Trib. Roma, sentenza 07/06/2024, n. 9824
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Testo completo
N. R.G. 27798/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
Dott.ssa M I Presidente
Dott.ssa C P Giudice
Dott.ssa F E Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 27798 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, avente ad oggetto il ricorso per la separazione giudiziale, vertente
tra
(C.F. , nata a Roma (RM) il Parte_1 C.F._1
18.09.1981, rappresentata e difesa dall'Avv. Di L S, giusta procura speciale in atti
-ricorrente-
e
(C.F. Controparte_1
, nato a Giza (Egitto) il 09.12.1984;
C.F._2
-resistente contumace-
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 20.12.2023.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, – premesso: che in data 26.08.2017 aveva Parte_1 contratto matrimonio civile nel Comune di Lugnano in Teverina (TR) con CP_1
;
che dall'unione coniugale non erano nati figli;
che
[...] Controparte_1 il marito, nonostante non ci fossero mai stati segnali di crisi, nel marzo 2020 aveva improvvisamente abbandonato il tetto coniugale, senza alcun preavviso e a totale insaputa della moglie – chiedeva di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito e di disporre che ciascun coniuge provvedesse autonomamente al proprio mantenimento, con vittoria di spese di lite.
Al riguardo, deduceva che il rapporto matrimoniale era sempre proceduto serenamente e che i coniugi avevano fissato la loro residenza comune nell'immobile sito in Roma, via
Monte Massico n° 89, scala L1, int. 6;
che ella in data 07.03.2020 si era recata a trovare
i genitori in Umbria e, al suo rientro presso la casa coniugale insieme ad un'amica,
aveva scoperto che il resistente aveva abbandonato il tetto coniugale e asportato tutti i propri beni ed effetti personali;
che dopo diversi tentativi ella era riuscita a contattare telefonicamente il marito la sera del 09.03.2020 ed egli le aveva riferito di essersi trasferito in Egitto e di non voler più tornare in Italia, motivando la decisione con ragioni di tipo economico;
che dopo essersi allontanato dalla casa coniugale il marito aveva negato alla moglie qualsiasi forma di sostegno morale e materiale, e tale circostanza era resa ancora più grave dal periodo dell'emergenza sanitaria da Covid-19, durante il quale ella si era trovata completamente da sola;
che la fine del rapporto matrimoniale era da imputare esclusivamente alla violazione dei doveri di coabitazione
e di assistenza morale e materiale perpetrate dal marito.
A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 02.11.2021, nell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione attesa la mancata comparizione
e costituzione in giudizio del resistente, il Presidente f.f. adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti e, segnatamente, autorizzava i coniugi a vivere separati e rinviava la causa per il prosieguo innanzi al Giudice Istruttore.
All'esito dell'udienza del 23.03.2022, il GOP delegato assegnava i termini ex art. 186, comma 6, c.p.c., invitando a depositare - con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n.
2, c.p.c. - documentazione fiscale, bancaria ed economico-reddituale e una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, e rinviava per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 28.09.2022 (poi differita al 22.02.2023).
Con ordinanza del 24.02.2023, il Giudice Istruttore ammetteva la prova per testi sui capitoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n.
2, c.p.c. della parte ricorrente, fissando per l'assunzione della prova orale l'udienza del 09.05.2023 e calendarizzando l'udienza del 20.12.2023 per la precisazione delle conclusioni, e rimetteva la causa al Collegio per la pronuncia sullo “status”, preso atto della rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c..
Con sentenza non definitiva n. 4600/2023 pubblicata in data 21.03.2023, il Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi e rimetteva la causa in istruttoria come da ordinanza emessa in data 24.02.2023.
Espletata la prova per testi all'udienza del 06.06.2023 innanzi al GOP delegato, con ordinanza del 16.01.2024 all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
20.12.2023, il Giudice Istruttore dichiarava la contumacia di parte resistente e rimetteva la causa al Collegio per la decisione con termine di giorni 20 per il deposito della comparsa conclusionale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
Dott.ssa M I Presidente
Dott.ssa C P Giudice
Dott.ssa F E Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 27798 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, avente ad oggetto il ricorso per la separazione giudiziale, vertente
tra
(C.F. , nata a Roma (RM) il Parte_1 C.F._1
18.09.1981, rappresentata e difesa dall'Avv. Di L S, giusta procura speciale in atti
-ricorrente-
e
(C.F. Controparte_1
, nato a Giza (Egitto) il 09.12.1984;
C.F._2
-resistente contumace-
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 20.12.2023.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, – premesso: che in data 26.08.2017 aveva Parte_1 contratto matrimonio civile nel Comune di Lugnano in Teverina (TR) con CP_1
;
che dall'unione coniugale non erano nati figli;
che
[...] Controparte_1 il marito, nonostante non ci fossero mai stati segnali di crisi, nel marzo 2020 aveva improvvisamente abbandonato il tetto coniugale, senza alcun preavviso e a totale insaputa della moglie – chiedeva di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito e di disporre che ciascun coniuge provvedesse autonomamente al proprio mantenimento, con vittoria di spese di lite.
Al riguardo, deduceva che il rapporto matrimoniale era sempre proceduto serenamente e che i coniugi avevano fissato la loro residenza comune nell'immobile sito in Roma, via
Monte Massico n° 89, scala L1, int. 6;
che ella in data 07.03.2020 si era recata a trovare
i genitori in Umbria e, al suo rientro presso la casa coniugale insieme ad un'amica,
aveva scoperto che il resistente aveva abbandonato il tetto coniugale e asportato tutti i propri beni ed effetti personali;
che dopo diversi tentativi ella era riuscita a contattare telefonicamente il marito la sera del 09.03.2020 ed egli le aveva riferito di essersi trasferito in Egitto e di non voler più tornare in Italia, motivando la decisione con ragioni di tipo economico;
che dopo essersi allontanato dalla casa coniugale il marito aveva negato alla moglie qualsiasi forma di sostegno morale e materiale, e tale circostanza era resa ancora più grave dal periodo dell'emergenza sanitaria da Covid-19, durante il quale ella si era trovata completamente da sola;
che la fine del rapporto matrimoniale era da imputare esclusivamente alla violazione dei doveri di coabitazione
e di assistenza morale e materiale perpetrate dal marito.
A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 02.11.2021, nell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione attesa la mancata comparizione
e costituzione in giudizio del resistente, il Presidente f.f. adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti e, segnatamente, autorizzava i coniugi a vivere separati e rinviava la causa per il prosieguo innanzi al Giudice Istruttore.
All'esito dell'udienza del 23.03.2022, il GOP delegato assegnava i termini ex art. 186, comma 6, c.p.c., invitando a depositare - con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n.
2, c.p.c. - documentazione fiscale, bancaria ed economico-reddituale e una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, e rinviava per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 28.09.2022 (poi differita al 22.02.2023).
Con ordinanza del 24.02.2023, il Giudice Istruttore ammetteva la prova per testi sui capitoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n.
2, c.p.c. della parte ricorrente, fissando per l'assunzione della prova orale l'udienza del 09.05.2023 e calendarizzando l'udienza del 20.12.2023 per la precisazione delle conclusioni, e rimetteva la causa al Collegio per la pronuncia sullo “status”, preso atto della rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c..
Con sentenza non definitiva n. 4600/2023 pubblicata in data 21.03.2023, il Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi e rimetteva la causa in istruttoria come da ordinanza emessa in data 24.02.2023.
Espletata la prova per testi all'udienza del 06.06.2023 innanzi al GOP delegato, con ordinanza del 16.01.2024 all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
20.12.2023, il Giudice Istruttore dichiarava la contumacia di parte resistente e rimetteva la causa al Collegio per la decisione con termine di giorni 20 per il deposito della comparsa conclusionale.
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