Trib. Salerno, sentenza 10/03/2025, n. 1063
Sentenza
10 marzo 2025
Sentenza
10 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
R.G. 4096/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Costabile Caterina - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
nella procedura camerale iscritta al n. 4096/2024 R.G., avente per oggetto: Ricorso ex art. 473. bis. 29 c.p.c. proposta da nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Scafati (SA), al corso Nazionale n. 374, presso lo studio dell'avv. Giuseppina Marchesano dalla quale e rappresentato e difeso in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F.: , CP_1 CodiceFiscale_2 omiciliata in Salerno, alla via S.S. Marti lo studio dell'avv. Marianna Grimaldi che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce alla memoria di costituzione RESISTENTE NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso ex art. 473. bis. 29 c.p.c., premetteva che, con Parte_1 decreto del 09.06.2021 n. cronol. 5398/2021, il Tribunale di Salerno aveva regolamentato i rapporti personali ed economici tra lo stesso e l'ex compagna,
, nell'interesse della figlia minore (11.10.2017) e aveva CP_1 Per_1 amento condiviso con residenza pr presso la madre e con la regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre tenendo conto della lontananza tra i luoghi di residenza, nonche l'obbligo a carico del ricorrente di corrispondere a la somma mensile di € 377,00 (somma rivalutata) CP_1
a titolo di mante iglia, oltre al 50% delle spese straordinarie. Al riguardo, il ricorrente rilevava che l'ex compagna aveva ostacolato la frequentazione con la figlia ed era stata poco collaborativa nell'apportare delle modifiche ai tempi di permanenza presso di se , tenuto conto della distanza tra il proprio luogo di residenza (Scafati) e quello della minore (Pontecagnano). Instaurato regolarmente il contraddittorio, si e costituiva che si CP_1 opponeva a quanto richiesto dal ricorrente, spiegando dom ionale con cui chiedeva l'aumento dell'assegno di mantenimento concordato in favore della figlia minore per le aumentate esigenze della stessa in relazione alla sua eta .
2. Il ricorso e fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. Al riguardo, si precisa che, all'udienza del 13 febbraio 2025, le parti hanno raggiunto un accordo, ponendo modifiche alla precedente