Trib. Messina, sentenza 12/04/2024, n. 719
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Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa R R,
in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 19 marzo 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5312/2023 R.G. e vertente
tra
nato a Motta Camastra il 23/05/1970, cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avv. Fabio C.F._1
S, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
ricorrente
nei confronti di
Controparte_1
in persona
[...] dell'Assessore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Messina presso il , rappresentato e difeso dal dott. Giovanni Dell'Acqua per CP_2 Controparte_3
procura in atti
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_4
tempore, con sede in Roma, cod. fisc. elettivamente domiciliato in Messina P.IVA_1
presso gli uffici dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avv.ti M F e M
C del ruolo professionale
Resistenti
Controparte_5
Resistente contumace
Oggetto: differenze retributive operai forestali a tempo determinato
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esame degli atti di causa.
Con ricorso depositato in data 27 giugno 2023 , avendo premesso di Parte_2
essere inserito nelle graduatorie degli operai forestali a tempo determinato (OTD) di cui all'art. 46 L.R. Sic. 16/96, con la qualifica di conduttore autobotti specializzato, chiedeva che l' della venisse condannato al CP_1 Controparte_5 Controparte_1
pagamento in suo favore dell'indennità professionale - riconosciuta agli omologhi operai a tempo indeterminato – relativa all'ultimo quinquennio di lavoro, pari ad € 1.536,00 o alla diversa somma che sarebbe risultata in corso di causa, con maggiorazione di interessi legali
e rivalutazione monetaria dalle singole date di maturazione del credito al saldo, nonché alla regolarizzazione della propria posizione contributiva e previdenziale anche questa nei limiti della prescrizione quinquennale.
Con vittoria di spese e richiesta di distrazione ex art. 93 c.p.c.
Si costituivano in giudizio gli Enti resistenti.
L' chiedeva una pronuncia secondo giustizia e, a fronte dell'eventuale positivo scrutinio CP_6
della domanda, una condanna della parte datoriale al versamento dei contributi dovuti maturati sulle differenze retributive richieste.
L'Assessorato Regionale preliminarmente eccepiva il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione quinquennale del credito vantato ed esponeva che erroneamente l'iter giudiziario veniva intrapreso senza una previa interlocuzione in via amministrativa.
Concludeva deducendo, nel merito, l'infondatezza del ricorso e, anche considerato che il ricorrente chiedeva condanna di quanto preteso ad altro Assessorato Regionale, chiedeva dichiararsi che nulla è dovuto dalla stessa alla controparte, di cui chiedeva la condanna alle
spese legali. Con ultime note rappresentava la sua disponibilità di procedere al conteggio delle somme eventualmente dovute al lavoratore.
Con ultime note, il ricorrente esponeva di ritenere di aver chiesto correttamente, in ragione della decorrenza della prescrizione per i periodi antecedenti, la condanna al pagamento delle somme richieste solo all' , avendo egli lavorato presso di Controparte_5
esso negli ultimi cinque anni,. Ad ogni modo, rappresentava di avere convenuto in giudizio entrambe le Amministrazioni per garantire la completezza del contraddittorio.
Ritualmente instaurato il contraddittorio e scambiate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Legittimazione passiva dell' . Controparte_1
L'eccezione preliminare sollevata dall'Assessorato è infondata in quanto, sebbene il ricorrente abbia limitato la domanda di corresponsione delle somme dovute all'ente con cui ha intrattenuto il rapporto di lavoro nel quinquennio antecedente la domanda, la ricostruzione dell'anzianità, utile alla costituzione del diritto, coinvolge anche il primo ente.
Pertanto è corretta la vocatio in ius nei confronti dell'ente resistente, costituito.
3. Presupposti di diritto.
Da quanto emergeva dall'esame della documentazione depositata in atti, il ricorrente prestava attività lavorativa alle dipendenze delle Amministrazioni regionali evocate in giudizio a partire quantomeno dal 2001, svolgendo mansioni assimilabili a quelle svolte dagli operai a tempo indeterminato dipendenti dell' resistente, l'unica CP_7
differenza consistendo nel fatto che gli operai a tempo
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