Trib. Patti, sentenza 03/01/2025, n. 4

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Patti, sentenza 03/01/2025, n. 4
Giurisdizione : Trib. Patti
Numero : 4
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dott. Mario Samperi Presidente dott.ssa Rossella Busacca Giudice dott. Giuseppe Puglisi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte al n. 628/2024 R.G. e al n. 847/2024 R.G.
TRA
, nata a [...], il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
) rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Sebastiano Ravì,
[...] presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
RICORRENTE/RESISTENTE
E
, nato a [...], il giorno 04/01/1961 (c.f. Controparte_1 [...]
), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. C.F._2
Giacomo Portale, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
RESISTENTE/RICORRENTE
e con l'intervento del P.M. avente per OGGETTO: affidamento e mantenimento figli nati fuori dal matrimonio
IN FATTO E IN DIRITTO
Con distinti ricorsi rispettivamente del 4 giugno 2024 e del 26 luglio 2024 Pt_1
e chiedevano a questo Tribunale di regolamentare
[...] Controparte_1
l'affidamento e il mantenimento della figlia nata a [...] il 24 Persona_1 novembre 2017 dalla loro relazione more uxorio oramai venuta meno.
Fissata la comparizione e provveduto nelle more nel fascicolo n. 628-1/2024 R.G., all'udienza del 5 dicembre 2024 le cause venivano riunite e le parti, dopo lunghe
1
interlocuzioni con il giudice delegato, raggiungevano il seguente accordo: “- il sig. Per_
si impegna a versare per il mantenimento di la somma di € 200 entro il 5 di CP_1 ogni mese oltre rivalutazione ISTAT con decorrenza dal 5 ottobre 2024;
- le spese straordinarie graveranno su entrambi i genitori al 50 % e in caso di disaccordo saranno regolate dalle linee guida Per_ CNF;
- rimarrà collocata presso la madre e il diritto di visita del padre sarà regolato dall'accordo versato in atti, integrato dal Collegio in modo da consentire al sig. di CP_1

Per_ trascorrere un periodo adeguato di tempo durante le vacanze estive e invernali con - spese di lite compensate;
- le parti concordano che le spese straordinarie pregresse il cui 50 % andrà rimborsato alla sig.ra ammontano a € 800,00 - le parti si riservano di rendicontare il Pt_1

50% delle spese straordinarie sostenute del sig. che la sig.ra dovrà CP_1 Pt_1 rimborsare”.
La causa veniva dunque assunta in decisione ex art. 473 bis.21, comma 3, c.p.c.
Ritiene il Collegio che l'accordo raggiunto tra le parti vada recepito, non essendo lo stesso contrario a norme imperative o di ordine pubblico né contrastante con
l'interesse della figlia minore che in ragione della sua tenera età – inferiore comunque alla soglia prevista della legge – non era necessario ascoltare.
Con riferimento al diritto di visita del padre, che ha chiesto di poter trascorrere un periodo adeguato di tempo con la figlia anche ad integrazione di quanto previsto dall'accordo versato in atti (v. segnatamente produzione documentale di Pt_1
del 4 dicembre 2024), si osserva quanto segue.
[...]
La regolamentazione versata in atti prevede che: “4. [i]l padre potrà visitare e tenere
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