Trib. Milano, sentenza 20/05/2024, n. 5217
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Testo completo
N. 40761/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. A C Presidente rel. est. dott. S T Gdice dott. G G G ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 16.11.2023, rimessa al Collegio alla udienza di precisazione delle conclusioni del 19.3.2024, discussa nella Camera di Consiglio del 3.4.2024 promossa
DA
c.f. nato a CUGGIONO (MI) il 18/05/1974, rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall' avv. e dall'avv. BIONDI MASSIMO presso il quale Parte_2
ultimo ha eletto domicilio telematico come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a MILANO (MI) il 27/10/1979, CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. e dall'avv. BIONDI MASSIMO del Parte_2
foro di Roma presso il quale ultimo ha eletto domicilio telematico, come da procura in atti,
RESISTENTE
pagina 1 di 12 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 11.12.2023
Oggetto: riconoscimento dei diritti del minore verso il genitore intenzionale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Previo esame degli atti di causa, accertare che il Sig. nato a Milano il 27.10.1979, CP_1 residente in Milano, Via Roggia Scagna n. 5 è genitore di intenzione del minore Persona_1
e per l'effetto il minore ha diritto, anche ex art. 279 c.c., ad essere mantenuto, istruito ed
[...] educato anche dal genitore di intenzione;
Per l'effetto, adottare ed emettere ogni conseguenziale provvedimento di legge, nel superiore interesse del minore, nonché disporre ogni annotazione a margine dell'atto di nascita, conseguente a tale accertamento, con esonero da responsabilità dei Pubblici Uffici a riguardo.
Il tutto con provvedimento immediatamente esecutivo.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto unione civile in data 14.9.2019, Parte_1 Controparte_1
a seguito di un progetto di genitorialità condivisa si determinavano a trasferirsi, per un periodo, negli Stati Uniti, precisamente in Portland (Stato dell'Oregon), ove in data 01.02.2023 nasceva Per_1
,
[...]
rientravano poi in Italia con il bambino e fissavano la residenza del nuovo nucleo familiare in
Milano in via Roggia Scagna 5 con l'intenzione di assistere, educare ed istruire insieme il piccolo
, figlio comune della coppia, a prescindere dalla paternità biologica, Per_1
il ricorrente, alle cui domande ha aderito il resistente costituendosi, ha rappresentato l'interesse del minore di far accertare dal Tribunale che ogni obbligo di mantenimento, istruzione, educazione debba essere posto a carico anche del c.d. genitore di intenzione, chiarivano che la domanda non era volta ad ottenere la trascrizione dell'atto di nascita formato all'estero, visto che già la Corte di cassazione, da ultimo con sentenza n. 38162/2022, si era espressa
pagina 2 di 12
negativamente, ma ad accertare in capo al minore il diritto ad essere sostenuto non solo dal genitore biologico che in quanto tale è legalmente obbligato, ma anche del genitore di intenzione, evidenziavano che la norma di riferimento era quella contenuta nell'art. 279 c.c. che prevede espressamente la possibilità, e dunque, l'ammissibilità, dell'azione per l'accertamento della responsabilità per il mantenimento e l'educazione, da svolgersi, in ogni caso in cui non possa “proporsi
l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità”. Tale norma poteva certamente trovare applicazione al caso di specie, in virtù di una interpretazione costituzionalmente orientata nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 30 (obblighi di mantenimento) e dall'art. 31 (misure di protezione) Cost., nel combinato disposto con l'art. 2 (diritti inviolabili) Cost., richiamati anche i principi espressi dalla Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo e dalla conseguente giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sottolineavano che la Corte EDU afferma come sia “necessario che ciascun ordinamento garantisca la concreta possibilità del riconoscimento giuridico dei legami tra il bambino ed il genitore di intenzione” e che tale possibilità possa essere garantita con il ricorso all'adozione ma, sub condicione, che tale procedura determini “una vera e propria filiazione tra adottante ed adottato e a condizioni che le modalità previste dal diritto interno garantiscano l'effettività e la celerità della sua messa in opera, conformemente all'interesse superiore del bambino” (decisione C.E.D.U. 12.12.2019
C. c/ Francia - E. c/ Francia, paragrafo 42 e par. 66;
decisione C.E.D.U. 16.07.2020 D. c/ Francia - paragrafo 66), esplicitavano che una effettiva tutela non poteva essere riconosciuta con il ricorso alla c.d. adozione in casi speciali, che proprio per la sua peculiarità, è finalizzata sì a consentire il sorgere di vincoli giuridici, ma non costituisce “una forma di tutela degli interessi dei minori certo significativa, ma ancora non del tutto adeguata al metro dei principi costituzionali e sovranazionali rammentati”, peraltro rimessa alla scelta del genitore di intenzione, rispetto al quale, dunque, il minore rimane inerte,
e comunque privo di uno strumento per la determinazione del sorgere di un vincolo giuridico nei confronti del genitore intenzionale, immediatamente azionabile,
ritenevano, in subordine, applicabile l'art. 33 della legge 218/1995, la quale, prevede che “lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio o se più favorevole dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori è cittadino, al momento della nascita”. Le leggi sullo status vigenti nello Stato
pagina 3 di 12
dell'Oregon attribuiscono al medesimo minore, lo status di cittadino americano, perché applicabile il
c.d. ius soli, così determinandosi in capo al medesimo, l'applicabilità di ogni norma di detto Stato. Sul punto, dunque, occorre confermare come per le norme del detto Stato, il minore è figlio di entrambi i genitori, all'udienza di prima comparizione, tenutasi in data 19.3.2024, il Presidente relatore rigettava le prove orali richieste ed inviata le parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa. I difensori si ripotavano alle conclusioni come precisate nel ricorso e nella comparsa di costituzione e sopra trascritte facendo presente al punto 2 che come “conseguenziale provvedimento” dovesse intendersi l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di nascita,
la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione e discussa e decisa alla udienza del
3.4.2024.
Considerato in diritto
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Le parti, che sono solo formalmente contrapposte nel presente giudizio ma svolgono la stessa domanda, chiedono che sia riconosciuto il diritto del minore ad essere mantenuto, istruito ed educato anche dal genitore intenzionale, e cioè dal partner del padre biologico del minore, CP_1
, unito civilmente con lo stesso, che ha condiviso con il padre biologico un percorso di Parte_1
genitorialità comune realizzato negli USA attraverso la pratica, vietata in Italia, della procreazione medicalmente assistita eterologa con surrogazione di maternità.
Seppur la domanda è svolta secondo l'ottica visuale del minore, essendo stato chiesto non il riconoscimento della filiazione in capo al genitore intenzionale, e quindi non una pronuncia sullo status, ma il riconoscimento in capo al minore dei diritti di cui all'art. 30 della Costituzione in relazione al genitore intenzionale, è pacifico che il diritto del minore di cui si chiede il riconoscimento non può che essere fondato sul rapporto di filiazione che si ritiene instaurato tra il bambino, nato secondo la suddetta pratica, ed il genitore di intenzione, che ne costituisce il presupposto. In altre parole questo Tribunale dovrebbe riconoscere in capo al piccolo un rapporto di Persona_1
filiazione che lo lega al una relazione genitoriale padre/figlio, non fondata sul legame di CP_1
sangue ma di intenzione, che dovrebbe portare in
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. A C Presidente rel. est. dott. S T Gdice dott. G G G ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 16.11.2023, rimessa al Collegio alla udienza di precisazione delle conclusioni del 19.3.2024, discussa nella Camera di Consiglio del 3.4.2024 promossa
DA
c.f. nato a CUGGIONO (MI) il 18/05/1974, rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall' avv. e dall'avv. BIONDI MASSIMO presso il quale Parte_2
ultimo ha eletto domicilio telematico come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a MILANO (MI) il 27/10/1979, CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. e dall'avv. BIONDI MASSIMO del Parte_2
foro di Roma presso il quale ultimo ha eletto domicilio telematico, come da procura in atti,
RESISTENTE
pagina 1 di 12 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 11.12.2023
Oggetto: riconoscimento dei diritti del minore verso il genitore intenzionale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Previo esame degli atti di causa, accertare che il Sig. nato a Milano il 27.10.1979, CP_1 residente in Milano, Via Roggia Scagna n. 5 è genitore di intenzione del minore Persona_1
e per l'effetto il minore ha diritto, anche ex art. 279 c.c., ad essere mantenuto, istruito ed
[...] educato anche dal genitore di intenzione;
Per l'effetto, adottare ed emettere ogni conseguenziale provvedimento di legge, nel superiore interesse del minore, nonché disporre ogni annotazione a margine dell'atto di nascita, conseguente a tale accertamento, con esonero da responsabilità dei Pubblici Uffici a riguardo.
Il tutto con provvedimento immediatamente esecutivo.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto unione civile in data 14.9.2019, Parte_1 Controparte_1
a seguito di un progetto di genitorialità condivisa si determinavano a trasferirsi, per un periodo, negli Stati Uniti, precisamente in Portland (Stato dell'Oregon), ove in data 01.02.2023 nasceva Per_1
,
[...]
rientravano poi in Italia con il bambino e fissavano la residenza del nuovo nucleo familiare in
Milano in via Roggia Scagna 5 con l'intenzione di assistere, educare ed istruire insieme il piccolo
, figlio comune della coppia, a prescindere dalla paternità biologica, Per_1
il ricorrente, alle cui domande ha aderito il resistente costituendosi, ha rappresentato l'interesse del minore di far accertare dal Tribunale che ogni obbligo di mantenimento, istruzione, educazione debba essere posto a carico anche del c.d. genitore di intenzione, chiarivano che la domanda non era volta ad ottenere la trascrizione dell'atto di nascita formato all'estero, visto che già la Corte di cassazione, da ultimo con sentenza n. 38162/2022, si era espressa
pagina 2 di 12
negativamente, ma ad accertare in capo al minore il diritto ad essere sostenuto non solo dal genitore biologico che in quanto tale è legalmente obbligato, ma anche del genitore di intenzione, evidenziavano che la norma di riferimento era quella contenuta nell'art. 279 c.c. che prevede espressamente la possibilità, e dunque, l'ammissibilità, dell'azione per l'accertamento della responsabilità per il mantenimento e l'educazione, da svolgersi, in ogni caso in cui non possa “proporsi
l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità”. Tale norma poteva certamente trovare applicazione al caso di specie, in virtù di una interpretazione costituzionalmente orientata nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 30 (obblighi di mantenimento) e dall'art. 31 (misure di protezione) Cost., nel combinato disposto con l'art. 2 (diritti inviolabili) Cost., richiamati anche i principi espressi dalla Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo e dalla conseguente giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sottolineavano che la Corte EDU afferma come sia “necessario che ciascun ordinamento garantisca la concreta possibilità del riconoscimento giuridico dei legami tra il bambino ed il genitore di intenzione” e che tale possibilità possa essere garantita con il ricorso all'adozione ma, sub condicione, che tale procedura determini “una vera e propria filiazione tra adottante ed adottato e a condizioni che le modalità previste dal diritto interno garantiscano l'effettività e la celerità della sua messa in opera, conformemente all'interesse superiore del bambino” (decisione C.E.D.U. 12.12.2019
C. c/ Francia - E. c/ Francia, paragrafo 42 e par. 66;
decisione C.E.D.U. 16.07.2020 D. c/ Francia - paragrafo 66), esplicitavano che una effettiva tutela non poteva essere riconosciuta con il ricorso alla c.d. adozione in casi speciali, che proprio per la sua peculiarità, è finalizzata sì a consentire il sorgere di vincoli giuridici, ma non costituisce “una forma di tutela degli interessi dei minori certo significativa, ma ancora non del tutto adeguata al metro dei principi costituzionali e sovranazionali rammentati”, peraltro rimessa alla scelta del genitore di intenzione, rispetto al quale, dunque, il minore rimane inerte,
e comunque privo di uno strumento per la determinazione del sorgere di un vincolo giuridico nei confronti del genitore intenzionale, immediatamente azionabile,
ritenevano, in subordine, applicabile l'art. 33 della legge 218/1995, la quale, prevede che “lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio o se più favorevole dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori è cittadino, al momento della nascita”. Le leggi sullo status vigenti nello Stato
pagina 3 di 12
dell'Oregon attribuiscono al medesimo minore, lo status di cittadino americano, perché applicabile il
c.d. ius soli, così determinandosi in capo al medesimo, l'applicabilità di ogni norma di detto Stato. Sul punto, dunque, occorre confermare come per le norme del detto Stato, il minore è figlio di entrambi i genitori, all'udienza di prima comparizione, tenutasi in data 19.3.2024, il Presidente relatore rigettava le prove orali richieste ed inviata le parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa. I difensori si ripotavano alle conclusioni come precisate nel ricorso e nella comparsa di costituzione e sopra trascritte facendo presente al punto 2 che come “conseguenziale provvedimento” dovesse intendersi l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di nascita,
la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione e discussa e decisa alla udienza del
3.4.2024.
Considerato in diritto
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Le parti, che sono solo formalmente contrapposte nel presente giudizio ma svolgono la stessa domanda, chiedono che sia riconosciuto il diritto del minore ad essere mantenuto, istruito ed educato anche dal genitore intenzionale, e cioè dal partner del padre biologico del minore, CP_1
, unito civilmente con lo stesso, che ha condiviso con il padre biologico un percorso di Parte_1
genitorialità comune realizzato negli USA attraverso la pratica, vietata in Italia, della procreazione medicalmente assistita eterologa con surrogazione di maternità.
Seppur la domanda è svolta secondo l'ottica visuale del minore, essendo stato chiesto non il riconoscimento della filiazione in capo al genitore intenzionale, e quindi non una pronuncia sullo status, ma il riconoscimento in capo al minore dei diritti di cui all'art. 30 della Costituzione in relazione al genitore intenzionale, è pacifico che il diritto del minore di cui si chiede il riconoscimento non può che essere fondato sul rapporto di filiazione che si ritiene instaurato tra il bambino, nato secondo la suddetta pratica, ed il genitore di intenzione, che ne costituisce il presupposto. In altre parole questo Tribunale dovrebbe riconoscere in capo al piccolo un rapporto di Persona_1
filiazione che lo lega al una relazione genitoriale padre/figlio, non fondata sul legame di CP_1
sangue ma di intenzione, che dovrebbe portare in
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