Trib. Milano, sentenza 10/06/2024, n. 1989
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Udienza del 16/04/2024 N. 10296/2023 TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE LAVORO La dott.ssa C T quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da (C.F. con il patrocinio dell'avv. SAVIA ORAZIO Parte_1 C.F._1
SALVATORE RICORRENTE contro
( ) con il patrocinio degli avv.ti MASSIMO BUCCIONI, CP_1 P.IVA_1
FRANCESCO MOROSETTI, CAVALLI GLORIA
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 31.10.23 ha convenuto in giudizio chiedendo l'accoglimento delle Parte_1 CP_1 conclusioni qui di seguito ritrascritte: Accertare e dichiarare che la ricorrente ha proseguito il rapporto di lavoro dalla a.r.l. alla Controparte_2 CP_1
ex 29 comma 3 D. Lgs 276/2003, senza alcuna soluzione di contin dall'1.1.2
[...] quell'altra diversa data che dovesse essere accertata in corso di causa;
- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad avere riconosciute le condizioni economiche e normative godute alle dipendenze di e ciò sino al momento del passaggio alle dipendenze della ovvero Controparte_3 CP_1 accertare e dic corrente di essere assunta alle dipendenze della società co tto del cambio di appalto, mantenendo la stessa retribuzione, lo stesso livello di inquadramento, lo stesso orario di lavoro e in ogni caso le stesse condizioni economiche riconosciute dal precedente datore di lavoro;
- condannare e ordinare a in persona del suo legale rappresentante pro tempore, l'immediato ripristino, in CP_1 favore della ricorrente, dell vigente alle dipendenze di ovvero dell'orario di 18,00 Controparte_3 ore settimanali su cinque giorni lavorativi dal lunedì al venerdì. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo. Con vittoria di spese e competenze tutte, oltre contributo forfetario, c.p.a ed i.v.a. La società si è ritualmente costituita in giudizio, contestando in fatto ed in diritto la pretesa avversaria, in via principale chiedendone l'integrale rigetto, con vittoria di spese. Alla udienza del 16.4.24, tenutasi mediante collegamento da remoto, le parti hanno argomentato le rispettive pretese, ribadendo le conclusioni rassegnate in atti ed il Giudice ha pronunciato sentenza pubblicata mediante lettura del dispositivo, con riserva di 60 giorni per il deposito delle motivazioni. Tanto premesso si rileva quanto segue.
La ricorrente ha dedotto di essere dipendente della convenuta e di prestare la propria attività lavorativa quale addetta mensa preso le scuole del plesso del comune di Corsico, con inquadramento nel livello 6S;
la lavoratrice ha inoltre precisato che la convenuta, subentrata nell'appalto a Parte_2
[...
le aveva unilateralmente ridotto l'orario di lavoro dalle 18 ore settimanali a 16 ore settimanali. In punto di diritto ha quindi dedotto la violazione degli artt. 223 e ss. del c.c.n.l. turismo- pubblici esercizi. Risulta del tutto pacifico che la società convenuta sia subentrata nell'appalto cui era addetta la ricorrente, con inquadramento nel livello 6S del c.c.n.l. turismo- pubblici esercizi e con mansioni di addetta mensa. Incontestato anche il fatto che la ricorrente già prestasse la propria attività nell'ambito dell'appalto relativo al servizio di refezione scolastica, conferito dal Comune di Corsico, appalto nel quale l'odierna convenuta è subentrata a precedente datore di lavoro della ricorrente. Org_1
L'art. 223 (Cambi di gestione – finalità) menzionato prevede: “1. Rilevato che il Settore della ristorazione collettiva è generalmente caratterizzato dall'effettuazione del servizio tramite contratti di appalto determinando frequenti cambi di gestione con conseguenti risoluzioni dei rapporti di lavoro per giustificato motivo obiettivo, allo scopo di garantire al personale dipendente la continuità e le
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