norme del disciplinare in materia di competizioni ciclistiche del 27/11/2002 che regolano la predisposizione dei servizi di scorta e di segnalazione della gara con appositi cartelli di inizio e fine gara;
- in particolare, si contestava al D'UI di non avere predisposto l'impiego del veicolo indicante il “fine gara” né adottato ulteriori accorgimenti quali la presenza di staffette o sentinelle da inserire nel corpo della carovana, stante l'elevato numero di iscritti alla gara (71) e la lunghezza e complessità del percorso;
- si contestava al AM, consapevole dell'assenza del cartello di “fine gara”, di non avere fornito ai volontari da lui stesso coordinati sufficienti e idonee istruzioni che consentissero di accertare il passaggio e la conclusione dell'intera carovana;
- i giudizi penali di primo e secondo grado si concludevano con la sentenza di condanna degli imputati, mentre innanzi alla TE di Cassazione il reato veniva dichiarato estinto per prescrizione;
- i fatti commessi dagli odierni convenuti avevano cagionato un
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