Trib. Viterbo, sentenza 21/02/2024, n. 242

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Viterbo, sentenza 21/02/2024, n. 242
Giurisdizione : Trib. Viterbo
Numero : 242
Data del deposito : 21 febbraio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. F O Presidente rel.
dott. E T Giudice dott. P B Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 29 dicem- bre 2023, iscritta al n. 6 del ruolo generale dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato a Roma il 28 febbraio 1975, c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Roma alla Via Monte Santo C.F._1
n. 10/A presso lo studio dell'avv. R D D, che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
E
Cont
, nata a Roma il 10 maggio 1977, c.f. , Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata in Perugia alla Via Cesare Balbo n. 26 presso lo studio dell'avv. P M, che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 19 febbraio 2024.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.


- TRIBUNALE DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_3
473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimo- nio concordatario contratto in data 23 giugno 2006 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Roma parte II, serie A, n. 1170).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione è nato il figlio Persona_1
, a Roma il 16 ottobre 2010, che sono separati per effetto del decreto di omologa
[...]
emesso dal Tribunale ordinario di Viterbo in data 25 gennaio 2023, che la separa- zione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge
n. 898/1970
, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo
n. 149/2022
.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i rapporti eco- nomici:
“A) I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto.
B) Affidare il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori Persona_2
con collocazione prevalente presso la madre. Le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute del figlio, saranno assunte da en- trambi i genitori in accordo tra loro, tenendo soprattutto conto delle relative incli- nazioni, capacità ed aspirazioni del minore e comune figlio;
mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà es- sere esercitata separatamente nei tempi di rispettiva spettanza, da ciascun genitore con il quale il bambino si troverà.
C) Disporre l'affidamento condiviso statuendo in particolare che il minore viva con la madre presso l'abitazione sita in Montefiascone (VT), Via della Croce n. 19 e, quindi, collocando lo stesso presso la madre.
D) In riferimento alle modalità di visita del padre:

1. nei periodi scolastici, il figlio
starà con il padre a week end alternati (2 fine settimana al mese) dal Per_1
sabato mattina (ore 10:00 circa), con
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