Trib. Firenze, sentenza 07/06/2024, n. 1839
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Testo completo
N. R.G. 9851/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:
Dott. ssa G G Presidente
Dott. R M Giudice
Dott. ssa C C Giudice relatore ed estensore riunito nella camera di consiglio, in data 5.6.2024, nel procedimento introdotto da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LORENZETTI STEFANO,
ricorrente contro
, in persona del Ministro p.t., contumace Controparte_1 convenuto
e con l'intervento dell' , in persona del Procuratore presso il Tribunale di Firenze, Controparte_2 ha emesso la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 275bis cpc e 19ter Dlgs 150/2011
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 6
Come da ricorso per parte ricorrente: “-in Tesi dichiarare nulla e priva di ogni effetto la decisione della Questura di oggi impugnata, per difetto, insufficienza e contraddittorietà della motivazione e CP_1 riconoscere, per i motivi espressi in premessa, al ricorrente un p.d.s per protezione speciale o equivalente ex art. 1 comma 1 D.L 130/20, Vittoria di spese ed onorari. Si chiede che l'Ecc.mo Tribunale voglia ammettere il ricorrente al Gratuito Patrocinio a Spese dello Stato.”.
Come da comparsa per parte convenuta: “Voglia l'll.mo Tribunale di Firenze respingere il ricorso.
Con vittoria di spese”.
FATTO E DIRITTO
letto il ricorso depositato il 28.8.2023 avverso il decreto del Questore di Prato di diniego della domanda di protezione speciale ex art. 19 TUI notificato a mani in data 01.08.23, premesso che il ricorrente ha presentato presso la Questura di , in data 23.2.2023, istanza per il CP_1 rilascio del permesso di soggiorno di protezione speciale art. 19 d.lgs 286/98 come modificato dal d.l 130/2020. La di Firenze in data 08.05.2023 ha Organizzazione_1 deciso di esprimere parere non favorevole ai fini del rilascio del permesso di soggiorno richiesto, e in data 1.8.2023, il Questore della Provincia di Prato rigettava l'istanza presentata dal ricorrente sulla base del parere sfavorevole della ;
Organizzazione_1 al riguardo, segnalando l'illegittimità della decisione della considerato il quadro CP_1 normativo che permette la valorizzazione di percorsi di inserimento lavorativo e sociale, il ricorrente ha rassegnato le conclusioni sopra riportate;
la causa è stata assegnata alla scrivente in data 7.9.2023, dopo che il precedente Giudice
Relatore delegato aveva concesso la sospensiva degli effetti del provvedimento impugnato;
il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati alla controparte, che non si
è costituita;
anche il PM ha apposto il Visto in data 20.9.2023;
rilevato che prima della richiesta del permesso di soggiorno di cui si chiede il rilascio, è entrato in vigore il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in L. 173/2020, recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391- bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante
pagina 2 di 6 nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale”, contenente disposizioni che parte ricorrente chiede di applicare nella presente controversia;
la normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018 ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, del
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:
Dott. ssa G G Presidente
Dott. R M Giudice
Dott. ssa C C Giudice relatore ed estensore riunito nella camera di consiglio, in data 5.6.2024, nel procedimento introdotto da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LORENZETTI STEFANO,
ricorrente contro
, in persona del Ministro p.t., contumace Controparte_1 convenuto
e con l'intervento dell' , in persona del Procuratore presso il Tribunale di Firenze, Controparte_2 ha emesso la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 275bis cpc e 19ter Dlgs 150/2011
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 6
Come da ricorso per parte ricorrente: “-in Tesi dichiarare nulla e priva di ogni effetto la decisione della Questura di oggi impugnata, per difetto, insufficienza e contraddittorietà della motivazione e CP_1 riconoscere, per i motivi espressi in premessa, al ricorrente un p.d.s per protezione speciale o equivalente ex art. 1 comma 1 D.L 130/20, Vittoria di spese ed onorari. Si chiede che l'Ecc.mo Tribunale voglia ammettere il ricorrente al Gratuito Patrocinio a Spese dello Stato.”.
Come da comparsa per parte convenuta: “Voglia l'll.mo Tribunale di Firenze respingere il ricorso.
Con vittoria di spese”.
FATTO E DIRITTO
letto il ricorso depositato il 28.8.2023 avverso il decreto del Questore di Prato di diniego della domanda di protezione speciale ex art. 19 TUI notificato a mani in data 01.08.23, premesso che il ricorrente ha presentato presso la Questura di , in data 23.2.2023, istanza per il CP_1 rilascio del permesso di soggiorno di protezione speciale art. 19 d.lgs 286/98 come modificato dal d.l 130/2020. La di Firenze in data 08.05.2023 ha Organizzazione_1 deciso di esprimere parere non favorevole ai fini del rilascio del permesso di soggiorno richiesto, e in data 1.8.2023, il Questore della Provincia di Prato rigettava l'istanza presentata dal ricorrente sulla base del parere sfavorevole della ;
Organizzazione_1 al riguardo, segnalando l'illegittimità della decisione della considerato il quadro CP_1 normativo che permette la valorizzazione di percorsi di inserimento lavorativo e sociale, il ricorrente ha rassegnato le conclusioni sopra riportate;
la causa è stata assegnata alla scrivente in data 7.9.2023, dopo che il precedente Giudice
Relatore delegato aveva concesso la sospensiva degli effetti del provvedimento impugnato;
il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati alla controparte, che non si
è costituita;
anche il PM ha apposto il Visto in data 20.9.2023;
rilevato che prima della richiesta del permesso di soggiorno di cui si chiede il rilascio, è entrato in vigore il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in L. 173/2020, recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391- bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante
pagina 2 di 6 nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale”, contenente disposizioni che parte ricorrente chiede di applicare nella presente controversia;
la normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018 ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, del
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