Trib. Ferrara, sentenza 11/02/2025, n. 24

TRIB Ferrara
Sentenza
11 febbraio 2025
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TRIB Ferrara
Sentenza
11 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ferrara, sentenza 11/02/2025, n. 24
Giurisdizione : Trib. Ferrara
Numero : 24
Data del deposito : 11 febbraio 2025

Testo completo

OGGETTO:

ripetizione di indebito
REPUBBLICA ITALIANA pensionistico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE LAVORO
in persona della dott.ssa Alessandra De Curtis, giudice del lavoro, all'udienza di discussione del 11/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa n. 619/2024 R.G. promossa
DA
NE EC (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv.
PRENDIN RAFFAELLA per procura come in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA BENEDETTO CAIROLI, 30 44121 FERRARA;
RICORRENTE
CONTRO
INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587) rappresentato e difeso dall'Avv. SALVO RICCARDO per procura come in atti, elettivamente domiciliato presso VIALE CAVOUR C/O INPS 164 FERRARA;
RESISTENTE

OGGETTO: ripetizione di indebito pensionistico
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui agli atti introduttivi.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 09/09/2024 NE EC conveniva in giudizio l'INPS chiedendo di riconoscere la piena spettanza in suo favore della prestazione pensione di reversibilità SOCOM n. 38018937 per l'intero importo del trattamento ad ella spettante per legge, cioè con piena cumulabilità con altri redditi propri, in riferimento al periodo 01.01.2018 - 31.12.2019 e pertanto dichiarare l'insussistenza e/o, in subordine, l'irripetibilità dell'indebito pensionistico quantificato in € 7.612,73 fatto valere nei suoi confronti dall'ente previdenziale, con provvedimento del
19.10.2021, a causa del mancato invio da parte della stessa della dichiarazione dei redditi per gli anni 2017 e 2018.
1


Deduceva la ricorrente di essere titolare esclusivamente di redditi derivanti dalla percezione della pensione sopra menzionata e di altra pensione di vecchiaia
VOCOM 36026629, integrata al T.M. (dec. 01/02/2014); redditi dei quali l'INPS aveva già piena conoscenza, mentre la comunicazione pretesa dall'ente era da intendersi obbligatoria solo per quei redditi che non siano già noti all'ente erogatore del trattamento e che risultino suscettibili di incidere sulla prestazione in godimento, come peraltro già previsto e riconosciuto dallo stesso ente resistente mediante circolare n. 126 del 24 settembre 2010 e circolare n. 195 del 30 novembre 2015.
Evidenziando che non era altresì prospettabile nella fattispecie alcuna ipotesi di dolo dell'assicurato ai danni dell'ente previdenziale, ha concluso chiedendo la condanna dell'INPS alla restituzione in suo favore delle somme nel frattempo già trattenute sui ratei dell'assegno, maggiorate da interessi e rivalutazione.
2. Costituitosi in giudizio, l'INPS resisteva alla proposta azione richiamando il dettato normativo di cui all'art. 13 comma 6 lett. c) D.L. n. 78/2010 (conv. in L. n.
122/2010), che ha modificato l'art. 35 D.L. n. 207/2008 (con in L. 14/2009), introducendo il comma 10 bis il quale, per le prestazioni dell'INPS collegate al reddito, dispone l'obbligo dell'accipiens di comunicare i dati reddituali incidenti sul trattamento economico.
La causa viene decisa senza necessità di ulteriore istruttoria sulla base dei documenti prodotti.
3. Occorre stabilire se il ricorrente era effettivamente tenuta ad effettuare la comunicazione della propria situazione reddituale a fronte di quanto previsto dalla normativa invocata dall'Inps.
L'art. 35, comma 10 bis, D.L. 207/2008 convertito dalla legge 27 febbraio 2009,
n. 14, come modificato dall'art. 13 comma 6, lett. c) D.L. 78/2010, convertito dalla L.
122/2010, prevede che: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.
Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui
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