Trib. Brescia, sentenza 10/07/2024, n. 2946
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
R.G. 15449/2023
Tribunal e O rdinari o di B rescia
Settima Sezi one Ci vile nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa M Pnzi Presidente dott. C C giudice dott. A G M giudice ha pronunciato la seguente sen ten za nel giudizio promosso da
nato in Bangladesh il 20.1.1984, con l'avvocato E S Parte_1
ricorrente nei confronti di
Controparte_1
resistente per i seguenti motivi
1. In data 14.12.23 il ricorrente:
− ha impugnato il decreto emesso il 7.2.2023 e notificato in data 27.11.2023 con il quale è stata rigettata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 19 decreto legislativo 286/1998;
− ha chiesto la condanna al rilascio del permesso di soggiorno;
− ha esposto e prodotto quanto segue: “Il ricorrente sebbene lavori senza regolare contratto non avendo ad oggi un documento che gli consenta di essere assunto, dal momento in cui è arrivato in Italia ha sempre svolto attività lavorativa. Oggi lavora come addetto ad un autolavaggio a Roma, dove è ospite a casa di amici”;
− ha evidenziato la situazione critica del Paese di provenienza.
Parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso riportandosi alla motivazione del provvedimento impugnato.
Con la nota del 2.7.24 il ricorrente ha chiesto l'accoglimento della domanda.
2. L'oggetto del presente giudizio è il diritto di soggiornare in Italia per le ragioni indicate
1 di 6
nell'articolo 19 decreto legislativo 286/1998.
Di conseguenza irregolarità e vizi di carattere formale del procedimento e del provvedimento sono irrilevanti ai fini del giudizio ed è onere della parte ricorrente allegare e provare i fatti costitutivi del suo diritto secondo le regole ordinarie in tema di riparto dell'onere della prova (art. 2697 c.c.).
È necessario accertare le condizioni vita del ricorrente in Italia e la situazione del Paese di provenienza al momento della pronuncia con la conseguenza che i profili fattuali oggetto del procedimento amministrativo non sono rilevanti ai fini della decisione.
L'articolo 5 comma 6 t.u.i. prescrive il rispetto degli obblighi di carattere internazionale o costituzionale dello Stato italiano nel valutare il rilascio di un permesso di soggiorno. Tra gli obblighi internazionali che vincolano lo Stato italiano figurano quelli derivanti dalla Convenzione
Europea dei Diritti dell'Uomo. Tra essi spicca il diritto dell'articolo 8 che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare: secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il diritto al rispetto della vita privata include il diritto allo sviluppo e all'autonomia personale e a sviluppare relazioni con altri e con la comunità circostante (Corte EDU, Niemietz v.
Germany, sentenza del 16 dicembre 1992, para. 29;
Pretty v. the United Kingdom, sentenza del 29 luglio 2002, para. 61 e 67;
Oleksandr v. Ukraine, sentenza del 9 gennaio 2013, para. 165- Per_1
167). La Corte ha avuto modo di chiarire che l'articolo 8 impone agli Stati parte della Convezione di assicurare agli individui che si trovano sotto la loro giurisdizione una sfera individuale e sociale in cui possano perseguire liberamente lo sviluppo della propria personalità (Commissione europea per i diritti umani, Brüggemann and Scheuten v. Germany, decisione del 19 maggio 1976). Quanto agli obblighi costituzionali, la Corte di Cassazione ha definito il diritto al rispetto della vita privata e familiare “quale prerequisito di una «vita dignitosa» (…) che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'art. 3 Cost., e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'art. 2 Cost.” (cfr. Cass. SU, sent. 24413 /2021, pag. 19).
Inoltre, l'art. 10 co. 3 Cost. sancisce e disciplina il diritto d'asilo nel nostro ordinamento nei seguenti termini: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”. Al diritto di asilo costituzionale fa riscontro l'obbligo dell'Amministrazione di indagare sulla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di ognuna delle forme di protezione – internazionale e complementare – previste dal nostro ordinamento.
Fatte queste premesse, secondo le informazioni di seguito riportate il Paese di provenienza del ricorrente è caratterizzata da frequenti calamità naturali.
International Displacement Monitoring Center (IDMC) riporta che la posizione del Bangladesh e
l'elevata densità di popolazione lo rendono uno dei paesi più esposti ai disastri del mondo. I disastri sono la principale causa di sfollamento nel paese, in particolare durante la stagione dei monsoni da
2 di 6
giugno a settembre, quando le inondazioni provocano lo spostamento in media di un milione di persone ogni anno. I cicloni ne spostano in media 110.000 all'anno.1 Sia dalla letteratura scientifica che dalle prove sul
Tribunal e O rdinari o di B rescia
Settima Sezi one Ci vile nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa M Pnzi Presidente dott. C C giudice dott. A G M giudice ha pronunciato la seguente sen ten za nel giudizio promosso da
nato in Bangladesh il 20.1.1984, con l'avvocato E S Parte_1
ricorrente nei confronti di
Controparte_1
resistente per i seguenti motivi
1. In data 14.12.23 il ricorrente:
− ha impugnato il decreto emesso il 7.2.2023 e notificato in data 27.11.2023 con il quale è stata rigettata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 19 decreto legislativo 286/1998;
− ha chiesto la condanna al rilascio del permesso di soggiorno;
− ha esposto e prodotto quanto segue: “Il ricorrente sebbene lavori senza regolare contratto non avendo ad oggi un documento che gli consenta di essere assunto, dal momento in cui è arrivato in Italia ha sempre svolto attività lavorativa. Oggi lavora come addetto ad un autolavaggio a Roma, dove è ospite a casa di amici”;
− ha evidenziato la situazione critica del Paese di provenienza.
Parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso riportandosi alla motivazione del provvedimento impugnato.
Con la nota del 2.7.24 il ricorrente ha chiesto l'accoglimento della domanda.
2. L'oggetto del presente giudizio è il diritto di soggiornare in Italia per le ragioni indicate
1 di 6
nell'articolo 19 decreto legislativo 286/1998.
Di conseguenza irregolarità e vizi di carattere formale del procedimento e del provvedimento sono irrilevanti ai fini del giudizio ed è onere della parte ricorrente allegare e provare i fatti costitutivi del suo diritto secondo le regole ordinarie in tema di riparto dell'onere della prova (art. 2697 c.c.).
È necessario accertare le condizioni vita del ricorrente in Italia e la situazione del Paese di provenienza al momento della pronuncia con la conseguenza che i profili fattuali oggetto del procedimento amministrativo non sono rilevanti ai fini della decisione.
L'articolo 5 comma 6 t.u.i. prescrive il rispetto degli obblighi di carattere internazionale o costituzionale dello Stato italiano nel valutare il rilascio di un permesso di soggiorno. Tra gli obblighi internazionali che vincolano lo Stato italiano figurano quelli derivanti dalla Convenzione
Europea dei Diritti dell'Uomo. Tra essi spicca il diritto dell'articolo 8 che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare: secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il diritto al rispetto della vita privata include il diritto allo sviluppo e all'autonomia personale e a sviluppare relazioni con altri e con la comunità circostante (Corte EDU, Niemietz v.
Germany, sentenza del 16 dicembre 1992, para. 29;
Pretty v. the United Kingdom, sentenza del 29 luglio 2002, para. 61 e 67;
Oleksandr v. Ukraine, sentenza del 9 gennaio 2013, para. 165- Per_1
167). La Corte ha avuto modo di chiarire che l'articolo 8 impone agli Stati parte della Convezione di assicurare agli individui che si trovano sotto la loro giurisdizione una sfera individuale e sociale in cui possano perseguire liberamente lo sviluppo della propria personalità (Commissione europea per i diritti umani, Brüggemann and Scheuten v. Germany, decisione del 19 maggio 1976). Quanto agli obblighi costituzionali, la Corte di Cassazione ha definito il diritto al rispetto della vita privata e familiare “quale prerequisito di una «vita dignitosa» (…) che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'art. 3 Cost., e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'art. 2 Cost.” (cfr. Cass. SU, sent. 24413 /2021, pag. 19).
Inoltre, l'art. 10 co. 3 Cost. sancisce e disciplina il diritto d'asilo nel nostro ordinamento nei seguenti termini: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”. Al diritto di asilo costituzionale fa riscontro l'obbligo dell'Amministrazione di indagare sulla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di ognuna delle forme di protezione – internazionale e complementare – previste dal nostro ordinamento.
Fatte queste premesse, secondo le informazioni di seguito riportate il Paese di provenienza del ricorrente è caratterizzata da frequenti calamità naturali.
International Displacement Monitoring Center (IDMC) riporta che la posizione del Bangladesh e
l'elevata densità di popolazione lo rendono uno dei paesi più esposti ai disastri del mondo. I disastri sono la principale causa di sfollamento nel paese, in particolare durante la stagione dei monsoni da
2 di 6
giugno a settembre, quando le inondazioni provocano lo spostamento in media di un milione di persone ogni anno. I cicloni ne spostano in media 110.000 all'anno.1 Sia dalla letteratura scientifica che dalle prove sul
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi