Trib. Foggia, sentenza 28/02/2024, n. 712

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Foggia, sentenza 28/02/2024, n. 712
Giurisdizione : Trib. Foggia
Numero : 712
Data del deposito : 28 febbraio 2024

Testo completo


R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, all'esito dell'udienza del 28/02/2024, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha depositato telematicamente la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4389/2018 R. G. Aff. Cont. Lavoro, vertente
T R A
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, già Equitalia Servizi di Riscossione Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. IC Scarlato, giusta procura speciale alle liti in atti,
RICORRENTE
E
AL CH, rappresentato e difeso dall'Avv. Leonardo Ivan De Santo, come da procura speciale alle liti in atti,
RESISTENTE
E
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Mineo, come da procura generale alle liti in atti,
RESISTENTE
oggetto: giudizio di merito in relazione a opposizione a pignoramento presso terzi – omesso versamento di contributi previdenziali.

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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito a seguito di opposizione a pignoramento presso terzi proposta da AL IC, depositato il 20/04/2018, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, premesso che: con opposizione a pignoramento presso terzi n. 02784201600000355001 AL IC aveva adito il Tribunale di Foggia al fine di vedersi accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità e
l'inefficacia del predetto atto di pignoramento presso terzi, con conseguente obbligo di restituzione nei suoi confronti delle somme illegittimamente percepite dalla società Equitalia Sud S.p.a., eccependo a tale scopo l'omessa notifica della cartella di pagamento posta a base dell'atto impugnato, la prescrizione del credito contributivo per il decorso del termine di cinque anni dalla data di notifica della cartella di pagamento in assenza di atti interruttivi della predetta prescrizione, nonché
l'avvenuto superamento del limite di pignorabilità dei beni;
si costituivano nel giudizio di opposizione all'esecuzione l'Agenzia delle Entrate e l'INPS, nel quale la prima chiedeva in via preliminare il rigetto della richiesta di sospensione dell'esecutorietà della cartella di pagamento e, nel merito, il rigetto dell'opposizione;
con ordinanza del
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