Trib. Ragusa, sentenza 07/11/2024, n. 1710
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Testo completo
N. R.G. 569/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr M Pnti Presidente rel. est. dr S L Giudice dr R S Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 569/2022 R.G. avente ad oggetto la separazione personale promossa da
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente a [...]in Parte_1 C.F._1
contrada Bosco Rotondo Strada Provinciale 5, n. 3/300, elettivamente domiciliato in Ragusa in via
Sant'Anna n. 162 presso lo studio dell'Avv. G M G C che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NTE
CONT RO
, (C.F. ) nata a [...] il [...] ed ivi residente nella via CP_1 C.F._2
in contrada Bosco Rotondo n. 3/300, elettivamente domiciliato in Catania Viale Andrea Doria n. 21, presso lo studio dell'Avv. S G B che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RES I STE NTE con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 7
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 15.5.2024, sulle conclusioni precisate come in atti, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della sua separazione personale da Parte_1 [...] con addebito a carico di quest'ultima;
CP_1
che ha esposto di aver contratto matrimonio a Comiso in data 17.8.2000, trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Comiso al n. 10 Parte I Ufficio 1 dell'anno 2000, con la resistente, dall'unione con la quale sono nati i figli (n. 27.5.1997), (n. 14.12.2000), Per_1 Per_2 CP_1
(n. 14.6.2005, deceduto il 15.10.2022), (n. 4.6.2007) e (n. 7.1.2009). Per_3 Per_4
che ha assunto come il rapporto matrimoniale, litigioso e burrascoso sin dall'inizio a causa del carattere
e della condotta della sig.ra , sia stato caratterizzato da periodici allontanamenti e riavvicinamenti CP_1 fino all'abbandono della casa coniugale da parte della nel 2015, di tal che i coniugi vivono ormai CP_1
separati da tale data, asserendo che i figli, dopo un primo momento in cui erano stati con la madre, vivessero stabilmente con lui e che la figlia minore avesse successivamente deciso di fuggire Per_3 dalla sua custodia per andare dalla madre, motivo per cui si vedeva costretto a chiederne l'affidamento esclusivo, ritenendosi preoccupato da tale circostanza, a fronte dell'asserito disinteressamento della madre nei confronti dei figli nonché del tenore di vita smoderato della stessa. che ha chiesto pertanto dichiarare la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile alla CP_1
con affidamento dei minori , e (deceduto nel corso del giudizio) in maniera Per_3 Per_4 CP_1
esclusiva al padre consentendo il diritto di visita al coniuge non affidatario secondo il prudente apprezzamento del Giudice;
che rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione tra i coniugi, all'udienza presidenziale del 25.5.2022, stante l'assenza della resistente non comparsa, benché regolarmente citata,
i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e preso atto di quanto dichiarato dal solo ricorrente riguardo al fatto che la madre non vede i figli e non provvede in alcun modo al loro mantenimento e risalendo la separazione di fatto al 2015, è stato provvisoriamente disposto
l'affidamento esclusivo dei tre figli minori , e al padre, onerato di provvedere CP_1 Per_3 Per_4
al mantenimento diretto degli stessi e che la concorresse al 50% delle spese straordinarie, nulla CP_1
disponendo in ordine alla regolamentazione relativamente ai tempi di permanenza. che costituitasi in giudizio la resistente, mentre ha dichiarato di non opporsi alla separazione, ha contestato la corrispondenza a verità dei fatti dedotti dal marito riguardo allo stile di vita della stessa e
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del suo disinteressamento nei confronti dei figli e ha chiesto l'affido condiviso dei figli minori Per_4
e ed, in via subordinata, il collocamento solo temporaneo della minore presso una Per_3 Per_3
struttura che possa garantire alla stessa il diritto di visita senza condizionamenti esterni, lamentando una condotta ostruzionistica del nonché delle figlie maggiori, riguardo alla sua relazione con i Pt_1
figli minori. che il Pubblico Ministero ha chiesto pronunziarsi la separazione dei coniugi;
che nel merito la domanda di separazione è fondata;
che, invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, stante che peraltro le parti vivevano separate già da diversi anni prima dell'incardinarsi del presente giudizio;
che il ricorrente ha proposto domanda di addebito nei confronti della , esponendo in particolare, CP_1 in seno al ricorso introduttivo: “il rapporto coniugale, litigioso e
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr M Pnti Presidente rel. est. dr S L Giudice dr R S Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 569/2022 R.G. avente ad oggetto la separazione personale promossa da
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente a [...]in Parte_1 C.F._1
contrada Bosco Rotondo Strada Provinciale 5, n. 3/300, elettivamente domiciliato in Ragusa in via
Sant'Anna n. 162 presso lo studio dell'Avv. G M G C che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NTE
CONT RO
, (C.F. ) nata a [...] il [...] ed ivi residente nella via CP_1 C.F._2
in contrada Bosco Rotondo n. 3/300, elettivamente domiciliato in Catania Viale Andrea Doria n. 21, presso lo studio dell'Avv. S G B che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RES I STE NTE con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 7
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 15.5.2024, sulle conclusioni precisate come in atti, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della sua separazione personale da Parte_1 [...] con addebito a carico di quest'ultima;
CP_1
che ha esposto di aver contratto matrimonio a Comiso in data 17.8.2000, trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Comiso al n. 10 Parte I Ufficio 1 dell'anno 2000, con la resistente, dall'unione con la quale sono nati i figli (n. 27.5.1997), (n. 14.12.2000), Per_1 Per_2 CP_1
(n. 14.6.2005, deceduto il 15.10.2022), (n. 4.6.2007) e (n. 7.1.2009). Per_3 Per_4
che ha assunto come il rapporto matrimoniale, litigioso e burrascoso sin dall'inizio a causa del carattere
e della condotta della sig.ra , sia stato caratterizzato da periodici allontanamenti e riavvicinamenti CP_1 fino all'abbandono della casa coniugale da parte della nel 2015, di tal che i coniugi vivono ormai CP_1
separati da tale data, asserendo che i figli, dopo un primo momento in cui erano stati con la madre, vivessero stabilmente con lui e che la figlia minore avesse successivamente deciso di fuggire Per_3 dalla sua custodia per andare dalla madre, motivo per cui si vedeva costretto a chiederne l'affidamento esclusivo, ritenendosi preoccupato da tale circostanza, a fronte dell'asserito disinteressamento della madre nei confronti dei figli nonché del tenore di vita smoderato della stessa. che ha chiesto pertanto dichiarare la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile alla CP_1
con affidamento dei minori , e (deceduto nel corso del giudizio) in maniera Per_3 Per_4 CP_1
esclusiva al padre consentendo il diritto di visita al coniuge non affidatario secondo il prudente apprezzamento del Giudice;
che rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione tra i coniugi, all'udienza presidenziale del 25.5.2022, stante l'assenza della resistente non comparsa, benché regolarmente citata,
i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e preso atto di quanto dichiarato dal solo ricorrente riguardo al fatto che la madre non vede i figli e non provvede in alcun modo al loro mantenimento e risalendo la separazione di fatto al 2015, è stato provvisoriamente disposto
l'affidamento esclusivo dei tre figli minori , e al padre, onerato di provvedere CP_1 Per_3 Per_4
al mantenimento diretto degli stessi e che la concorresse al 50% delle spese straordinarie, nulla CP_1
disponendo in ordine alla regolamentazione relativamente ai tempi di permanenza. che costituitasi in giudizio la resistente, mentre ha dichiarato di non opporsi alla separazione, ha contestato la corrispondenza a verità dei fatti dedotti dal marito riguardo allo stile di vita della stessa e
pagina 2 di 7
del suo disinteressamento nei confronti dei figli e ha chiesto l'affido condiviso dei figli minori Per_4
e ed, in via subordinata, il collocamento solo temporaneo della minore presso una Per_3 Per_3
struttura che possa garantire alla stessa il diritto di visita senza condizionamenti esterni, lamentando una condotta ostruzionistica del nonché delle figlie maggiori, riguardo alla sua relazione con i Pt_1
figli minori. che il Pubblico Ministero ha chiesto pronunziarsi la separazione dei coniugi;
che nel merito la domanda di separazione è fondata;
che, invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, stante che peraltro le parti vivevano separate già da diversi anni prima dell'incardinarsi del presente giudizio;
che il ricorrente ha proposto domanda di addebito nei confronti della , esponendo in particolare, CP_1 in seno al ricorso introduttivo: “il rapporto coniugale, litigioso e
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