Trib. Avellino, sentenza 12/11/2024, n. 1071

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Avellino, sentenza 12/11/2024, n. 1071
Giurisdizione : Trib. Avellino
Numero : 1071
Data del deposito : 12 novembre 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI AVELLINO
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, nella persona della dott.ssa D d G, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 12.11.2024 ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1586/2020 R.G., avente ad oggetto “Retribuzione”
e vertente
TRA
, (c.f. indicato: , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. R C ed elettivamente domiciliato in
Avellino, al C.so Vittorio Emanuele n. 8;

RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(P. IVA ), in persona del Soggetto
[...] P.IVA_1
Liquidatore p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'avv. V
P ed elettivamente domiciliato presso la sede leale del Consorzio (indirizzo pec indicato: ;
Email_1
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
C.F. Controparte_2
con sede legale in Roma in persona del Presidente pro tempore, P.IVA_2 rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Silvio Garofalo ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Ente in Avellino, alla via Roma,
n,17;

RESISTENTE

Conclusioni: come in atti
1
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE


1. Con ricorso depositato in data 10.06.2020
la parte in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo di “a) Riconoscere
e dichiarare che il rapporto di lavoro tra il ricorrente e il Controparte_1
Province di e (Articolazione , si è svolto
[...] CP_1 CP_1 CP_1 senza soluzione di continuità dal 27/03/2000 con rapporto di lavoro subordinato indeterminato full-time. b) Per l'effetto condannare il resistente al CP_1 pagamento della somma complessiva di € 158.807,02 a titolo di differenze retributive tra quanto percepito e quanto invece dovuto, 13 mensilità, ferie e festività, straordinario ed indennità di trasferta così come risultante il tutto dai conteggi allegati o quella somma maggiore o minore che dovesse risultare dalla indagine istruttoria, ai sensi del C.C.N.L. del settore e del dettato Costituzionale che si invoca, il tutto con maggiorazione di interessi e rivalutazione dalla data di maturazione dei singoli ratei al soddisfo e sia per l'obbligo di versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali. c) Riconoscere e dichiarare l'illegittimo comportamento del CP_1 resistente, stante l'illegittima omissione contributiva, e, pertanto, ordinare all' CP_2 il recupero coattivo delle somme e, conseguentemente regolarizzare la situazione contributiva del ricorrente. In alternativa, condannare le resistenti, in solido, al risarcimento del danno, per € 79.968,00 o quella somma maggiore o minore che dovesse risultare dall'indagine istruttoria o stabilito dal Giudice secondo equità, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione”;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Il ricorrente deduceva di aver lavorato alle dipendenze della resistente con qualifica di addetto alla sorveglianza della discarica di Montesarchio Tre Ponti e inquadramento nel livello 3 del C.C.N.L. Igiene Ambientale-Aziende Municipalizzate, in virtù di contratto a tempo indeterminato a far data dal 27.03.2000.
Esponeva di aver lavorato oltre le 20 ore settimanali previste dal fittizio contratto part- time, tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle ore 6.00 alle ore 13.00 con turni anche di domenica.
Rappresentava di essere stato inviato in trasferta presso la discarica di Montesarchio, presso cui si dirigeva quotidianamente utilizzando propri mezzi di locomozione.
Deduceva il proprio diritto alle differenze retributive e alla tredicesima mensilità, nonché allo straordinario e alla indennità di trasferta spettanti per gli anni 2015, 2016,
2
2017, 2018 e 2019,
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