Trib. Rieti, sentenza 02/01/2025, n. 1
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Testo completo
N. R.G. 96/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Carlo Sabatini Presidente dott. Roberto Colonnello Giudice dott.ssa Barbara Vicario Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
Sul ricorso ex art. 473bis.29 c.p.c. depositato da
(C.F. ), rappresentata e difesa per mandato Parte_1 C.F._1
allegato telematicamente al ricorso dall'Avv. Arianna Del Re ricorrente
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Mario CP_1 C.F._2
Lotti giusta procura rilasciata su foglio separato, congiunto alla comparsa di costituzione e risposta resistente con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 22.1.2024 ha adito il Tribunale di Rieti per Parte_1
ottenere la modifica della sentenza n. 100/2021 pubblicata in data 16.02.2021, con cui era stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra essa ricorrente e CP_1
alle condizioni ivi indicate.
A tal fine, richiamando per i dettagli il contenuto del ricorso, la ricorrente ha dedotto che: le figlie , e gemelle, sono diventate maggiorenni il 09.07.2023, Per_1 Per_2 Per_3 frequentano con ottimo profitto l'ultimo anno delle scuole superiori, una il liceo Classico, le altre l'istituto tecnico commerciale;
il convive con la sua compagna in appartamento di CP_1 pagina 1 di 5
sua proprietà al centro di Rieti e da quando è iniziata la convivenza ufficiale (2021) ha iniziato
a diradare i rapporti con le ragazze;
le figlie vivono pertanto esclusivamente con la madre che si occupa in via esclusiva delle loro molteplici esigenze pratiche, logistiche e sempre esclusivamente anche di quelle educative ed emotive, coadiuvata solo dalla madre,
[...]
presso cui le ragazze dormono e presso cui hanno sempre dormito da minorenni Parte_2
quando la sig.ra ha i turni lavorativi di notte;
il fino al mese di aprile 2023 ha Pt_1 CP_1 versato l'assegno di mantenimento a favore delle figlie nella misura indicata in Sentenza (€
780,00) senza provvedere ad adeguamento ISTAT e dal mese di aprile 2023, ha provveduto ad adeguare parzialmente l'importo da 780,00 a 810,00 (anziché € 896,99 secondo indice FOI), pertanto € 270,00 per ogni figlia, senza corrispondere nulla a titolo di arretrato;
il Brigà gode della sua retribuzione di Brigadiere Capo qualifica speciale (€ 2000,00 stipendio base per 13 mensilità oltre i molti straordinari) ed è proprietario di diversi immobili produttivi di reddito o potenzialmente tali e risulta inoltre che sia in corso di perfezionamento la successione del di lui padre, recentemente scomparso, a sua volta proprietario di immobili mentre la non ha Pt_1
proprietà immobiliari idonee a costituire reddito, vive nella casa di proprietà del Brigà assegnatale in sede di divorzio.
Tutto ciò premesso, la ricorrente ha chiesto un aumento dell'assegno di mantenimento per le tre figlie, giustificato sia dal miglioramento delle condizioni patrimoniali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Carlo Sabatini Presidente dott. Roberto Colonnello Giudice dott.ssa Barbara Vicario Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
Sul ricorso ex art. 473bis.29 c.p.c. depositato da
(C.F. ), rappresentata e difesa per mandato Parte_1 C.F._1
allegato telematicamente al ricorso dall'Avv. Arianna Del Re ricorrente
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Mario CP_1 C.F._2
Lotti giusta procura rilasciata su foglio separato, congiunto alla comparsa di costituzione e risposta resistente con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 22.1.2024 ha adito il Tribunale di Rieti per Parte_1
ottenere la modifica della sentenza n. 100/2021 pubblicata in data 16.02.2021, con cui era stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra essa ricorrente e CP_1
alle condizioni ivi indicate.
A tal fine, richiamando per i dettagli il contenuto del ricorso, la ricorrente ha dedotto che: le figlie , e gemelle, sono diventate maggiorenni il 09.07.2023, Per_1 Per_2 Per_3 frequentano con ottimo profitto l'ultimo anno delle scuole superiori, una il liceo Classico, le altre l'istituto tecnico commerciale;
il convive con la sua compagna in appartamento di CP_1 pagina 1 di 5
sua proprietà al centro di Rieti e da quando è iniziata la convivenza ufficiale (2021) ha iniziato
a diradare i rapporti con le ragazze;
le figlie vivono pertanto esclusivamente con la madre che si occupa in via esclusiva delle loro molteplici esigenze pratiche, logistiche e sempre esclusivamente anche di quelle educative ed emotive, coadiuvata solo dalla madre,
[...]
presso cui le ragazze dormono e presso cui hanno sempre dormito da minorenni Parte_2
quando la sig.ra ha i turni lavorativi di notte;
il fino al mese di aprile 2023 ha Pt_1 CP_1 versato l'assegno di mantenimento a favore delle figlie nella misura indicata in Sentenza (€
780,00) senza provvedere ad adeguamento ISTAT e dal mese di aprile 2023, ha provveduto ad adeguare parzialmente l'importo da 780,00 a 810,00 (anziché € 896,99 secondo indice FOI), pertanto € 270,00 per ogni figlia, senza corrispondere nulla a titolo di arretrato;
il Brigà gode della sua retribuzione di Brigadiere Capo qualifica speciale (€ 2000,00 stipendio base per 13 mensilità oltre i molti straordinari) ed è proprietario di diversi immobili produttivi di reddito o potenzialmente tali e risulta inoltre che sia in corso di perfezionamento la successione del di lui padre, recentemente scomparso, a sua volta proprietario di immobili mentre la non ha Pt_1
proprietà immobiliari idonee a costituire reddito, vive nella casa di proprietà del Brigà assegnatale in sede di divorzio.
Tutto ciò premesso, la ricorrente ha chiesto un aumento dell'assegno di mantenimento per le tre figlie, giustificato sia dal miglioramento delle condizioni patrimoniali
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