Trib. Latina, sentenza 14/01/2025, n. 77

TRIB Latina
Sentenza
14 gennaio 2025
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TRIB Latina
Sentenza
14 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Latina, sentenza 14/01/2025, n. 77
Giurisdizione : Trib. Latina
Numero : 77
Data del deposito : 14 gennaio 2025

Testo completo

N. 4092/2021 R.G.

Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 14 gennaio 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento dell'8.6.2024 e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in data 11.6.2024), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per HOTEL LATINA S.R.L. gli avv.ti SPADA ANDREA e IUCCI MASSIMO hanno concluso come da nota depositata in data 13/01/2025 per UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. l'avv. BOCCIA SILVIA ha concluso come da nota depositata in data 13/01/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 12:30 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 4092/2021 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4092/2021 R.G. promossa da: tra
HOTEL LATINA S.R.L. (c.f. 02921480592), in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti SPADA ANDREA e IUCCI MASSIMO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Latina (LT), Viale dello Statuto 41, in virtù di procura alle liti telematicamente depositata in atti;
attrice contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (c.f. 00818570012) in persona del suo procuratore ad negotia, rappresentata e difesa dall'avv. BOCCIA SILVIA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Latina (LT), Via Isonzo n. 13, in virtù di procura alle liti telematicamente depositata in atti;
convenuta
OGGETTO: assicurazione danni;

CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la s.r.l. HOTEL LATINA, proprietaria di un complesso alberghiero denominato “Foro Appio Mansio Hotel”, sito in Borgo Faiti (LT), Via Appia n. 6 Km
72.800, ha convenuto in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – la propria compagnia assicurativa,
UnipolSai Assicurazioni S.p.A., al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis:

1. In via principale, accertato e dichiarato l'avveramento del rischio dedotto nella polizza ALBERGO &
SERVIZI UNIPOLSAI ASSCURAZIONI N.

1/2595/21/160142753 stipulata dalla HOTEL LATINA S.R.L. in persona del l.r.p.t. nonché accertato e dichiarato che nel contratto di polizza medesimo, non sussistono alcuna esclusione e/o scoperto contrattuale specifici circa il rischio verificatosi e che per converso risultano integrate tutte le condizioni di operatività della polizza stessa in relazione al sinistro per cui è causa, condannare la
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del Legale Rappresentante pro tempore, all'adempimento del contratto di polizza predetto mediante condanna della stessa al pagamento – nei confronti della HOTEL LATINA S.R.L. in persona del l.r.p.t. e nel domicilio eletto, della garanzia contemplata in contratto per danni come dedotti e pari ad € 21.984,40 o alla diversa somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria.

2. In ogni caso, con vittoria di spese (incluse le spese di mediazione obbligatoria come da fattura presente in atti), competenze, onorari, oltre rimborso spese generali,

IVA e C.P.A. da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
La società attrice, a fondamento della propria pretesa, ha dedotto: - di aver stipulato con la convenuta, in data 17.05.2018, la polizza assicurativa “ALBERGO &
SERVIZI
” n. 1/2595/21/161042753, con scadenza annuale (17.05.2019) e pagamento del premio a frazionamento mensile (prima rata di €
813,00, le successive pari ad € 271,01 per un totale premio annuo pari ad € 3.252,12);
- di essere in regola con il pagamento dei premi assicurativi afferenti alla polizza predetta;
- di aver subìto, in data
13.12.2019, la rottura di talune condutture interne al complesso alberghiero interessanti 4 locali bagno con copiosa fuoriuscita di acqua arrecante ingenti danni materiali ingenti al cespite, nonché ai beni e alle attrezzature ivi presenti;
- di aver tempestivamente denunciato il sinistro alla convenuta con relativa apertura della pratica n. 1-8101-2019-1076559;
- di avere, frattanto, provveduto a far eseguire le lavorazioni necessarie all'eliminazione del danno provvedendo a pagare l'importo di € 21.984,40 alla ditta S.E.R.;
- che la convenuta, nonostante l'accertamento dell'effettività del sinistro e del danno, non aveva provveduto alla liquidazione dello stesso.
La società convenuta, tempestivamente costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 2/12/2021, contestando la quantificazione così come operata da parte attrice, posto che i danni accertati dal proprio perito, nel rispetto delle condizioni contrattuali di cui all'art. 2.6.2
(Fuoriuscita di liquidi), sarebbero stati di gran lunga inferiore a quelli richiesti e, segnatamente, quantificati in euro 3.150,00 totali, di cui euro 1.100,00 al fabbricato, riconducibile a quanto garantito sub "a) Acqua condotta e altri liquidi" ed euro 2.050,00 riferibile invece nella garanzia prestata sub
"b) Spese di ricerca rottura e riparazione di condutture di acqua e altri liquidi", considerata altresì
l'applicazione della franchigia di euro 250,00 (cfr. doc. 3 comparsa, pag.3 ss.;
vd. anche doc. 2, p. 13 di 115), non potendovi ricomprendere i costi per l'intero rifacimento dei 4 bagni oggetto di allagamento. Tanto dedotto, la convenuta ha così insistito “affinchè l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis, Voglia: - rigettare la domanda come proposta e formulata dall'attrice nei confronti della convenuta perchè infondata sia in fatto ed in diritto e comunque non provata, dichiarando equa e satisfattiva l'offerta banco iudicis /
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