Trib. Palermo, sentenza 30/05/2024, n. 2440
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino nella causa civile
iscritta al n° 5818/2022 R.G.L., promossa
Per ___________________
D A
FILIPPA DI MAGGIO, rappresentata e difesa dall'avv.
SALVATORE GENTILE CINÀ ed elettivamente domiciliata presso il
suo studio, sito in Palermo, Via Val Paradiso, n. 3.
- ricorrente -
Il Cancelliere
C O N T R O
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA
PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. MARCO DI GLORIA ed elettivamente domiciliato presso gli uffici legali Inps, siti in Palermo,
Via F. Laurana n. 59.
- resistente –
All'esito dell'udienza del 27/05/2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
In accoglimento del ricorso,
1
dichiara il diritto della ricorrente a fruire del congedo di maternità flessibile ex art. 20 del D. Lgs. n. 151/2001 per il periodo dal 3/10/2019 al 3/3/2020, e, per
l'effetto, dichiara l'illegittimità del provvedimento Inps dell'1/4/2022.
Condanna l'Inps alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in complessivi € 2.250,00, oltre spese generali, Iva e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Gentile Salvatore Cinà.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 9/6/2022, la ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l'Inps e, avendo premesso di avere presentato in data 17/9/2019 apposita domanda amministrativa al fine di fruire, per il periodo dal 03/10/2019 al
03/11/2019, del congedo di maternità in flessibilità ex art. 20 del D. Lgs. n.
151/2001, lamentava che l'Inps con nota dell'1/4/2022 aveva respinto la succitata istanza poiché il certificato medico - attestante la possibilità di poter proseguire
l'attività lavorativa fino ad un mese prima della data presunta del parto – era stato trasmesso tardivamente, ovvero oltre il settimo mese di gravidanza, e aveva altresì invitato il datore di lavoro della ricorrente a recuperare l'indennità di maternità già erogata.
Affermava la natura indisponibile del diritto al congedo di maternità con opzione per la flessibilità ex art. 20 del D. Lgs. 151/2001 e, pertanto, chiedeva di
“Ritenere e dichiarare che la sig.ra Di GG IP ha diritto ad avere riconosciuto il diritto al congedo di maternità per il periodo dal 03/10/2019 al 03/11/2019 ai sensi del D.Lgs
151/2001. Conseguentemente, ritenere e dichiarare illegittimo il provvedimento di rigetto del congedo di maternità per il periodo dal 03/10/2019 al 03/11/2019 dell'NP comunicato con lettera del 01/04/2022”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'Inps, contestando nel merito la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa.
Il ricorso va accolto.
2
Giova, in primo luogo, osservare come il D. Lgs. n. 151/2001, in materia di congedo di maternità, preveda all'art. 16, comma 1, che “È vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto,