Trib. Palermo, sentenza 27/11/2024, n. 5774
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Monica Montante Giudice dr. Michele Guarnotta Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5641 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2021 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], elet- Parte_1
tivamente domiciliata in Palermo, indirizzo telematico, presso lo studio dell'Avv. CARUSO
GIUSEPPE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...], elettivamente domi- AR
ciliato in Palermo, indirizzo telematico, presso lo studio dell'Avv. ARCOLEO ANTONEL-
LA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 25.06.2024 le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione della stessa udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. A seguito della emissione, in data 10.11 ottobre 2022, della sentenza non definitiva con la
1
quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, restano da esaminare le ulte- riori domande formulate dalle parti, le quali hanno generato una figlia, , Persona_1
nata a [...] il [...].
2. In ordine alla fondatezza della domanda di addebito formulata dalla ricorrente, deve valutarsi se sia stata raggiunta una prova rigorosa di specifici episodi che, considerati nel loro insieme e nel quadro di valutazione globale e comparativa dei comportamenti di cia- scuno dei coniugi emergenti dal processo, consentano di attribuire il fallimento del matri- monio alla violazione dei doveri posti dall'articolo 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge. In proposito deve rilevarsi che, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può rite- nersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio. Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della se- para-zione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comporta- menti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i co- niugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Occorre, dunque, che il mate- riale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un co- niuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una di- versa situazione di intollerabilità della convivenza. In altre parole si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati. A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema
Corte di Cassazione che «in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto effica- cia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri na- scenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fal- limento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito» (cfr.
Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., 16 novembre
2005, n. 23071).
2 3. Ora, nel caso di specie, la ricorrente attribuisce all'odierno resistente la responsabilità della intollerabilità della convivenza come conseguenza dell'avvenuta violazione, da parte di quest'ultimo, del dovere di fedeltà.
4. A questo proposito, è stato il medesimo resistente che, nell'inviare in data 3.11.2020 un messaggio al cognato , in una chat di WhatsApp, ha di- Parte_2
chiarato che aveva una relazione con un'altra donna, iniziata dopo essere andato via dalla casa coniugale, ma preceduta da “una conoscenza anche profonda”;
appare op- portuno riportare il testo del messaggio nella parte di interesse: “Buongiorno. Prelimi- narmente vi chiedo scusa per ieri e per quello che con rabbia é stato pronunciato. Ma vi chiedo scusa per non avervi confidato la relazione che avevo, ma, vorrei che mi credeste, dopo essere uscito da casa. Prima c'era una conoscenza anche profonda, ma solo dopo una frequenza costante” (cfr. verbale di s.i.t. del 12.12.2020 di Parte_2
, in allegato 1 alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. depositata il
[...]
12.12.2022 da parte resistente).
5. Si tratta di una comunicazione resa il giorno successivo agli episodi, sui quali si è già pronunciata la magistratura penale, accaduti il 2.11.2020 al termine di un pranzo tra i coniugi e la figlia, organizzato per esaudire un desiderio di quest'ultima;
quel giorno le parti, nell'affrontare l'argomento della separazione legale, ebbero un litigio: la ri- corrente affermò di essere in possesso di prove
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Monica Montante Giudice dr. Michele Guarnotta Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5641 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2021 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], elet- Parte_1
tivamente domiciliata in Palermo, indirizzo telematico, presso lo studio dell'Avv. CARUSO
GIUSEPPE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...], elettivamente domi- AR
ciliato in Palermo, indirizzo telematico, presso lo studio dell'Avv. ARCOLEO ANTONEL-
LA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 25.06.2024 le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione della stessa udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. A seguito della emissione, in data 10.11 ottobre 2022, della sentenza non definitiva con la
1
quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, restano da esaminare le ulte- riori domande formulate dalle parti, le quali hanno generato una figlia, , Persona_1
nata a [...] il [...].
2. In ordine alla fondatezza della domanda di addebito formulata dalla ricorrente, deve valutarsi se sia stata raggiunta una prova rigorosa di specifici episodi che, considerati nel loro insieme e nel quadro di valutazione globale e comparativa dei comportamenti di cia- scuno dei coniugi emergenti dal processo, consentano di attribuire il fallimento del matri- monio alla violazione dei doveri posti dall'articolo 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge. In proposito deve rilevarsi che, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può rite- nersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio. Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della se- para-zione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comporta- menti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i co- niugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Occorre, dunque, che il mate- riale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un co- niuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una di- versa situazione di intollerabilità della convivenza. In altre parole si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati. A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema
Corte di Cassazione che «in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto effica- cia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri na- scenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fal- limento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito» (cfr.
Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., 16 novembre
2005, n. 23071).
2 3. Ora, nel caso di specie, la ricorrente attribuisce all'odierno resistente la responsabilità della intollerabilità della convivenza come conseguenza dell'avvenuta violazione, da parte di quest'ultimo, del dovere di fedeltà.
4. A questo proposito, è stato il medesimo resistente che, nell'inviare in data 3.11.2020 un messaggio al cognato , in una chat di WhatsApp, ha di- Parte_2
chiarato che aveva una relazione con un'altra donna, iniziata dopo essere andato via dalla casa coniugale, ma preceduta da “una conoscenza anche profonda”;
appare op- portuno riportare il testo del messaggio nella parte di interesse: “Buongiorno. Prelimi- narmente vi chiedo scusa per ieri e per quello che con rabbia é stato pronunciato. Ma vi chiedo scusa per non avervi confidato la relazione che avevo, ma, vorrei che mi credeste, dopo essere uscito da casa. Prima c'era una conoscenza anche profonda, ma solo dopo una frequenza costante” (cfr. verbale di s.i.t. del 12.12.2020 di Parte_2
, in allegato 1 alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. depositata il
[...]
12.12.2022 da parte resistente).
5. Si tratta di una comunicazione resa il giorno successivo agli episodi, sui quali si è già pronunciata la magistratura penale, accaduti il 2.11.2020 al termine di un pranzo tra i coniugi e la figlia, organizzato per esaudire un desiderio di quest'ultima;
quel giorno le parti, nell'affrontare l'argomento della separazione legale, ebbero un litigio: la ri- corrente affermò di essere in possesso di prove
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