Trib. Roma, sentenza 19/12/2024, n. 13148
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Testo completo
N. R.G. 31607/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 al n. 31607, decisa all'udienza del 19.12.2024 e vertente
TRA
NO ND, rappresentato e difeso, in virtù di procura in allegato al ricorso, dagli
Avv.ti Francesco Elia e Daniela De Salvatore, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in
Roma, L.go Toniolo 6
RICORRENTE
CONTRO
INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto notarile depositata in atti, dall'Avv. Simonetta Zannini Quirini, unitamente alla quale è elettivamente domiciliato presso gli
Uffici dell'Avvocatura Metropolitana, in Roma, Via Cesare Beccaria 29
RESISTENTE
OGGETTO: indebita percezione prestazione previdenziale
pagina 1 di 5
CONCLUSIONI: per la sola parte ricorrente, quelle del proprio atto introduttivo, da intendersi qui integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.10.2023, IO DO si è rivolto al Tribunale di
Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, rappresentando di essere titolare, con decorrenza dal 1°.7.2014, della pensione cat. VOART. N. 018-700233194449, costituente unica sua fonte di reddito dall'anno 2002, epoca di cessazione della percezione anche di reddito da lavoro autonomo;
di aver sempre regolarmente presentato le proprie dichiarazioni fiscali;
di aver ricevuto nota di indebito del 12.7.2023, con la quale gli era stata contestata la sussistenza di un debito di euro 4.346,07, per il periodo da novembre 2020 a luglio 2023, in conseguenza alla revoca della maggiorazione sociale prevista dall'art. 38 L. 448/2001, per superamento del relativo limite reddituale.
Il ricorrente, precisato che intendeva adire la via giudiziaria limitatamente agli anni 2022
e 2023 (nulla contestando per il pregresso), ha eccepito l'irripetibilità dell'indebito e comunque l'inesistenza dello stesso, per mancato superamento del limite reddituale in relazione ai due anni in questione.
Ha quindi concluso chiedendo di ridurre l'indebito ad euro 2.026,72, ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia.
L'INPS, nel costituirsi in
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 al n. 31607, decisa all'udienza del 19.12.2024 e vertente
TRA
NO ND, rappresentato e difeso, in virtù di procura in allegato al ricorso, dagli
Avv.ti Francesco Elia e Daniela De Salvatore, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in
Roma, L.go Toniolo 6
RICORRENTE
CONTRO
INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto notarile depositata in atti, dall'Avv. Simonetta Zannini Quirini, unitamente alla quale è elettivamente domiciliato presso gli
Uffici dell'Avvocatura Metropolitana, in Roma, Via Cesare Beccaria 29
RESISTENTE
OGGETTO: indebita percezione prestazione previdenziale
pagina 1 di 5
CONCLUSIONI: per la sola parte ricorrente, quelle del proprio atto introduttivo, da intendersi qui integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.10.2023, IO DO si è rivolto al Tribunale di
Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, rappresentando di essere titolare, con decorrenza dal 1°.7.2014, della pensione cat. VOART. N. 018-700233194449, costituente unica sua fonte di reddito dall'anno 2002, epoca di cessazione della percezione anche di reddito da lavoro autonomo;
di aver sempre regolarmente presentato le proprie dichiarazioni fiscali;
di aver ricevuto nota di indebito del 12.7.2023, con la quale gli era stata contestata la sussistenza di un debito di euro 4.346,07, per il periodo da novembre 2020 a luglio 2023, in conseguenza alla revoca della maggiorazione sociale prevista dall'art. 38 L. 448/2001, per superamento del relativo limite reddituale.
Il ricorrente, precisato che intendeva adire la via giudiziaria limitatamente agli anni 2022
e 2023 (nulla contestando per il pregresso), ha eccepito l'irripetibilità dell'indebito e comunque l'inesistenza dello stesso, per mancato superamento del limite reddituale in relazione ai due anni in questione.
Ha quindi concluso chiedendo di ridurre l'indebito ad euro 2.026,72, ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia.
L'INPS, nel costituirsi in
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