Trib. Torino, sentenza 14/05/2024, n. 1244
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Testo completo
R.G.L. 1302/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. N T
All'esito dell'udienza del 14/05/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1302/2024 promossa da:
(C.F./P.I. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. G V D, elettivamente domiciliato in Asti, corso Vittorio Alfieri 341, presso il difensore;
RICORRENTE
Contro
C.F./P.I. );
Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
E nei confronti di
Controparte_2
(P.IVA ;
[...] P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
Avente ad oggetto: retribuzione – previdenza complementare
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“accertato e dichiarato l'inadempimento di nel versamento di quote di Controparte_1
retribuzione e di T.F.R. maturate per il valore di 4209,44 euro al Fondo Pensionistico FONDAPI , condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore a Controparte_1 versare in favore dell'indicato fondo, la contribuzione dovuta nella misura omessa di 4209,44 CP_2 euro, oltre agli accessori di cui all'art. 429 c.p.c.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa compresi”;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1
Con ricorso depositato in data 19.2.2024 la sig.ra Parte_1
a allegato:
[...]
- di avere lavorato alle dipendenze della Controparte_1
dall'1.10.2013 al 28.2.2022;
- di avere aderito dall'1.5.2004 al Fondo Nazionale pensione complementare per i lavoratori delle piccole e medie imprese CP_2
- che da maggio 2018 la società ha omesso di effettuare i versamenti al Fondo.
La ricorrente agisce in giudizio affinché la società ex datrice di lavoro, previo accertamento dell'inadempimento, sia condannata al versamento in favore del Fondo
l'importo di euro 4.209,44.
La società e il Fondo sono rimasti contumaci.
*
1. Il ricorso è fondato.
Vanno premessi brevi cenni sulla previdenza