Trib. Potenza, sentenza 04/12/2024, n. 1983
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 3991/23 e 4449/23 R.g.
La prima tra
elett.te dom.ta in Potenza presso lo studio Parte_1 dell'avv. Giovanni Colangelo, rappresentata e difesa dall'avv.
Sebastiano Cavarra del Foro di Firenze per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
e
, elett.te dom.to in Potenza presso lo studio dell'avv. CP_1
Carlo Francesco Glinni che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione.
Resistente
nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: autorizzazione al trasferimento di residenza della figlia minore.
La seconda tra
, elett.te dom.to in Potenza presso lo studio dell'avv. CP_1
Carlo Francesco Glinni che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
e
elett.te dom.ta in Potenza presso lo studio Parte_1 dell'avv. Giovanni Colangelo, rappresentata e difesa dall'avv.
Sebastiano Cavarra del Foro di Firenze per mandato in calce alla comparsa di costituzione.
Resistente nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: ricorso ex art. 473 bis.39 c.p.c.
Conclusioni: le parti private come da rispettive note scritte in sostituzione dell'udienza del 19.06.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 26.10.2023 ha chiesto che - a Parte_1 modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore , nata il [...] dalla relazione affettiva Persona_1 intercorsa tra essa resistente e , come stabilite da CP_1 questo Tribunale con decreto del 23.01.2023 – sia autorizzato il
trasferimento della minore da Corleto Perticara in Firenze, unitamente alla madre collocataria.
Ha dedotto di aver reperito in Firenze, sua città natale, un lavoro più stabile e meglio retribuito di quello svolto in Corleto Perticara;
di avere a Firenze la disponibilità di un appartamento più spazioso, ove già abitano sua madre e la figlia maggiorenne , nata da Per_2 precedente relazione di essa ricorrente;
che anche il figlio quindicenne – nato da precedente matrimonio di essa Per_3 ricorrente e del quale ella è affidataria in via esclusiva - è in procinto di iscriversi presso l'Istituto alberghiero “Aurelio Saffi” di Firenze e di trasferirsi a vivere in quella città con la nonna materna e la sorella maggiorenne;
che il rapporto con il padre di è minato dalla Per_1 pesante conflittualità generata dallo stesso con una infondata CP_1 denuncia di abusi sessuali ai danni della minore da parte dei due fratelli;
che la città di Firenze offre alla minore maggiori opportunità di studio e cure pediatriche rispetto al paese di Corleto Perticara.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il resistente, il quale ha contestato la domanda e ne ha chiesto il rigetto.
Ha dedotto la mancanza di prova dell'effettiva stipula, da parte della ricorrente, di un contratto di lavoro più remunerativo in Firenze;
che la dalla fine di agosto si è allontanata dalla residenza Pt_1 familiare con la minore e si è recata a Firenze, a suo dire per trascorrervi le ferie estive, senza il consenso di esso ricorrente e senza l'autorizzazione del Tribunale, tanto che pendono nei suoi confronti le numerose querele da lui presentate, nonché il ricorso giudiziario da lui proposto per l'adozione delle relative sanzioni, la modifica delle condizioni di regolamentazione del diritto di visita della minore e, in via definitiva, la prevalente collocazione della minore presso il padre in Corleto Perticara;
che l'iscrizione del figlio Per_3 presso un istituto scolastico di Firenze costituisce una scelta della madre e non una necessità del figlio e comunque non è idonea a giustificare la richiesta di trasferimento di a distanza di Per_1
centinaia di chilometri dal padre;
che la ricorrente ha sempre ostacolato il diritto di visita del ricorrente e ha gestito la minore in modo esclusivo e arbitrario, di tal che la richiesta di autorizzazione al trasferimento “rappresenta l'ultimo step della finalizzato Pt_1 solo ed esclusivamente ad escludere il dalla vita della CP_1 propria figlia ed ad allontanare la minore dalla sua città natale e da tutti gli affetti che la bambina in tenera età ha diritto di coltivare, quale, in primis, il proprio padre la nonna, gli zii i cugini i parenti e gli amici tutti”.
Nelle more, con ricorso del 27.11.2023 iscritto al n. 4449/23 R.G.,
ha denunciato la violazione, da parte di CP_1 Parte_1
, delle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia,
[...] come stabilite da questo Tribunale con decreto del 23.01.2023.
Ha dedotto che la ha sempre ostacolato la sua Pt_1 frequentazione con la minore e che alla fine del mese di agosto ha condotto la bambina con sé a Firenze, ove tuttora la trattiene senza il consenso del padre e senza l'autorizzazione del Tribunale.
Ha chiesto pertanto l'adozione di provvedimenti idonei a garantire il pieno e corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
la modifica delle condizioni in essere, con l'affidamento della minore al padre e la collocazione abitativa prevalente presso di lui ovvero, in via subordinata, l'affidamento condiviso e la collocazione abitativa prevalente presso il padre;
l'ammonizione della resistente e la condanna della stessa al risarcimento del danno e al pagamento di una sanzione in favore della . Parte_2
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la resistente, la quale, nel richiamare le deduzioni di cui al proprio ricorso, ha contestato la domanda e ne ha chiesto il rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, con provvedimento emesso il 09.02.2024 nel procedimento n. 3991/23 R.G. il Tribunale ha incaricato i Servizi Sociali di Firenze e di Corleto Perticara,
ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di eseguire ogni opportuna verifica sulla situazione psicofisica della minore, sulla capacità dei genitori di rapportarsi tra loro adeguatamente nella gestione del ruolo genitoriale, sulla qualità della relazione della minore con i genitori e con i fratelli, sulla capacità di ciascun genitore di garantire alla
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 3991/23 e 4449/23 R.g.
La prima tra
elett.te dom.ta in Potenza presso lo studio Parte_1 dell'avv. Giovanni Colangelo, rappresentata e difesa dall'avv.
Sebastiano Cavarra del Foro di Firenze per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
e
, elett.te dom.to in Potenza presso lo studio dell'avv. CP_1
Carlo Francesco Glinni che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione.
Resistente
nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: autorizzazione al trasferimento di residenza della figlia minore.
La seconda tra
, elett.te dom.to in Potenza presso lo studio dell'avv. CP_1
Carlo Francesco Glinni che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
e
elett.te dom.ta in Potenza presso lo studio Parte_1 dell'avv. Giovanni Colangelo, rappresentata e difesa dall'avv.
Sebastiano Cavarra del Foro di Firenze per mandato in calce alla comparsa di costituzione.
Resistente nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: ricorso ex art. 473 bis.39 c.p.c.
Conclusioni: le parti private come da rispettive note scritte in sostituzione dell'udienza del 19.06.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 26.10.2023 ha chiesto che - a Parte_1 modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore , nata il [...] dalla relazione affettiva Persona_1 intercorsa tra essa resistente e , come stabilite da CP_1 questo Tribunale con decreto del 23.01.2023 – sia autorizzato il
trasferimento della minore da Corleto Perticara in Firenze, unitamente alla madre collocataria.
Ha dedotto di aver reperito in Firenze, sua città natale, un lavoro più stabile e meglio retribuito di quello svolto in Corleto Perticara;
di avere a Firenze la disponibilità di un appartamento più spazioso, ove già abitano sua madre e la figlia maggiorenne , nata da Per_2 precedente relazione di essa ricorrente;
che anche il figlio quindicenne – nato da precedente matrimonio di essa Per_3 ricorrente e del quale ella è affidataria in via esclusiva - è in procinto di iscriversi presso l'Istituto alberghiero “Aurelio Saffi” di Firenze e di trasferirsi a vivere in quella città con la nonna materna e la sorella maggiorenne;
che il rapporto con il padre di è minato dalla Per_1 pesante conflittualità generata dallo stesso con una infondata CP_1 denuncia di abusi sessuali ai danni della minore da parte dei due fratelli;
che la città di Firenze offre alla minore maggiori opportunità di studio e cure pediatriche rispetto al paese di Corleto Perticara.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il resistente, il quale ha contestato la domanda e ne ha chiesto il rigetto.
Ha dedotto la mancanza di prova dell'effettiva stipula, da parte della ricorrente, di un contratto di lavoro più remunerativo in Firenze;
che la dalla fine di agosto si è allontanata dalla residenza Pt_1 familiare con la minore e si è recata a Firenze, a suo dire per trascorrervi le ferie estive, senza il consenso di esso ricorrente e senza l'autorizzazione del Tribunale, tanto che pendono nei suoi confronti le numerose querele da lui presentate, nonché il ricorso giudiziario da lui proposto per l'adozione delle relative sanzioni, la modifica delle condizioni di regolamentazione del diritto di visita della minore e, in via definitiva, la prevalente collocazione della minore presso il padre in Corleto Perticara;
che l'iscrizione del figlio Per_3 presso un istituto scolastico di Firenze costituisce una scelta della madre e non una necessità del figlio e comunque non è idonea a giustificare la richiesta di trasferimento di a distanza di Per_1
centinaia di chilometri dal padre;
che la ricorrente ha sempre ostacolato il diritto di visita del ricorrente e ha gestito la minore in modo esclusivo e arbitrario, di tal che la richiesta di autorizzazione al trasferimento “rappresenta l'ultimo step della finalizzato Pt_1 solo ed esclusivamente ad escludere il dalla vita della CP_1 propria figlia ed ad allontanare la minore dalla sua città natale e da tutti gli affetti che la bambina in tenera età ha diritto di coltivare, quale, in primis, il proprio padre la nonna, gli zii i cugini i parenti e gli amici tutti”.
Nelle more, con ricorso del 27.11.2023 iscritto al n. 4449/23 R.G.,
ha denunciato la violazione, da parte di CP_1 Parte_1
, delle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia,
[...] come stabilite da questo Tribunale con decreto del 23.01.2023.
Ha dedotto che la ha sempre ostacolato la sua Pt_1 frequentazione con la minore e che alla fine del mese di agosto ha condotto la bambina con sé a Firenze, ove tuttora la trattiene senza il consenso del padre e senza l'autorizzazione del Tribunale.
Ha chiesto pertanto l'adozione di provvedimenti idonei a garantire il pieno e corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
la modifica delle condizioni in essere, con l'affidamento della minore al padre e la collocazione abitativa prevalente presso di lui ovvero, in via subordinata, l'affidamento condiviso e la collocazione abitativa prevalente presso il padre;
l'ammonizione della resistente e la condanna della stessa al risarcimento del danno e al pagamento di una sanzione in favore della . Parte_2
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la resistente, la quale, nel richiamare le deduzioni di cui al proprio ricorso, ha contestato la domanda e ne ha chiesto il rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, con provvedimento emesso il 09.02.2024 nel procedimento n. 3991/23 R.G. il Tribunale ha incaricato i Servizi Sociali di Firenze e di Corleto Perticara,
ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di eseguire ogni opportuna verifica sulla situazione psicofisica della minore, sulla capacità dei genitori di rapportarsi tra loro adeguatamente nella gestione del ruolo genitoriale, sulla qualità della relazione della minore con i genitori e con i fratelli, sulla capacità di ciascun genitore di garantire alla
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