Trib. Brescia, sentenza 30/01/2025, n. 109

TRIB Brescia
Sentenza
30 gennaio 2025
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TRIB Brescia
Sentenza
30 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Brescia, sentenza 30/01/2025, n. 109
Giurisdizione : Trib. Brescia
Numero : 109
Data del deposito : 30 gennaio 2025

Testo completo

N. 734/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA

in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 127-ter C.P.C.
nella controversia di primo grado promossa da
ME TE con l'avv. MAZZOTTA ANTONIETTA
- RICORRENTE contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO in persona del Ministro pro tempore
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA in persona del Direttore
Generale pro tempore
UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI BRESCIA in persona del Dirigente pro tempore tutti costituiti con la dott.ssa PALMIERI LUISA, il dott. CHIARANDÀ GABRIELE MARIO, la dott.ssa TOMASONI MARINA, la dott.ssa MACRÌ IDA, la dott.ssa CARBONE MONICA, la dott.ssa
CASTALDO ANTONELLA ex art. 417-bis c.p.c.
- RESISTENTI
Oggetto: Carta docente
All'udienza ex art. 127-ter c.p.c. i procuratori delle parti concludevano come da rispettive note scritte. MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. NI CA ha adito l'intestato Tribunale rappresentando di essere, al momento dell'instaurazione del presente giudizio, docente a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione e del Merito – immessa in ruolo a decorrere dal 01/09/2023
(con retrodatazione al 01/09/2022 della decorrenza giuridica) ed attualmente in servizio presso la scuola secondaria di primo grado “Attilio Franchi” di Brescia a copertura di un posto di insegnamento di tecnologia (doc. 5 del ricorso) – e di avere stipulato, in precedenza, contratti a tempo determinato con il convenuto, così dettagliati:
- nell'a.s. 2019/2020 dal 07/10/2019 al 30/06/2020 (ossia fino al termine delle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento di sostegno ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado “Enrico Fermi” di Palazzolo L'Oglio (BS) (doc. 1 del ricorso);

- nell'a.s. 2020/2021 dal 26/10/2020 al 30/06/2021 (ossia fino al termine delle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento di tecnologia per quattordici ore settimanali, presso la scuola secondaria di primo grado “Arcangelo Mazzotti” dell'I.C. “Monte Orfano” di Cologne (BS) (doc. 2 del ricorso);

- nell'a.s. 2021/2022 dal 07/09/2021 al 30/06/2022 (ossia fino al termine delle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento di sostegno ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado “Andrea Belli” di Sabbio CH (BS) (doc. 3 del ricorso).
Ha lamentato il mancato riconoscimento da parte dell'amministrazione, durante i citati periodi, della
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione”, dell'importo nominale di euro 500,00 (infra
“Carta docente”), prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 esclusivamente a favore del personale assunto a tempo indeterminato, al fine di sostenerne la formazione continua e di valorizzarne le competenze professionali.
Ha precisato che, secondo quanto indicato dalle disposizioni attuative della normativa di rango primario – art. 2, comma 1, d.p.c.m. 23 settembre 2015, nota ministeriale 15 ottobre 2015 n. 15219 e art. 3, comma 1, d.p.c.m. 28 novembre 2016 – il beneficio in contesa veniva riconosciuto anche agli insegnanti di ruolo: assunti a tempo parziale;
in periodo di formazione e prova;
inidonei per motivi di salute ex art. 514 d.lgs. n. 297/1994;
in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati;
esercitanti il servizio presso scuole ubicate all'estero o presso scuole militari.
Ha evidenziato in particolare (per quanto di interesse in questa sede) come il diritto/dovere di formazione – strettamente collegato alla Carta docente – sia previsto ed imposto, senza distinzione tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato, dall'art. 282, comma 1, d.lgs. n.
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297/1994, dall'art. 28 CCNL Comparto Scuola 04.08.1995 e dagli artt. 29, 63 e 64 CCNL Comparto
Scuola 29.11.2007.
Ha richiamato i principi affermati dal Consiglio di Stato, Sez. VII, nella sentenza n. 1842, pubblicata il
16.03.2022, per mezzo della quale i Giudici amministrativi avevano riconosciuto l'illegittimità della condotta di parte convenuta, per violazione degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e della connessa garanzia costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione.
Ha ricordato che ai sensi dell'art. 2 decreto-legge n. 22/2020 tutti i docenti, tanto precari quanto di ruolo, erano stati tenuti a garantire la prestazione della didattica a distanza durante il periodo di sospensione delle attività in presenza a causa dell'emergenza pandemica.
Ha puntualizzato di aver notificato al Ministero resistente, mediante missiva di posta elettronica certificata correttamente pervenuta al destinatario in data 27.02.2024, apposita diffida ad adempiere, rimasta priva di riscontro (docc. 6, 7, 8 del ricorso).
Ha concluso chiedendo, in principalità e previ i necessari accertamenti, la condanna del Ministero alla concessione della Carta docente ed all'accreditamento su di essa di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 per un importo totale pari ad euro 1.500,00.

2. Con memoria di costituzione ritualmente depositata il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto illegittimo o comunque infondato ed il rigetto di tutte le domande in contrasto con il quadro normativo e giurisprudenziale nelle more delineatosi.
Ha confermato appieno lo svolgimento dei servizi esposti da controparte, precisando che, al momento del deposito della memoria difensiva, la ricorrente risultava essere inserita in ruolo a decorrere dal
01/09/2022 (con posticipazione della decorrenza economica al 01/09/2023) e fosse titolare di cattedra presso la scuola secondaria di primo grado “Diego Vitrioli” di IO AB (posizione anagrafica doc. 3 della memoria).
Ha ampiamente richiamato i principi di diritto recentemente affermati in materia dalla Corte di
Cassazione, con
sentenza n. 29961 del 27.10.2023 emessa nell'ambito del procedimento ex art. 363-bis
c.p.c.
instaurato da altro Tribunale.
Ha richiamato, altresì, la disciplina nelle more introdotta con decreto-legge n. 69/2023, che ha previsto il riconoscimento del beneficio invocato per l'anno 2023, nell'ipotesi di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, sottolineando come l'onere della prova di tale requisito fosse a carico di parte ricorrente.
Ha evidenziato che la formazione viene disciplinata dalla clausola numero 6 dell'Accordo Quadro, secondo la quale i datori di lavoro devono agevolare l'accesso dei dipendenti a tempo determinato
nella misura del possibile”;
quindi, nel caso di specie, anche tenendo conto della compatibilità
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finanziaria della relativa spesa, oltreché delle ulteriori occasioni di crescita professionale già garantite anche ai docenti cd. precari.
Ha sottolineato la rilevanza della condotta dell'amministrazione, adeguatasi dapprima alla normativa di
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