Trib. Lanciano, sentenza 13/11/2024, n. 386
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Testo completo
N. R.G. 991/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LO nella persona del giudice M R B, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 991 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C D A, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Teramo, al viale Bovio n. 50, presso lo studio del difensore,
- Attore
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. N R, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Lanciano, alla via dell'Asilo n. 3, presso lo studio dell'avv. Maria Assunta
P,
- Convenuto
Oggetto: azione restitutoria
Conclusioni: all'udienza del 18 aprile 2024, il cui svolgimento è stato disposto mediante il deposito in telematico, da parte dei difensori delle parti, di sintetiche note scritte, parte attrice e parte convenuta precisavano le conclusioni, come da note di trattazione scritta, rispettivamente depositate in data 12 e
18 aprile 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio suo Parte_1
padre, , al fine di ottenerne la condanna alla restituzione e quindi al pagamento della CP_1
somma di 97.838,81 euro o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, accessori e spese.
pagina 1 di 8
In particolare, parte attrice ha esposto che il Tribunale dei minorenni di l'Aquila, con decreto del 20 ottobre 2021, l'aveva nominata curatrice speciale dei minori ed , Persona_1 Parte_1
figli dell'odierno convenuto, nell'ambito del procedimento n. 156/2021 V.G., al fine di verificare la situazione patrimoniale degli stessi e la corretta gestione del loro patrimonio da parte del padre, essendo venuta a mancare la loro madre, (esercente la professione di medico). Persona_2
Parte attrice ha poi rappresentato che il Tribunale dei minori, a seguito della ricostruzione delle movimentazioni bancarie e delle somme di spettanza dei figli iure hereditatis, accreditate sul conto corrente paterno, con successivo decreto del 23 marzo 2022 rimuoveva CP_1 dall'amministrazione del patrimonio del figlio e dall'usufrutto legale sui beni spettanti allo Per_1
stesso, dando mandato alla curatrice per l'esperimento delle opportune azioni legali volte ad ottenere la restituzione dei crediti vantati da nei confronti del padre, mentre dichiarava il non luogo a Per_1
provvedere quanto al figlio , poiché divenuto maggiorenne nelle more del giudizio, “fermo Pt_1
restando i crediti maturati dallo stesso nei confronti del genitore per effetto delle condotte di mala gestio poste in essere dallo stesso, che dovranno essere quantificati e richiesti nelle competenti sedi giudiziarie civili”.
Il predetto provvedimento veniva avversato da a mezzo di reclamo, di seguito CP_1
integralmente rigettato dalla Corte d'appello di L'Aquila con decreto del 22 settembre 2022. In particolare, la Corte adita – dinanzi alla quale si è comunque costituito anche - sulla Parte_1
scorta della ricostruzione effettuata dalla curatrice, osservava che le risorse dei figli del , Pt_1 particolarmente ingenti, non potessero essere liberamente gestite da quest'ultimo, il quale non avrebbe dovuto confondere le proprie sostanze con quelle pervenute ai figli iure hereditatis. I giudici reputavano, quindi, che il aveva disposto delle loro entrate per oltre otto anni senza le Pt_1
autorizzazioni ex lege previste, per un importo pari a 205.577,06 euro, sicché, non essendo i figli tenuti al mantenimento di loro stessi, il padre era tenuto all'integrale restituzione della predetta somma, poiché non avrebbe dovuto trattenere neppure le somme mensili per il pagamento delle rate di un mutuo in precedenza stipulato anche dalla loro madre, in quanto non autorizzato (il riferimento è al contratto di mutuo per 400.00,00 euro stipulato, in data 20 aprile 2011, con la da CP_2 CP_1
e da sua moglie, , unitamente ai coniugi e , sorella Persona_2 Controparte_3 Controparte_4 di per l'acquisto di un immobile sito in Lanciano, alla via Santa Liberata). Per_2
Secondo la prospettazione di cui all'atto introduttivo del presente giudizio, ad Parte_1
dovevano quindi essere restituiti 97.838,81 euro, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, tenuto conto della ripartizione della somma sopra indicata con il fratello , nonché della Per_1
maggiorazione derivante dalle somme corrisposte dall (Opera nazionale orfani Pt_2 Parte_3
pagina 2 di 8
sanitari italiani) pari a 4.050,56 euro e della detrazione della metà delle somme il cui prelievo era stato autorizzato dal Giudice Tutelare di Lanciano con provvedimenti, in atti, del 28 marzo 2014 (per 950,00 euro) e del 7 maggio 2014 (per 13.000,00 euro).
2. Si è costituito in giudizio , eccependo, preliminarmente, l'incompatibilità del CP_1
difensore avv. C D A per carenza di legitimatio ad causam, posto che, avendo la stessa ricoperto in precedenza la carica di curatrice speciale di e , non avrebbe Pt_1 Persona_1
potuto assumerne le difese.
Quanto alla ricostruzione dei fatti, rappresentata la propria esposizione debitoria, in parte ereditata a seguito del decesso della moglie e richiamati i provvedimenti autorizzatori del Giudice Persona_2
Tutelare del 2014 (cfr. supra), parte convenuta ha dedotto l'erroneità della determinazione delle somme quantificate da parte attrice, posto che la curatrice avrebbe calcolato soltanto le somme di spettanza dei ragazzi, senza tener conto delle ingenti spese sostenute da lui sostenute, quale genitore superstite, per il loro dispendioso mantenimento quotidiano (anche in considerazione della sua situazione reddituale), per il pagamento della rata mensile del mutuo sopra indicato anche per conto dei figli, per le spese sostenute relative alla loro abitazione, sita in Lanciano, alla via Silone, cointestata con i ragazzi
(utenze, condominio, IMU, TARI, TARSU, manutenzione, etc.), nonché per i debiti contratti per i lavori di ristrutturazione dell'immobile in via Santa Liberata, parimenti in comproprietà con i figli
e . Per_1 Pt_1
Avuto riguardo a dette voci di spesa, a decorrere dalla data di apertura della successione materna, risalente al 28 giugno 2013, parte convenuta ha dunque avanzato domanda riconvenzionale nei confronti dell'odierno attore, per ottenerne, segnatamente, la condanna al pagamento, in suo favore: - della somma di 69.000,00 euro a titolo di rimborso delle spese di mantenimento del figlio ;
Pt_1
- della complessiva somma di 21.140,83 euro quale quota parte del mutuo ipotecario gravante anche sul predetto (183,83 euro mensili oltre a ratei successivamente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LO nella persona del giudice M R B, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 991 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C D A, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Teramo, al viale Bovio n. 50, presso lo studio del difensore,
- Attore
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. N R, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Lanciano, alla via dell'Asilo n. 3, presso lo studio dell'avv. Maria Assunta
P,
- Convenuto
Oggetto: azione restitutoria
Conclusioni: all'udienza del 18 aprile 2024, il cui svolgimento è stato disposto mediante il deposito in telematico, da parte dei difensori delle parti, di sintetiche note scritte, parte attrice e parte convenuta precisavano le conclusioni, come da note di trattazione scritta, rispettivamente depositate in data 12 e
18 aprile 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio suo Parte_1
padre, , al fine di ottenerne la condanna alla restituzione e quindi al pagamento della CP_1
somma di 97.838,81 euro o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, accessori e spese.
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In particolare, parte attrice ha esposto che il Tribunale dei minorenni di l'Aquila, con decreto del 20 ottobre 2021, l'aveva nominata curatrice speciale dei minori ed , Persona_1 Parte_1
figli dell'odierno convenuto, nell'ambito del procedimento n. 156/2021 V.G., al fine di verificare la situazione patrimoniale degli stessi e la corretta gestione del loro patrimonio da parte del padre, essendo venuta a mancare la loro madre, (esercente la professione di medico). Persona_2
Parte attrice ha poi rappresentato che il Tribunale dei minori, a seguito della ricostruzione delle movimentazioni bancarie e delle somme di spettanza dei figli iure hereditatis, accreditate sul conto corrente paterno, con successivo decreto del 23 marzo 2022 rimuoveva CP_1 dall'amministrazione del patrimonio del figlio e dall'usufrutto legale sui beni spettanti allo Per_1
stesso, dando mandato alla curatrice per l'esperimento delle opportune azioni legali volte ad ottenere la restituzione dei crediti vantati da nei confronti del padre, mentre dichiarava il non luogo a Per_1
provvedere quanto al figlio , poiché divenuto maggiorenne nelle more del giudizio, “fermo Pt_1
restando i crediti maturati dallo stesso nei confronti del genitore per effetto delle condotte di mala gestio poste in essere dallo stesso, che dovranno essere quantificati e richiesti nelle competenti sedi giudiziarie civili”.
Il predetto provvedimento veniva avversato da a mezzo di reclamo, di seguito CP_1
integralmente rigettato dalla Corte d'appello di L'Aquila con decreto del 22 settembre 2022. In particolare, la Corte adita – dinanzi alla quale si è comunque costituito anche - sulla Parte_1
scorta della ricostruzione effettuata dalla curatrice, osservava che le risorse dei figli del , Pt_1 particolarmente ingenti, non potessero essere liberamente gestite da quest'ultimo, il quale non avrebbe dovuto confondere le proprie sostanze con quelle pervenute ai figli iure hereditatis. I giudici reputavano, quindi, che il aveva disposto delle loro entrate per oltre otto anni senza le Pt_1
autorizzazioni ex lege previste, per un importo pari a 205.577,06 euro, sicché, non essendo i figli tenuti al mantenimento di loro stessi, il padre era tenuto all'integrale restituzione della predetta somma, poiché non avrebbe dovuto trattenere neppure le somme mensili per il pagamento delle rate di un mutuo in precedenza stipulato anche dalla loro madre, in quanto non autorizzato (il riferimento è al contratto di mutuo per 400.00,00 euro stipulato, in data 20 aprile 2011, con la da CP_2 CP_1
e da sua moglie, , unitamente ai coniugi e , sorella Persona_2 Controparte_3 Controparte_4 di per l'acquisto di un immobile sito in Lanciano, alla via Santa Liberata). Per_2
Secondo la prospettazione di cui all'atto introduttivo del presente giudizio, ad Parte_1
dovevano quindi essere restituiti 97.838,81 euro, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, tenuto conto della ripartizione della somma sopra indicata con il fratello , nonché della Per_1
maggiorazione derivante dalle somme corrisposte dall (Opera nazionale orfani Pt_2 Parte_3
pagina 2 di 8
sanitari italiani) pari a 4.050,56 euro e della detrazione della metà delle somme il cui prelievo era stato autorizzato dal Giudice Tutelare di Lanciano con provvedimenti, in atti, del 28 marzo 2014 (per 950,00 euro) e del 7 maggio 2014 (per 13.000,00 euro).
2. Si è costituito in giudizio , eccependo, preliminarmente, l'incompatibilità del CP_1
difensore avv. C D A per carenza di legitimatio ad causam, posto che, avendo la stessa ricoperto in precedenza la carica di curatrice speciale di e , non avrebbe Pt_1 Persona_1
potuto assumerne le difese.
Quanto alla ricostruzione dei fatti, rappresentata la propria esposizione debitoria, in parte ereditata a seguito del decesso della moglie e richiamati i provvedimenti autorizzatori del Giudice Persona_2
Tutelare del 2014 (cfr. supra), parte convenuta ha dedotto l'erroneità della determinazione delle somme quantificate da parte attrice, posto che la curatrice avrebbe calcolato soltanto le somme di spettanza dei ragazzi, senza tener conto delle ingenti spese sostenute da lui sostenute, quale genitore superstite, per il loro dispendioso mantenimento quotidiano (anche in considerazione della sua situazione reddituale), per il pagamento della rata mensile del mutuo sopra indicato anche per conto dei figli, per le spese sostenute relative alla loro abitazione, sita in Lanciano, alla via Silone, cointestata con i ragazzi
(utenze, condominio, IMU, TARI, TARSU, manutenzione, etc.), nonché per i debiti contratti per i lavori di ristrutturazione dell'immobile in via Santa Liberata, parimenti in comproprietà con i figli
e . Per_1 Pt_1
Avuto riguardo a dette voci di spesa, a decorrere dalla data di apertura della successione materna, risalente al 28 giugno 2013, parte convenuta ha dunque avanzato domanda riconvenzionale nei confronti dell'odierno attore, per ottenerne, segnatamente, la condanna al pagamento, in suo favore: - della somma di 69.000,00 euro a titolo di rimborso delle spese di mantenimento del figlio ;
Pt_1
- della complessiva somma di 21.140,83 euro quale quota parte del mutuo ipotecario gravante anche sul predetto (183,83 euro mensili oltre a ratei successivamente
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