Trib. Livorno, sentenza 24/06/2024, n. 793

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Livorno, sentenza 24/06/2024, n. 793
Giurisdizione : Trib. Livorno
Numero : 793
Data del deposito : 24 giugno 2024

Testo completo

N. R.G. 1523/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1523/2020 promossa da:
(C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. GRADASSI CECILIA elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GRADASSI CECILIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio CP C.F._2 dell'avv. GIRIBALDI GIACOMO ROSARIO elettivamente domiciliato in VIA ADUA 2 null 57126 LIVORNO presso il difensore avv. GIRIBALDI GIACOMO ROSARIO
CONVENUTO/I
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Con intervento del PM sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.Trattasi di giudizio di separazione giudiziale in cui la domanda di stato è già stata decisa con sentenza n. 673 del 2022 del 12.9.22. All'esito la causa è stata rimessa sul ruolo per la decisione sui provvedimenti accessori. La parte ricorrente ha concluso come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito – valutando, se del caso, l'applicazione un provvedimento di cui all'art. 709 ter c.p.c. in ragione delle gravi inadempienze poste in essere dall'Avv. e dal comportamento dalla medesima mantenuto CP in pregiudizio della figlia minore – pronunciare la separazione giudiziale Per_1 tra i coniugi, contrariis reiectis, alle seguenti CONDIZIONI: 1) la figlia minore
sarà affidata in modo ESCLUSIVO al padre e, pertanto, manterrà Per_1 collocazione e residenza stabile presso il padre in Cecina (LI), Via del Tonale n. 14 2) la casa familiare, sita in Cecina (LI), in Via del Tonale n. 14, di proprietà di entrambi i coniugi al 50% ciascuno, sarà assegnata - con ogni arredo e corredo ivi presente e previa restituzione delle cose comuni asportate da - a CP
che vi abiterà assieme alla figlia minore ;
3) Parte_1 Per_1 determinarsi il diritto di frequentazione madre -figlia che sarà ritenuto di giustizia, avuta debita considerazione anche della relazione di con il Sig. CP ed escludendo qualsiasi tipo di frequentazione della minore con CP_2 quest'ultimo e nelle di lui abitazione ovvero secondo le modalità di visita proposte dalla CTU Dott.ssa nella Relazione datata 16.12.2021 alle Persona_2 pagg. 73-76 (con precisazione di cui a pag. 86) e. segnatamente:

2. La minore sarà collocata con il padre, con la possibilità per la madre di vedere la figlia attraverso il dispositivo degli incontri protetti, secondo le modalità che andremo ad indicare: 2A. Detti incontri dovranno essere organizzati dal servizio sociale territorialmente competente presso l'abitazione materna al fine di osservare, monitorare e proteggere la relazione tra la madre e la figlia in quanto proveniente da contesti di elevata problematicità, conflittualità ed esposizione al pericolo per la minore e al tempo stesso al fine di garantire da una 75 parte alla minore Per_1 di frequentare la madre in un luogo “conosciuto”, per lei caldo e accogliente ed in ogni caso per salvaguardare la relazione madre/figlia;
2B. Si suggerisce almeno n. 2
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incontri a settimana della durata minima di n. 2 ore;
2C. Tenuto conto della funzione protettiva svolta fino ad oggi dai nonni materni nei confronti della PO
, si chiede all'Ill.mo una deroga rispetto all'organizzazione “classica” Per_1 degli incontri protetti (che esclude incontri liberi in assenza di un operatore del servizio sociale disposto dall'Autorità giudiziaria e dedicato alle funzioni sopra indicate), in favore di una frequentazione tra e la madre presso Per_1
l'abitazione dei di lei genitori (in loro presenza), con possibilità di pernottamento
in numero di almeno 2 notti a settimana (comprensivi del fine Parte_2 settimana);

3. Nel periodo delle festività Natalizie e Pasquali valgono le condizioni al punto 2C. In questo caso i genitori potrebbero seguire il criterio dell'alternanza (per la sig.ra appunto solo c/o l'abitazione dei nonni materni): chi terrà la CP minora il giorno di Natale, il 31 Dicembre e Pasqua, l'anno successivo lo terrà il 24/12, il giorno di Santo Stefano, di Capodanno e il Lunedi dell'Angiolo, e in ogni caso sempre nel pieno rispetto delle esigenze del figlio. Anche per le altre festività (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, etc.), varrà il criterio dell'alternanza;

4. Per il periodo estivo, valgono le condizioni al punto 2C;
[…]>> 4) tenuto conto della sostanziale equiparazione dei redditi dei coniugi, il mantenimento della figlia minore sarà diretto da parte di ciascun genitore. Per_1
Le spese c.d. straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno così come indicate e disciplinate anche per la concertazione nelle Linee Guida CNF 2017;
5) Addebitare la separazione alla moglie per i CP motivi esposti ed allegati in atti, con ogni consequenziale statuizione di legge. Con vittoria di spese e competenze e con ogni più ampia valutazione del comportamento mantenuto dalla convenuta anche ai sensi dell'art. 4 D.L. n. 132/2014 e dell'art. 96 c.p.c.. Con ogni più ampia riserva anche istruttoria”. ** In via istruttoria Si richiamano, in questa sede, tutti i documenti già offerti in comunicazione con i propri scritti difensivi, nonché tutte le domande istruttorie e le istanze TUTTE, nessuna esclusa, da ritenersi integralmente riportate e trascritte con il presente atto. In modo particolare, si reitera e si insiste nelle richieste istruttorie tutte formulate nelle memorie ex dell'art. 183, co. VI, nn. 1), 2) e 3) richiamando le ragioni già esposte nella “note autorizzate” (“Preverbale”) della scrivente difesa datate 23 giugno 2021. E, segnatamente, si insiste nella richiesta di ammissione dell'interrogatorio formale della convenuta su tutti i CP capitoli di prova indicati nella memoria ex art. 183, co. VI, n.1), in modo particolare i capitoli, non ammessi dall'ordinanza, relativi dai nn. 5 al 28 nonché
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dai nn. 35 e 36, per tutte le ragioni già ampiamente esposte nei precedenti scritti difensivi. Si insiste altresì nella richiesta di ammissione di prova testimoniale con i testi e sui capitoli indicati nella memoria ex art. 183, co. VI, n. 2) c.p.c., in particolare i capitoli, non ammessi dall'ordinanza istruttoria, dai nn. 5 al 29 e dai nn. 35 al 52 per i motivi già esposti. Si insiste, poi, nelle ulteriori istanze istruttorie formulate nei precedenti scritti difensivi, in particolare nella memoria ex art. 183, co. VI, n. 1) e già reiterate nella nota autorizzata del 23 giugno 2021, in particolare > nell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. alla resistente o, in alternativa, all'Istituto BPER, sede di Pisa, la produzione o l'esibizione di tutti gli estratti conto della carta di credito n. 4117 8901 8554 9389 intestata alla medesima a partire – almeno – dal mese di maggio 2019 fino al CP
30.03.2021 (giorno della riconsegna della stessa carta di credito in sede di procedimento arbitrale per la liquidazione dello Studio legale Associato conclusosi in pari data). Siffatta richiesta è tesa a dimostrare le abitudini di vita mantenute dalla resistente nel cennato periodo e niente attengono con il procedimento arbitrale CP afferente allo Studio legale Associato;
> nella richiesta di acquisizione degli atti relativi alla minore redatti dal personale dei Servizi Sociali di Persona_3
Cecina Dott. Benito Cappagli e dalla psicologa Dott.ssa Elena Sarzanini, salvo altri, conferendo agli stessi incarico di effettuare una relazione informativa sulla attuale situazione del nucleo monitorato, con particolare riferimento alla minore > nonché nella richiesta di acquisizione degli atti relativi al procedimento n. 2796/2020 R.G. ed a quello n. 977/2020 R.G. (P.M. Dott. Focardi) aperti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Firenze.”
La resistente ha concluso come segue: Piaccia all'On.le Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e respinta, pronunciare la separazione tra i coniugi alle seguenti CONDIZIONI 1) la figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione presso la madre;
2) la casa coniugale di Cecina Via del Tonale n. 14 sarà assegnata alla madre che vi abiterà unitamente alla figlia minore con Per_1 ogni arredo e complemento di arredamento colà presente;
3) il padre potrà vedere e tenere con se la figlia ogni volta che vorrà previo preavviso alla madre;
potrà in ogni caso tenerla con sé un giorno a settimana, preferibilmente il mercoledì, dall'uscita della scuola sino alla mattina del giovedì successivo;
oltre ai fine settimana (dal Venerdì sera e sino al Lunedì mattina) alternati con la madre;
per le festività di
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Natale, Capodanno e Pasqua, salvo diverso accordo raggiunto di volta in volta dai genitori, la figlia minore starà con i genitori, compreso il pernottamento, in modo alternato di anno in anno e più precisamente: dal 24 al 26 dicembre con la madre, dal 30 al 2 gennaio con il padre, befana alternata e si intende dal 5 al 6 compreso, Pasqua con la madre Pasquetta con il padre (dalle 10.00 alle ore 20.00) con inversione per l'anno successivo;
Durante le vacanze estive, il padre potrà tenere presso di sé la figlia 15 giorni consecutivi nel mese di luglio o di agosto in un periodo che i genitori concorderanno, non oltre la fine dell'anno scolastico, tenuto conto dei rispettivi impegni di lavoro nonché delle esigenze della figlia;
4) Tenuto conto delle rispettive capacità economiche nonché del tempo che la figlia trascorrerà con Per_1
i genitori il Sig. Avv. dovrà versare un assegno di mantenimento Parte_1 in favore della figlia minore non inferiore ad € 1.000,00=;
resteranno a Per_1 carico dei genitori al 50% ciascuno le spese straordinarie mediche non coperte dal SSN e scolastiche, da concordarsi preventivamente tra le parti anche via e-mail saranno altresì a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno le spese
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