Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 100

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 100
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 100
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 17428/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
X SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Raffaele Miele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 17428 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 5/3/2024, svoltasi nelle modalità previste dall'art.
127 ter c.p.c.
, applicabile anche per i procedimenti pendenti dall'1/1/2023, con assegnazione dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, e vertente
TRA
ES (C.F. 04281291007), in persona del rappresentante p. t. elettivamente domiciliata a Roma, Viale Liegi n. 28, presso lo studio degli avv.ti Laura Pierallini e
Marchegiani Marco che la rappresentano e difendono per procura in atti
APPELLANTE
E
HE LTD (C.F. 61625023000), in persona del rappresentante p. t. elettivamente domiciliata a Roma, Via Luigi Calamatta n. 27, presso lo studio dell'avv. Vincenzo
Giordano che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Mariana Giuliano per procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 19679/2021 del Giudice di Pace di Roma
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate. pagina 1 di 5
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132
c.p.c.
, come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno
2009, n. 69
, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n.
179
, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, la documentazione allegata e i verbali di causa del primo e del secondo grado di giudizio.
Appare comunque opportuno riportare, per comodità espositiva, le conclusioni delle parti proposte in questa sede e, sia pure brevemente, i motivi di appello e le controdeduzioni dell'appellata costituita.
TE ha avanzato appello avverso la sentenza n. 19679/2021, con la quale il Giudice di Pace di
Roma aveva accolto la domanda che aveva proposto EL Ltd, nella qualità di cessionaria del credito dei passeggeri Gary Kuntz e Laurie Laikam, volta a ottenere la condanna della suddetta compagnia aerea al pagamento della somma di € 1.200,00, a titolo di compensazione pecuniaria prevista dal
Regolamento CE 261/04, per il ritardo di oltre tre ore del volo EK 205, relativo alla tratta Milano
Malpensa, Milano (MXP) - John F. Kennedy, New York (JFK) del 26/5/2019.
L'appellante ha chiesto di: “….in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del presente appello qui interposto da TE: respingere integralmente la domanda avanzata da EL Ltd nei confronti di TE, siccome infondata e, comunque, non provata;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CpA come per legge
”.
TE ha sostenuto, in estrema sintesi, che il Giudice di pace avesse errato nel non considerare che la deducente - convenuta in primo grado -
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