Trib. Nola, sentenza 19/11/2024, n. 3184

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Nola, sentenza 19/11/2024, n. 3184
Giurisdizione : Trib. Nola
Numero : 3184
Data del deposito : 19 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
composto dai seguenti magistrati:
1) Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
2) Dott.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
3) Dott.ssa Federica Peluso Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3592 R.G. dell'anno 2024, avente ad oggetto interdizione, assegnata al relatore ed estensore dott.ssa Federica Girfatti,
TRA
LA DO, nato a [...] il [...], codice fiscale
[...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
Antonio Laudando ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi sito in A cerra
(NA) alla Via Santolo Riemma 2;

-PARTE RICORRENTE-
CONTRO
MA il 22.03.2006, codice fiscale LA RA, nata
[...], residente in A cerra (NA) al Corso Europa n. 17;

-INTERDICENDA-
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 13.11.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda dei ricorrenti al Tribunale di dichiarare l'interdizione di RE AU
si è rivelata infondata e non può essere, pertanto, accolta.


In diritto si osserva che nel procedimento di interdizione occorre verificare che il soggetto sia affetto da un'infermità mentale che abbia i caratteri dell'abitualità (stato di malattia duraturo anche se non necessariamente irreversibile) e che comprometta la sfera intellettiva e volitiva della persona in modo da renderla del tutto incapace di provvedere ai propri interessi. In tale valutazione bisogna tenere conto sia degli affari di indole economica sia degli atti della vita quotidiana che attengono alla cura della. persona, all'adempimento dei doveri familiari, di quelli derivanti dai rapporti di natura privatistica e pubblica. Come sottolineato dalla Suprema Corte (Cass. N.13584/2006), la finalità della legge n. 6/2004, invece, consiste nel limitare il meno possibile la capacità di agire del soggetto privo in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana nel rispetto della dignità umana, con la conseguenza che gli istituti più invasivi dell'inabilitazione e
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