Trib. Padova, sentenza 25/03/2024, n. 225

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Padova, sentenza 25/03/2024, n. 225
Giurisdizione : Trib. Padova
Numero : 225
Data del deposito : 25 marzo 2024

Testo completo

N. R.G. 1052/2023
TRIBUNALE di PADOVA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1052/2023
tra
MA AS
RICORRENTE
MINISTERO DELL'INTERNO
RESISTENTE
All'udienza del 25/03/2024 ore 11,50 davanti al Giudice Maurizio Pascali, sono presenti per MA AS l'avv. ELEFANTE LUIGI sostituito dall'avv. BERNARDELLO per MINISTERO DELL'INTERNO nessuno
Il procuratore attorei contesta la memoria del Ministero, si riporta al ricorso e insiste sulle conclusioni svolte, chiede liquidazione spese con parametri per causa di media difficoltà.
Al termine della discussione, il G.L. si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, assenti le parti, ha pronunciato e letto sentenza a verbale.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Maurizio Pascali


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro dott. Maurizio Pascali, ha pronunciato la seguente
SENTENZA A VERBALE
nella causa iscritta al ruolo al n. 1052/2023 R.G., promossa da
MA AS (avv. ELEFANTE LUIGI)
ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO (avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA)
convenuto
OGGETTO: vittime del dovere
CONCLUSIONI DELL'ATTORE: in atti.
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO: in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE

P.Q.M

.
Il ricorrente ,brigadiere capo dell'arma dei CC. in quiescienza,ha chiesto l'accertamento ed il riconoscimento ai sensi del combinato disposto dell'art.3 della l.206/2004 e dell'art. 1 del DPR 243/2006,regolamento emanato in attuazione dell'art.1 comma 565 della legge 266/2005,dell'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare
,per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata ,la misura della pensione,nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente. Il Ministero dell'Interno si è costituito per il rigetto del ricorso. La causa all'odierna udienza è stata discussa.
Preliminarmente,quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal
Ministero.va riconosciuta la legittimazione passiva del convenuto Ministero, concretamente tenuto a far fronte agli oneri finanziari in relazione alla domanda presentata ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 di cui al d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, che stabilisce, al primo comma, che le domande possono essere presentate direttamente ovvero trasmesse a mezzo posta “alle amministrazioni di appartenenza delle vittime”. Inoltre, l'art. 2/4 del d.P.R. 28 luglio 1999, n. 510, recante disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, prevede che “per i benefici correlati al trattamento pensionistico, per le esenzioni fiscali e per i benefici di guerra, provvedono per i dipendenti pubblici le amministrazioni di appartenenza”.Anche se l'ente erogatore del trattamento pensionistico è l'Inps, è altrettanto vero che l'ente previdenziale si limita a prendere atto della declaratoria del diritto alle provvidenze direttamente correlate allo status di vittima del dovere, per il cui riconoscimento è competente l'amministrazione di appartenenza del beneficiario, che è quindi legittimata passivamente a contraddire in ordine a tutte le domande che sul riconoscimento di tale status siano fondate (Corte App. Ancona, sent.
330/2023;
nello stesso senso cfr. Trib.Verona, sent. n. 117/2024).
Pertanto, deve affermarsi la legittimazione
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