Trib. Patti, sentenza 12/01/2025, n. 42
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
Ad esito dell'udienza del 19.6.2024, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato – ex art. 429 cpc - la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 2566/2023 R.G. e vertente
TRA
Calà SC NI, nato a [...] il [...] ed ivi residente in contrada Muni 3 piano 2, C.F. [...], elettivamente domiciliato in Patti (ME), via Avv. Giorgio Ambrosoli n. 4 complesso “Il Melograno”, presso lo studio dell' Avv. Carmelina Virzi
(C.F. [...]) tel-fax 0941/362158;
cellulare 339/2655625,
e-mail studiolegale.virzi@tiscali.it;
p.e.c. avv.carmelinavirzi@pec.giuffre.it) che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in atti.
Contro
MINISTERO dell'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Ufficio Scolastico
Regionale per la Sicilia e Ufficio VIII - Ambito territoriale per la provincia di Messina (C.F.: 80005000833), in persona del Dirigente p.t., rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., come
introdotto dall'art. 42, D.Lgs 31 marzo 1998, n°80 e succ. modif. dalla
Dr.ssa Alessandra Meliadò (C.F. [...]), funzionario in servizio presso lo stesso ufficio territoriale, legalmente domiciliata per la gestione del contenzioso del lavoro di cui all'art. 12 bis, D. Lgs 3 febbraio
1993, n°29, come introdotto dall'art. 7 D.Lgs n°80 del 31 marzo 1998, presso la sede del predetto Ambito Territoriale di Messina, sita in Messina,
Via San Paolo. 361 ex IAI, pec: uspme@postacert.istruzione.it.
RESISTENTE
OGGETTO: Altre ipotesi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 26.7.2023, contenente la richiesta di emissione di provvedimento cautelare ante causam, ex art. 700
c.p.c., Calà SC NI agiva nei confronti dell'amministrazione scolastica, esponendo:
- Di avere presentato la domanda di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, comma 6-bis e 6-ter, L.
n.124/99 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente e educativo per il biennio 2022/24 (GPS) e domanda di inserimento/conferma/aggiornamento ai fini della costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per il triennio 2021/24 (ATA)
- Di essere in possesso del titolo di studio previsto per le procedure di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di Terza fascia, conseguito in data 16/07/1987.
- Di avere, successivamente, prestato il servizio militare dal
18/08/1988 al 09/08/1989 presso la Compagnia Controcarri
“AOSTA”, con la qualifica di soldato.
Pag. 2 di 11
Lamentava la mancata attribuzione, da parte del Ministero convenuto, per il servizio militare di leva reso, del punteggio equivalente a quello previsto per il servizio specifico di insegnamento e per lo svolgimento delle mansioni del personale ata, nelle scuole statali o partitarie di ogni grado.
Tanto premesso rappresentava che, tale erronea attribuzione di punteggio, è causa di grave pregiudizio in quanto ne pregiudica la collocazione nelle graduatorie e la conseguente possibilità di assumere incarichi di supplenza da graduatoria.
Conseguentemente, rilevava la fondatezza sia del proprio diritto ad ottenere il riconoscimento del punteggio nelle graduatorie, del personale docente e
ATA, per il servizio di leva reso successivamente al conseguimento del titolo di studio, equivalente a quello previsto per il servizio specifico.
Sotto il profilo del periculum in mora rilevava che la inevitabile lunghezza del giudizio di merito determinerebbe un irrimediabile pregiudizio per la soddisfazione dei diritti vantati e in particolare la possibilità di avanzare in posizione prioritaria nelle graduatorie per il personale docente e ATA, compromettendo in modo grave ed irreparabile le sue chance occupazionali, con il conseguente aggravamento dello stato di precarietà in cui attualmente versa.
Chiedeva, pertanto, l'emissione di un provvedimento d'urgenza finalizzato ad accertare il suo diritto ad ottenere il riconoscimento del corretto punteggio in graduatoria.
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si costituiva in giudizio con memoria del 11.08.2023, sostenendo l'infondatezza delle avverse pretese
Pag. 3 di 11
per insussistenza sia del fumus boni iuris che del periculum in mora, chiedeva pertanto il rigetto.
Indi, con ordinanza del 26.10.2023, la richiesta di provvedimento in via
d'urgenza veniva rigettata per difetto del periculum in mora.
Successivamente veniva trattato anche il merito del giudizio e le parti insistevano nelle rispettive allegazioni e richieste.
All'odierna udienza, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per i seguenti motivi.
Il ricorrente sostenendo di avere presentato domanda di aggiornamento / inserimento nelle graduatorie per il personale ata per il triennio 2021/2024, lamentava la mancata attribuzione del relativo punteggio pari a 6 punti per il servizio di leva prestato servizio militare dal 18/08/1988 al 09/08/1989.
Di contro il Ministero convenuto, sostiene di aver correttamente agito, nell'attribuzione del punteggio al ricorrente secondo i titoli posseduti e dichiarati, rilevando di aver attribuito al ricorrente il punteggio di
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi