Trib. Brindisi, sentenza 13/02/2024, n. 233
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Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brindisi, sezione lavoro, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gabriella Puzzovio, ha emesso, la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 329 2022
TRA
GE TO
Con gli Avv.ti SUMMA COSIMO e MARIANO ELISABETTA
Ricorrente
E
INPS, con l'avv. LEONE FABIOLA
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato parte ricorrente di cui in epigrafe evocava in giudizio l'ente convenuto dinanzi al Tribunale di Brindisi onde ottenere la riliquidazione della pensione IO numero
15042460 in godimento dal 12-2016, assumendo che l'Inps, nella determinazione del valore retributivo dei periodi di contribuzione figurativa – periodi che nel caso di specie, dal 2007 al 2011, sono di disoccupazione involontaria, - non abbia valutato gli emolumenti extra-mensili della 13° e
14° mensilità.
In particolare, l'istante, deduceva che l'Istituto aveva errato nella rilevazione delle retribuzioni pensionabili in riferimento agli anni in parola, computandole in misura inferiore al dovuto, poiché non correttamente rapportate alle retribuzioni del lavoro effettivo, come da conteggio analitico costituente parte integrante del ricorso stesso. Ed invero, precisava il ricorrente, “la retribuzione pensionabile da computarsi per i periodi figurativi deve essere identica a quella computata in relazione ai periodi di lavoro prestato coperti da contribuzione effettiva, come ribadito dall'art. 40
L.83/10, e la stessa vada determinata in proporzione alle settimane accreditate nella stessa misura di quella percepita in costanza di rapporto di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi, o in quello precedente.”
Sulla scorta di tanto rassegnava le seguenti conclusioni: “l) dichiarare il diritto dell'istante al ricalcolo della pensione in godimento cat. IO n. 15042460, ponendo a base di calcolo della retribuzione pensionabile da considerare per i periodi figurativi per disoccupazione involontaria relativi agli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 la globale medesima retribuzione pensionabile percepita dall'assistito nell'anno di riferimento di lavoro effettivo prestato, opportunamente e correttamente parametrata, computata e rivalutata. 2) per l'effetto condannare l'INPS, in persona del legale rapp.te p.t., alla riliquidazione della pensione in € 760,56 mensili alla decorrenza
(DICEMBRE 2016), da perequarsi, di anno in anno secondo legge, al pagamento delle somme differenziali dovute (che ammontano a € 3.250,00 circa), o di quell'altra somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, nonché al pagamento dei ratei futuri nella misura risultante dal ricalcolo, da perequarsi annualmente, il tutto nei limiti della prescrizione di legge;
3) con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario;
4) in via istruttoria ammettersi CTU, al fine di determinare le differenze dovute.”
Avverso tale domanda resisteva l'ente eccependo, preliminarmente, la decadenza dall'azione ex art.
47 dpr 639\1970 e, in via subordinata, la prescrizione quinquennale;
nel merito, il difetto di interesse ad agire e l'infondatezza dell'avversa domanda precisando di aver “già conteggiato gli emolumenti extramensili nella retribuzione degli anni di interesse. Infatti, per le denunce
UNIEMENS post 2004, l'importo comunicato alla voce retribuzione teorica dell'ultimo periodo di lavoro è esattamente quello utilizzato da INPS. Quindi per gli anni 2005-2011 i valori della DS sono stati determinati sulla base dei valori imponibili e quindi risultano già comprensivi degli eventuali emolumenti extramensili. In merito alle contestazioni relative ai valori della contribuzione mini ASPI e Naspi 2012 e 2016 si evidenzia che la procedura di calcolo utilizza, in via automatica, i valori retributivi.” Alla luce di tanto chiedeva il rigetto della avversa domanda.
Istruita la causa in via documentale all'odierna udienza la stessa veniva decisa, all'esito della discussione, con sentenza recante contestuale motivazione.
***
Il ricorso è infondato e deve esser rigettato con assorbimento di ogni ulteriore eccezione sollevata.
Parte ricorrente rivendica il maggior valore retributivo della contribuzione figurativa, sia con riguardo a periodi di malattia ad integrazione, sia con riguardo a periodi di disoccupazione involontaria accreditati sulla sua posizione assicurativa negli anni dal 2007 in poi.
La materia è stata
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brindisi, sezione lavoro, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gabriella Puzzovio, ha emesso, la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 329 2022
TRA
GE TO
Con gli Avv.ti SUMMA COSIMO e MARIANO ELISABETTA
Ricorrente
E
INPS, con l'avv. LEONE FABIOLA
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato parte ricorrente di cui in epigrafe evocava in giudizio l'ente convenuto dinanzi al Tribunale di Brindisi onde ottenere la riliquidazione della pensione IO numero
15042460 in godimento dal 12-2016, assumendo che l'Inps, nella determinazione del valore retributivo dei periodi di contribuzione figurativa – periodi che nel caso di specie, dal 2007 al 2011, sono di disoccupazione involontaria, - non abbia valutato gli emolumenti extra-mensili della 13° e
14° mensilità.
In particolare, l'istante, deduceva che l'Istituto aveva errato nella rilevazione delle retribuzioni pensionabili in riferimento agli anni in parola, computandole in misura inferiore al dovuto, poiché non correttamente rapportate alle retribuzioni del lavoro effettivo, come da conteggio analitico costituente parte integrante del ricorso stesso. Ed invero, precisava il ricorrente, “la retribuzione pensionabile da computarsi per i periodi figurativi deve essere identica a quella computata in relazione ai periodi di lavoro prestato coperti da contribuzione effettiva, come ribadito dall'art. 40
L.83/10, e la stessa vada determinata in proporzione alle settimane accreditate nella stessa misura di quella percepita in costanza di rapporto di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi, o in quello precedente.”
Sulla scorta di tanto rassegnava le seguenti conclusioni: “l) dichiarare il diritto dell'istante al ricalcolo della pensione in godimento cat. IO n. 15042460, ponendo a base di calcolo della retribuzione pensionabile da considerare per i periodi figurativi per disoccupazione involontaria relativi agli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 la globale medesima retribuzione pensionabile percepita dall'assistito nell'anno di riferimento di lavoro effettivo prestato, opportunamente e correttamente parametrata, computata e rivalutata. 2) per l'effetto condannare l'INPS, in persona del legale rapp.te p.t., alla riliquidazione della pensione in € 760,56 mensili alla decorrenza
(DICEMBRE 2016), da perequarsi, di anno in anno secondo legge, al pagamento delle somme differenziali dovute (che ammontano a € 3.250,00 circa), o di quell'altra somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, nonché al pagamento dei ratei futuri nella misura risultante dal ricalcolo, da perequarsi annualmente, il tutto nei limiti della prescrizione di legge;
3) con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario;
4) in via istruttoria ammettersi CTU, al fine di determinare le differenze dovute.”
Avverso tale domanda resisteva l'ente eccependo, preliminarmente, la decadenza dall'azione ex art.
47 dpr 639\1970 e, in via subordinata, la prescrizione quinquennale;
nel merito, il difetto di interesse ad agire e l'infondatezza dell'avversa domanda precisando di aver “già conteggiato gli emolumenti extramensili nella retribuzione degli anni di interesse. Infatti, per le denunce
UNIEMENS post 2004, l'importo comunicato alla voce retribuzione teorica dell'ultimo periodo di lavoro è esattamente quello utilizzato da INPS. Quindi per gli anni 2005-2011 i valori della DS sono stati determinati sulla base dei valori imponibili e quindi risultano già comprensivi degli eventuali emolumenti extramensili. In merito alle contestazioni relative ai valori della contribuzione mini ASPI e Naspi 2012 e 2016 si evidenzia che la procedura di calcolo utilizza, in via automatica, i valori retributivi.” Alla luce di tanto chiedeva il rigetto della avversa domanda.
Istruita la causa in via documentale all'odierna udienza la stessa veniva decisa, all'esito della discussione, con sentenza recante contestuale motivazione.
***
Il ricorso è infondato e deve esser rigettato con assorbimento di ogni ulteriore eccezione sollevata.
Parte ricorrente rivendica il maggior valore retributivo della contribuzione figurativa, sia con riguardo a periodi di malattia ad integrazione, sia con riguardo a periodi di disoccupazione involontaria accreditati sulla sua posizione assicurativa negli anni dal 2007 in poi.
La materia è stata
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